Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32876/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32876/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32876/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1173/2021 R.G. proposto da : FERRO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASALMONFERRATO, 21, presso lo studio dell’avvocato RADATTI ALESSANDRO (RDTLSN73D04H501N), rappresentat a e difes a dall’avvocato MASULLO LUCIANO (MSLLCN75S10H985Y) -ricorrente- contro CONDOMINIO DI VIA TURBACCI 10/D SAN GIOVANNI ROTONDO, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE, 109, presso lo studio dell’avvocato MONDELLI DONATO (MNDDNT68M05H926X), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONDELLI MICHELE (MNDMHL64C11H926S) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1861/20 , depositata il 07/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32876/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 00,00 (ottocento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari diritto al risarcimento danni risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione spese di assistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
1861/20 , depositata il 07/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1173/2021 R.G. proposto da : FERRO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASALMONFERRATO, 21, presso lo studio dell’avvocato RADATTI ALESSANDRO (RDTLSN73D04H501N), rappresentat a e difes a dall’avvocato MASULLO LUCIANO (MSLLCN75S10H985Y) -ricorrente- contro CONDOMINIO DI VIA TURBACCI 10/D SAN GIOVANNI ROTONDO, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE, 109, presso lo studio dell’avvocato MONDELLI DONATO (MNDDNT68M05H926X), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONDELLI MICHELE (MNDMHL64C11H926S) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1861/20 , depositata il 07/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 00,00 (ottocento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 25/11/20