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Ordinanza — n. 32663/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal regarding joint debt repayment and compensation defense dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32663/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal, quashing the appellate judgment on one ground while dismissing the second. The plaintiffs argued that a prior administrative ruling created a liquidated credit for compensation, which should have suspended the civil proceedings or offset the debt owed by the municipality. The court found the suspension request inadmissible because the administrative case was already concluded, and the compensation defense failed due to the plaintiffs' alleged waiver and lack of liquidated value for the counterclaim.

Regesto Legislator

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Art. 295 cod. proc. civ.; Art. 1243 cod. civ.: Suspension of proceedings requires genuine pre-judicial dependency between two active controversies, and debt extinction via compensation demands a liquidated and opposing credit, absent which the defense fails.

Parole chiave

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joint debt repayment compensation defense procedural suspension pre-judicial dependency liquidated credit administrative preclusion civil code provisions restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 295 cod. proc. civ.
Sotto il primo profilo, è agevole osservare che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone un rapporto di pregiudizialità tra due cause, tale che dalla definizione dell’una dipenda la decisone dell’altra.
Art. 1243 cod. civ.
Art. 183, 184, 345 cod. proc. civ.
Art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
art. 336 cod. proc. civ
L'art. 336 cod. proc. civ.
art. 474 cod. proc. civ
art. 295 cod. proc. civ
Sotto il primo profilo, è agevole osservare che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.
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Testo completo

zione di somme pagate in esecuzione di obbligazione solidale attiva accertata con sentenza di primo grado riformata in appello – Pluralità di atti di adempimento effettuati pro quota – Obbligazione restitutoria – Natura Solidale –Esclusione – Ragioni. Raffaele Gaetano Antonio FRASCA Presidente Francesco M. CIRILLO Consigliere Emilio IANNELLO Consigliere Stefania TASSONE Consigliere Ud. 11.10.2023CC Cron. R.G.N. 29476/2020 Paolo SPAZIANI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29476/2020R.G., proposto da Giuseppe VERZILLI, Vittoria CORTESE (quale coniuge ed erede di Gioele VERZILLI), Lea VERZILLI , Silvana VERZILLI , Davide VERZILLI, Samuele VERZILLI, Beniamino VERZILLI, Giovanni VERZILLI; elettivamente domiciliati in Roma, Via Sistina n.121, presso lo Studio dell’Avv.

Giacomo Mauriello ( ), che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di COMUNE di ROSETO DEGLI ABRUZZI,in persona del Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliatoin Roma, Via Leonardo Greppi n.77, presso lo Studio dell’Avv. Antonio Ruggero Bianchi ; rappresentat o e C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. difesodall’Avv. Pietro Referza ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 1078/20 20 della CORTE d ’ APPELLO dell’AQUILA, pubblicata il 31 luglio 2020, notificata il 16 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal Consigliere Paolo S paziani .

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 8 aprile 2006, n.289, il Tribunale di T eramo condannò il Comune di Roseto degli Abruzzi a pagare agli eredi di Andrea Verzilli e Matilde Vicentini, in parte identificabili negli odierni ricorrenti, la somma di Euro 627.160,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno per la trasformazione irreversibile di un terreno di cui i loro danti causa erano contitolari, occupato nel 1980 dal detto ente locale per realizzarvi impianti sportivi. Il Comune, pur ottemperando alla condanna (ma pagando a ciascun creditore in proporzione della quota ereditaria), appellò, tuttavia, la sentenza, sollevandol’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria,e la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 442 del 27 maggio 2010 (confermata da questa Corte con ordinanza n.3572 del 2012), accolse il gravame, rigettando la domanda e compensando interamente le spese di causa tra le parti.

Questa sentenza, sul presupposto che il giudizio, iniziato nel 1992, era pendente al 30 aprile 1995, per cui erano applicabili gli artt.183 , 184 e 345 c od. proc. civ.,nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, ritenne ammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in appello e la reputò fondata, sul rilievo che, a C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. seguito dell’occupazione del terreno, autorizzata dal sindaco il 9 febbraio 1980 ed eseguita il 14 marzo 1980, le opere pubbliche dovevano presumersi completate – e le superfici occupate irreversibilmente trasformate - entro il 14 marzo 1983 , sicché , al momento dell’esercizio dell’azione risarcitoria, era decorso il termine quinquennale. 2.All’esito di questa decisione, il Comune esercitò in via monitoria il diritto alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, ottenendo dallostesso Tribunale di Teramo il decreto n. 889 del 2010, con cui fu ingiunto ai danneggiati, solidalmente tra loro, di versare all’ente ingiungente la somma oggetto della precedente condanna.

Con atto del 14 febbraio 2011, Giuseppe Verzilli, Gioele Verzilli, Lea Verzilli, Silvana Verzilli, Davide Verzilli, Samuele Verzilli, Beniamino Verzilli, Giovanni Verzilli e Mosé Verzilli (ovverosia, nove degli u n dici eredi Verzilli cui era stata versata, pro quota, la somma liquidata dalla sentenza del 2006, con l’eccezione di Elia Verzilli e D aniele Verzilli ) proposero opposizione al decreto ingiuntivo, che fu rigettata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 19 gennaio 2016, n.54.

3. Con sentenza 31 luglio 2020, n. 1078, la Corte territoriale dell’Aquila ha rigettato l’appello proposto dagli opponenti. 4.Per la cassazione di questa sentenza ricorrono Giuseppe Verzilli, VittoriaCortese (quale coniuge ed erede di Gioele Verzilli ), Lea Verzilli , Silvana Verzilli, Davide Verzilli, Samuele Verzilli, Beniamino Verzilli e Giovanni Verzilli, sulla base di due motivi. Rispondecon controricorso il Comune di Roseto degli Abruzzi . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione degli artt. 102– 643 - 644 c.p.c. Degli artt. 752 – 1292 – 1294 – 1295 - 1296 e 1297 c.c. – Violazione del contraddittorio – Litisconsorzio necessario degli ingiunti col vincolo della solidarietà – Violazione diritto alla difesa art.24 Cost. ( artt.82 e 87 c.p.c.) – Violazione artt. 113– 115 - 116 c.p.c. (art.360 c.p.c. numeri 3 - 4) ».

Il motivo si articola in due doglianze. 1.a.Con la prima si deduce che il ricorso monitorio e il susseguente decreto ingiuntivo non eranostati notificati a tutti i coobbligati solidali, per essere stata omessa la notifica ad Elia Verzilli e a Daniele Verzilli, due degli undici eredi di Andrea Verzilli e Matilde Vicentini. Per effetto di tale omissione, Elia Verzilli e DanieleVerzilli, pur essendo coobbligati e litisconsorti necessari , non erano stati destinatari del ricorso e del pedissequo decreto di ingiunzione e non avevano proposto opposizione.

Ne sarebbe derivata la violazione degli artt. 102, 643 e 644 cod. proc. civ., nonché dell’art.24 Cost. e degli artt. da 1292 a 1297 cod. civ., con aggravamento della posizione debitoria de i coobbligati interessati dall’ingiunzione e con privazione della possibilità di esercitare l’azione di regresso da parte loro. 1.b.Con la seconda doglianza si denuncia la violazione specifica degli artt. 752, 1292, 1294, 1295 e 1296 cod. civ. e si sostiene l’illegittimitàdella condanna solidale contenuta nel decreto ingiuntivo opposto (e l’indebita reiezione del relativo motivo di opposizione, debitamente formulato)a fronte della circostanza che l’adempimento C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. dell’obbligazionerisarcitoria accertata con la sentenza poi riformata era stato posto in essere da parte del Comune sulla base di distinti pagamenti effettuatia ciascun creditore in ragione della propria quota ereditaria, cosicché anche l’obbligazione restitutoria , ove ritenuta sussistente, avrebbe dovuto esser e ripartita tra i coeredi in relazione alle singole quote. 1.1. La prima censura è manifestamente infondata mentre è fondata la seconda. 1.1.a.Con riguardo alla prima doglianza , va ricordato il consolidato principio secondo cui l ’ obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, salve le ipotesi di litisconsorzioprocessuale, che si verificano allorché le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, tale da configurare una situazione di inscindibilità ( ex aliis , Cass. 28/11/2022, n. 34899;

Cass.21/08/2018, n. 20860). Pertanto, nel la vicenda in esame , nessun vizio la sentenza impugnata presenta sotto il profilo processuale poiché, agendo in via monitoria perl’accertamento di un’obbligazione restitutoria di carattere solidale, il Comune non eratenuto a notificare il ricorso a tutti i soggetti coobbligati, vertendosi in una fattispecie di mero litisconsorzio facoltativo che non precludeva il separato e sercizio dell’azione nei confronti di ciascunodei debitori o di taluni tra di essi. C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. 1.1.b. Tuttavia – e con ciò si passa all ’ esame della seconda doglianza del primo motivo, di cui va invece rilevata la fondatezza –, sotto il profilo sostanziale, nella fattispecie non era predicabile la sussistenza di una obbligazione solidale di restituzione dell’intera somma liquidataa carico del Comune ed a favore degli eredi di Andrea Verzilli e MatildeVicentini con la sentenza riformata. L'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dell'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente(Cass.30/04/2009, n. 10124).

Al riguardo– sia che si aderisca all’orientamento secondo il quale il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza(Cass.13/04/2007, n. 8829), sia che si acceda al diverso indirizzo secondo cui è necessaria la formulazione di un’autonoma domanda restitutoria (da p roporsi unitamente all’ a tto di impugnazione o separatamente, anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo), non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 cod. proc. civ., come condanna implicita(Cass. 05/02/2013, n. 2662;

Cass. 03/05/2016, n. 8639)– si è comunque di fronte ad un diritto (per il solvens ) e ad un C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. obbligo (per l’accipiens) avente ad oggetto la restituzione di quanto , rispettivamente, pagato e ricevuto in base allasentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, in ragione della sopravvenuta inefficacia dell’atto di pagamento dipendente dalla sentenza riformata (art.336 cod. proc. civ.) e dell a necessità di ripristino della situazione precedente (Cass. 24/05/2010, n. 12622;

Cass. 08/07/2010, n. 16152; Cass.26/01/2016, n. 1324; Cass. 30/01/2018, n. 2292). Nel caso di specie, sebbene la sentenza del 2006 avesse accertato la sussistenza di un’obbligazione solidale attiva e avesse conseguentementecondannato il Comune a corrispondere agli attori la somma complessiva di Euro 627.160,91, oltre accessori, in modo che l’adempimentonei confronti di un creditore avrebbe liberato il debitore anche nei confronti degli altri, il Comune aveva però proceduto a distinti pagamenti a favore di ciascun creditore , avuto riguardo all a quota ereditaria e previa – tale circostanza , dedotta in ricorso , non è controversa tra l e p a rti – richiesta di integrazione della denuncia di successionecon indicazione della quota ereditaria da parte di ciascuno di essi.

La riforma della sentenza di primo grado non aveva fatto sorgere una obbligazione solidale passiva avente ad oggetto l’intera somma in capo a ciascun debitore sol perché la sentenza riformata aveva accertato un’obbligazione solidale attiva a carico del Comune; piuttosto, la detta riformaaveva determinato l’inefficacia dei singoli atti di pagamento quali atti dipendenti dalla sentenza riformata (art.336 cod. proc. civ.) con conseguente diritto del solvens alla restituzione dellesomme ricevute da ciascun accipiens . C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. La domanda restitutoria proposta dal Comune , dunque, avreb be dovuto essere accolta in questi precisi termini, con conseguente illegittimità della ingiunzione solidale avente ad oggetto l’interasomma e con conseguenteindebito rigetto delle relative ragioni di opposizione ad opera del giudice del merito, sia in primo gradoche in appello. In altri termini, si sarebbe dovuto dare rilievo al modo in cui la parte debitrice, sebbene tale in relazione ad un’obbligazione con solidarietà attiva, aveva adempiuto senza avvalersi della solidarietà attiva, ma– evidentemente sulla base di un assenso dei concreditori solidali – procedendovi parziariamente nei confronti di ciascuno di essi.

Una siffatta modalità di ottemperanza al disposto della sentenza poi riformata, infatti, non p oteva che spiegare effetti anche sulla pretesa restitutoria conseguente alla riforma. Con le evidenziate specificazioni, la seconda doglianza formulata con il primo motivo di ricorso deve esserepertanto accolta.

2. Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c. – violazione degli artt. 1241 - 1243 – 2697 - 2699 c.p.c. – Violazione art.295 c.p.c. – Violazione art.113 -115 e 116 c.p.c. (art.360 c.p.c. numeri 3-4)». I ricorrenti deducono che, oltre al giudizio civile risarcitorio, introdottodinanzi al giudice ordinario e definito, in sede di merito, con la sentenza impugnata , era stato da loro proposto anche ricorso al giudice amministrativo,al fine di ottenere la tutela di cui all’art.42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

All’esito di questo ricorso , il Consiglio di S tato a veva accertato il loro diritto ad ottenere , alternativamente , la restituzione del terreno ovvero la liquidazione dell’indennizzo a seguito del provvedimento di C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. acquisizione che il Comune avrebbe la facoltà – ma anche l’obbligo – di emanare, in alternativa alla restituzione. In ragione di tale decisione del giudice amministrativo , che era stata allegata agli atti del giudizio di appello , essi av evano dunque acquisito un controcredito di agevole liquidazione, che avevano posto a fondamento di un’eccezionedi compensazione, nonché di una istanza di sospensionedel processo ex art.295 cod. proc. civ. , in attesa della determinazione dell’indennitàdi esproprio da parte del Comune .

Tantol’eccezione di compensazione quanto l’istanza di sospensione per pregiudizialità erano st ate , peraltro , indebitamente disattese da parte del giudice del merito. 3.1.Il motivo è manifestamente infondato, sia nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del processo, sia nella parte in cui lamenta la reiezione dell’ eccezione di compensazione. Sotto il primo profilo, è agevole osservare che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone un rapporto di pregiudizialità tra due cause, tale che dalla definizione dell’una dipenda la decisone dell’altra.

Nel caso di specie , invece, il giudice del m e rito non era posto dinanzi alla compresenza di due controversie in rapporto di pregiudizialità, poiché lacontroversia dinanzi al giudice amministrativo era già stata definita e la sospensionedel processo era s tata invocata, inammissibilmente, non in funzione della previa risoluzione di una controversiapregiudicante ma in attesa che il Comune procedesse alla determinazione dell’indennità di esproprio conseguenziale al provvedimento di acquisizione del terreno, di cui peraltro non è neppure certa l’avvenuta emanazione.

C.C. 11.10.2023 N. R.G. 29476/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Quanto alla compensazione del debito restitutorio con il dedotto controcredito all’indennità di esproprio o di illegittima occupazione, la Corte d’appello, dopo aver motivato sull’avvenuta rinuncia della relativa eccezione, ha correttamente evidenziato l’assenza dei presupposti stabiliti dalla legge ai fini dell’operatività di tale modo di estinzione dell’ obbligazione diverso dall’ adempimento ( art.1243 cod. civ.), atteso che la stessa parte eccipienteha evidenziato la mancanza di liquiditàdel dedotto controcredito. 3.In definitiva, d eve essere accolto , per quanto di ragione , il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d i appello dell’Aquila , in diversa composizione , ancheper le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieper quanto di ragione il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo