Cassation court orders public hearing for connected swap contract dispute regarding bank guarantee exhaustion and performance extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a public hearing to address a cassation appeal filed by Immobiliare Sirena s.r.l. against a second-instance judgment dismissing its claims against the Ricci family. The appellant argued that bank guarantees were insufficiently satisfied and that the original swap contract was void or partially invalid due to third-party property detention. The court decided to hold a public session because the legal issues raised in this appeal differ significantly from those in a previously pending connected case, necessitating a full examination of the contract's validity and the exhaustion of guarantees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: When a cassation appeal raises distinct legal questions regarding contract validity and guarantee exhaustion compared to a connected pending appeal, the court must order a public hearing for proper examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28209/2020R.G., proposto da Immobiliare Sirena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n.17, presso lo studio dell’Avv. Sabatino Ciprietti ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Laura Teti ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Giovanni Ricci; rappresentato e difes o dall’Avv. Stefano Chiona, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di Amalia Ricci; elettivamente domiciliata a Roma, Via Pannini n.19, presso lo Studio dell’Avv.
Mario Di Luzio; rappresentata e difes a dall’Avv. Ivan Di Febo ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- e di Gildo Ricci,Marina Ricci; elettivamente domiciliati a Roma, Via Fauro n.102, presso lo Studio dell’Avv. Alessio Costantini; rappresentati e difesi dall’Avv. Augusto la Morgia ( ), in virtù di procura allegata alcontroricorso; -controricorrenti- Per la cassazione dellasentenza n. 1053/2020 della CORTE d’ APPELLOdell’AQUILA, depositata il 30 luglio 2020, notificata il 31 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre2023 da l Consigliere Paolo SPAZIANI .
Rilevato che: nel 2007, Immobiliare Sirena s.r.l.convenne, dinanzi al Tribunale di Pescara, i fratelli Amalia, Gildo, Giovanni e Marina Ricci, nonché Banca A pulia s.p.a. , al fine di accertare l’ insussistenza del proprio inadempimentoal contratto di permuta stipulato con i primi per atto notarile del 12 luglio 2005 , avente ad oggetto lo s cambio di un ’area immobiliarea fronte di porzioni del fabbricato realizzando sull a stess a , previa demolizione di quello esistente , da consegnare nel termine di trentamesi dall a stipula , p ermuta a garanzia del cui adempimento la societàimmobiliare aveva costituito fideiussioni bancarie rilasciate da Banca A pulia s.p.a. in favore dei fratelli Ricci e da questi illegittimamente escuss e ; a ddusse, in proposito , che la mancata consegna nel termine pattuito era dipesa dalla circostanza che sull’immobile che avrebbe dovuto essere demolito persisteva la detenzione da parte di Omnitel Pronto I talia s.p.a. , sulla base di un contratto di locazioneconcluso con i proprietari permutanti e da questi non validamente ed efficacementedisdettato; nel 2012, ImmobiliareSerena s.r.l. introd u sse un ulteriore giudizio nei confronti degli stessi fratelli Ricci , al fine di accertare l’ estinzione del loro diritto ad ottenere la prestazione originariamente convenuta (gli immobili descritti nell’atto notarile del 2005, da realizzarsisull’area oggettodi permuta), in ragione del car at tere s atisfattivo d egli importi riscossi all’esito dell’escussione delle garanziebancarie e della ritenuta efficacia estintiva dell’esecuzione dell’obbligazione alternativa di garanzia rispetto all’obbligazionegarantita; questa seconda domanda fu rigettatadal Tribunale di Pescara con sentenza 27 febbraio 2017, n. 236 e la Corte territoriale dell’Aquila, con sentenza 30 luglio 2020, n. 1053, ha poi rigett ato l’appello proposto avverso tale sentenza da Immobiliare Serena s.r.l.; quest’ultima ricorre ora per cassazione, sulla base di sette motivi;
Amalia, Gildo, Giovanni e Marina Ricci rispondono con controricorsi; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; la società ricorrente e i controricorrenti Gildo e Marina Ricci hanno depositato memoria; in vista dell’adunanzacamerale, il difensore di Immobiliare Sere na s.r.l. ha depositato una “ istanza di riunione per con n essione ” del presente ricorso a quello iscritto al n.28085/2020 R.G. , pendente presso la Seconda Sezione C ivile di questa Corte, proposto pe r la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha provveduto sul gravame interposto avverso la decisione emessa dal Tribunale di Pescara sulla prima domanda introdotta dalla stessa societàimmobiliare nel 2007 .
Considerato che: la particolare rilevanza delle questioni di diritto sollevate con il presentericorso (che attengono, tra l’altro: alla dedotta nullità, totale o parziale, sotto moltepliciprofili, del contratto di permuta stipulato per atto notarile nel 2005, nonché ai limiti de ll a sua eccepibilità e rilevabilitànel presente giudizio; all’accertamento dell’inadempimento dell’una o dell’altra parte del predetto contratto e della conseguente legittimità, o meno , dell’ escussione delle garanzie bancarie da parte dei proprietari permutanti; infine, all’accertamento del carattere satisfattivo o meno di tali garanzie e della conseguente dedotta estinzione del diritto alla prestazione che formava oggetto dell’obbligazione garantita avente la sua fonte nella permuta ), avuto riguardo al contenuto della domanda formulata nel presente giudizio , rispetto a quella proposta nel precedente giudizio oggetto del ricorso iscritto al n. 28085/2020, pendente presso la Seconda Sezione C ivile di questa Corte, ne impone la trattazionein pubblica udienza, ai sensi dell’art.375, primo comma,cod. proc. civ;
Per Questi Motivi La Corte rinvia in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera