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Ordinanza — n. 32763/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on Istat index update but allows cassation on legal interest start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32763/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first and third appeal grounds inadmissible due to lack of specific factual allegations and insufficient critical content, respectively. While the appellant argued the lower court erred in applying the Istat index update without party agreement, the Court found this issue unaddressed in the contested judgment. Conversely, the Court held the lower court wrong to calculate legal interest from individual payment deadlines rather than from the date the claim was filed, ordering a remand to the Court of Appeal of Messina.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1591 c.c.: The Court of Cassation declares appeal grounds inadmissible for lack of specific factual allegations regarding prior procedural acts and for insufficient critical content, while ruling that legal interest on rent under Art. 1591 c.c. accrues from the filing of the claim, not from individual payment deadlines.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Cassation Appeal Grounds Legal Interest Accrual Istat Index Update Remand to Court of Appeal Inadmissible Allegations Rent Contract Dispute arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1591 c.c.
Art. 32 della legge n. 392/78
e dell’art. 32 della legge n. 392/78, nonché per violazione dell’art.
Art. 1322 c.c.
392/78, nonché per violazione dell’art. 1322 c.c. (in relazione all’art.
Art. 1219 c.c.
Art. 1224 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G.
art. 1591 c.c
art. 1322 c.c
392/78, nonché per violazione dell’art. 1322 c.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018
explurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018
650009 – 01;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021
, sul punto , Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3183 del 14/02/2006
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3183 del 14/02/2006,Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10560 del 19/07/2002
592519 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10560 del 19/07/2002,Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14243 del 17/12/1999
555974 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14243 del 17/12/1999, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7670 del 12/07/1993
532334 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7670 del 12/07/1993,Rv.
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25940/2020 proposto da: COSMA MAIORANA, elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.toENRICO CARATOZZOLO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro IOLE TABACCO, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTESUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to LUIGITABACCO; -controricorrente - avversola sentenza n. 774/2020 della CORTE D’APPELLO di MES- SINA,depositata il 30/6/2020; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 25940/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri consentenza depositata in data 30/6/2020, la Corte d’appello di Messina, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto daIole Tabacco e in parziale riforma della decisione di primo grado, perquel che ancora rileva in questa sede, ha condannato Cosma Maio- ranaal pagamento, in favore della Tabacco, di quanto a quest’ultima dovutoa titolo di rivalutazione Istat sui canoni da corrispondere ai sensi dell’art. 1591 c.c. in relazione a un contratto di locazione originaria- menteconcluso tra le parti (avente ad oggetto un immobile che il Maio- ranaaveva continuato a occupare oltre i termini di scadenza del con- tratto),nonché a titolo di interessi legali sui ridetti canoni dalle sca- denzeal saldo; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo averrilevato il possesso, in capo alla Tabacco, di un titolo giudiziale esecutivoper il conseguimento dei canoni ex art. 1591 c.c. dovuti dal Maiorana,ha accertato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Tabacco limitatamente alla rivalutazione Istat dovuta sui canoni dacorrispondere dal Maiorana, nonché agli interessi legali sulle somme dovute; avversola sentenza d’appello, Cosma Maiorana propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione;

IoleTabacco resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il depo- sitodi memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.1591 c.c. e dell’art. 32 della legge n. 392/78, nonché per violazione dell’art. 1322 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 25940/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri corteterritoriale erroneamente riconosciuto il diritto della Tabacco ad ottenerel’aggiornamento secondo gli indici Istat sui canoni dovuti ai sensidell’art. 1591 c.c., nonostante tale aggiornamento non fosse mai statoprevisto o concordato dalle parti, né fosse mai stato ritualmente richiestodalla Tabacco; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la questione sollevata dal ricorrente (con particolareriguardo alla questione concernente la mancata pattuizione delleparti in ordine all’aggiornamento Istat e alla relativa richiesta da partedella Tabacco) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurispru- denzadi questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano pro- spettatequestioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è oneredella parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inam- missibilitàper novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al prin- cipiodi puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare inquale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. explurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01) ; nelcaso di specie, n on avendo il ricorrente in alcun modo provve- duto alle ridette allegazioni, la censura deve ritenersi per ciò stesso inammissibile;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 25940/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente riconosciuto il diritto della controparte al conseguimento degli interessilegali sulle somme dovute con decorrenza dalle singole sca- denze,anziché con decorrenza dalla proposizione della corrispondente domanda; ilmotivo è fondato; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , gli interessi sulle somme dovute ai sensi dell’art . 1591 c.c. decorr a no, non già dalle singole scadenze dell’indennitàdi occupazione dovute , bensì dalla proposizione della do- manda (cfr. , sul punto , Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021, Rv. 663344 – 01;

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3183 del 14/02/2006,Rv. 592519 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10560 del 19/07/2002,Rv. 555974 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14243 del 17/12/1999, Rv. 532334 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7670 del 12/07/1993,Rv. 483105 - 01) ; la contraria decisione fatta propria dalla corte territoriale (così comedocumentato dalla medesima controricorrente e dalle relative as- serzioniargomentative) è pertanto erronea , da tanto derivando la re- lativacassazione sul punto e il conseguente rinvio alla Corte d’appello diMessina; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), dovendo intendersi travolta, una volta riconosciuta la Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 25940/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri fondatezza dei precedenti due motivi d’impugnazione, la regolazione dellespese relative al giudizio d’appello; l’assolutodifetto di contenuto critico del motivo d ’ impugnazione in esame – nella specie proposto al solo fine di evidenziare le conse- guenze dell’accoglimento delle precedenti censure – impone di rile- varnel’inammissibilità; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo mo- tivoe l’inammissibilità del primo e del terzo, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conil conseguente rinvio alla Corte d’appello di Messina, cui è altresì messodi provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui