Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Baroni Tiberio, did not act within the timeframe, while the respondent, Treemme S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13644/2021 R.G. proposto da : BELIGNI MORENO, BELIGNI MARTINA, TURINI ROMEO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARONI TIBERIO (BRNTBR60L03G653C) -ricorrente- contro TREEMME S.P.A. UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA V.DELLA VETRINA 28, presso lo studio dell’avvocato VENUTI GIUSEPPINA (VNTGPP76T46D423I) rappresentato e difeso dall'avvocato DI MECO FIORELLA (DMCFLL63E70G843L) -controricorrente- nonchè contro TREEMME SPA UNIPERSONALE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.604/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in solido, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.