Decreto — n. 32876/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1173/2021 R.G. proposto da : FERRO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASALMONFERRATO, 21, presso lo studio dell’avvocato RADATTI ALESSANDRO (RDTLSN73D04H501N), rappresentat a e difes a dall’avvocato MASULLO LUCIANO (MSLLCN75S10H985Y) -ricorrente- contro CONDOMINIO DI VIA TURBACCI 10/D SAN GIOVANNI ROTONDO, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE, 109, presso lo studio dell’avvocato MONDELLI DONATO (MNDDNT68M05H926X), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONDELLI MICHELE (MNDMHL64C11H926S) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1861/20 , depositata il 07/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32876/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 00,00 (ottocento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1173/2021 R.G. proposto da : FERRO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASALMONFERRATO, 21, presso lo studio dell’avvocato RADATTI ALESSANDRO (RDTLSN73D04H501N), rappresentat a e difes a dall’avvocato MASULLO LUCIANO (MSLLCN75S10H985Y) -ricorrente- contro CONDOMINIO DI VIA TURBACCI 10/D SAN GIOVANNI ROTONDO, in pers. del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE, 109, presso lo studio dell’avvocato MONDELLI DONATO (MNDDNT68M05H926X), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONDELLI MICHELE (MNDMHL64C11H926S) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1861/20 , depositata il 07/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 00,00 (ottocento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 25/11/20