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Decreto — n. 32708/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32708/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32708/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5773/2023 R.G. proposto da : CORTEZ VERA MONICA, IGLESIAS OVIEDO JORGE JERRY, IGLESIAS CORTEZ MARIA FERNANDA, VERA RAMIREZ ALBA MERCEDES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 268, presso lo studio dell’avvocato REGGIO D'ACI ANDREA (RGGNDR74R20L378M) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro GENERALI ITALIA SPA, COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO, BELLI ANGELO, elettivamente domiciliati in roma piazza cavour 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5262/2022depositata il 02/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32708/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CORTEZ VERA MONICA, IGLESIAS OVIEDO JORGE JERRY, IGLESIAS CORTEZ MARIA FERNANDA, VERA RAMIREZ ALBA MERCEDES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 268, presso lo studio dell’avvocato REGGIO D'ACI ANDREA (RGGNDR74R20L378M) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro GENERALI ITALIA SPA, COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO, BELLI ANGELO, elettivamente domiciliati in roma piazza cavour 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5262/2022depositata il 02/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio accollo delle spese procedurali recupero delle spese esecutive ripetibili indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5773/2023 R.G. proposto da : CORTEZ VERA MONICA, IGLESIAS OVIEDO JORGE JERRY, IGLESIAS CORTEZ MARIA FERNANDA, VERA RAMIREZ ALBA MERCEDES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 268, presso lo studio dell’avvocato REGGIO D'ACI ANDREA (RGGNDR74R20L378M) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro GENERALI ITALIA SPA, COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO, BELLI ANGELO, elettivamente domiciliati in roma piazza cavour 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5262/2022depositata il 02/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/11/2023 Il Presidente d