Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit and acceptance of costs by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished following a mutual withdrawal of the appeal and acceptance of costs by both parties. Alfonso Di Carlo, the appellant, filed a cassation appeal against a second-instance judgment from the Court of Appeal of Bologna, while UnipolSai Assicurazioni s.p.a. filed a counter-appeal. The court ruled that the proceedings must be terminated without examining the merits because the parties had previously submitted a declaration of withdrawal with cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, second comma, cod. proc. civ.; When both parties mutually withdraw the appeal and accept the costs, the cassation proceeding is extinguished without the need to rule on the merits or expenses.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26651/2022R.G., proposto da Alfonso Di Carlo; rappresenta to e dife so dall’ Avv . Luigi Coniglio ( ) , in virtù di procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. Francesca Prandini ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1915/2022 della CORTE d’ APPELLO d i BOLOGNA, depositata il 27 settembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre2023 da l Consigliere Paolo SPAZIANI .
Considerato che: Alfonso Di Carlo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza27 settembre 2022, n.1915 della Corte d’appello d i Bologna ; ha resistito con controricorso UnipolSai s.p.a.; anteriormente all’ad unanza camerale è stat a depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese e con correlativa accettazione, sottoscritte personalmente dal le parti e autenticatedai loro difensori; il giudizio dicassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, senza necessità di pronunciare sulle relative spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.);
Per Questi Motivi La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se