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Ordinanza — n. 32634/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; late incidental appeal declared ineffective due to procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32634/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the main cassation appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective. The main appeal was rejected for failing to meet procedural requirements, while the incidental appeal filed by Groupama was time-barred under Articles 325 and 327 of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court ruled that the late filing rendered the incidental request void, assigning all litigation costs to the primary appellant.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2; Art. 327, comma 1; Art. 334, comma 2, cod. proc. civ.: Upon the inadmissibility of the main cassation appeal, a late incidental appeal is automatically ineffective regardless of compliance with the forty-day filing period.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility incidental appeal ineffectiveness procedural time limits Civil Procedure Code litigation costs allocation assicurazione contro il furto frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione assicuratore infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
) , va rilevato che il controricorso, con cui esso ricorso incidentale è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 19 ottobre 2020, oltre il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod.
Art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
Pertanto, il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod.
Art. 371, comma 2, cod. proc. civ.
civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, indicato dall’art. 371, comma secondo, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 342 cod. proc. civ
, dell’obbligo di depositare l’atto di costituzione in giudizio e i documenti allegati,nonché il fascicolo di primo grado , con modalità telematiche) e,dall’altro lato, la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
art. 327 cod. proc. civ
) , va rilevato che il controricorso, con cui esso ricorso incidentale è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 19 ottobre 2020, oltre il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
art. 334 cod. proc. civ
Pertanto, il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/02/2004, n. 3419
(tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419;
Cass. 26/01/2010, n. 1528
Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass.
Cass. 26/03/2015, n. 6077
1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass.
Cass. 22/06/2021, n. 17707
6077; Cass. 22/06/2021, n. 17707; Cass.03/01/2023, n.
Cass. 03/01/2023, n. 36
Cass. 20/02/2014, n. 4074
Cass. 12/06/2018, n. 15220
Cass. 12/06/2018, n. 15220).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24273/2020R.G., proposto da Orazio Palmieri, già liquidatore della società Frappà Italia s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n.15;rappresentato e difes o dall’Avv. Vincenzo Gueli, ( ) , in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di Groupama Assicurazioni s.p.a., in persona del procuratore speciale, Dott. Massimo Tomaselli; elettivamente domiciliata in Roma, Via della Croce n.44, presso lo Studio dell’Avv.

Ernesto Grandinetti C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di Assicuratrice Milanese s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Pierluigi Mancuso; elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.212, presso lo Studio dell’Avv. Tiziano Mariani; rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Sirena ( ), in virtù di procura allegata alcontroricorso; -controricorrenterispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale- per la cassazione dellasentenza n. 2670/2019 della CORTE d ’ APPELLO di CATANIA, pubblicata il 2 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani.

FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 l a società Frappà Italia s.r.l. in liquidazione – premesso che aveva stipulato con Groupama Assicurazioni s.p.a., quale coassicuratrice e delegataria di Assicuratrice Milanese s.p.a.,una polizza contro i furti; che, a seguito della sottrazione di taluni automezzi dal proprio stabilimento, aveva denunciato il sinistro alla Groupama Assicurazioni s.p.a.; che questa, all’esito dell’istruttoria le aveva rilasciato una quietanza per l’importo di Euro 265.000, a titolo di transazione e saldo, versandole la metà della somma (Euro 132.500,00) e comunicandole che la residua metà sarebbe stata pagata dalla coassicuratrice delegante, Assicuratrice Milanese s.p.a.; che, peraltro, quest’ultima aveva rifiutato di pagare la propria quota , C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. sollevando questioni sull’avvenuta estinzione dell’obbligazione e sull’inoperatività della polizza – convenne le due società assicurative dinanzi al Tribunale di Catania , chiedendone, alternativamente, la condanna al pagamento della somma di Euro 132.500, 00, oltre interessi ex decreto-legge n. 231/2002 a decorrere dall’atto di quietanza. Il Tribunale, con sentenza 8 aprile 2016, n. 2091, accolse la domandanei confronti di Assicuratrice Milanese s.p.a. , ritenendo che , in baseal contratto di coassicurazione, Gro u pama Assicurazioni s.p.a. fosse stata delegata all a gestione del credito assicurativo senza limitazioni. 2.La C orte d ’ appello di Catania , con sentenza 2 dicembre 2019, n.2670, in accoglimento del gravame proposto da Assicuratrice Milaneses.p.a., ha invece ritenuto che Groupama Assicurazioni s.p.a. non avesse il potere di transigere per conto della coassicuratrice e – escluso che il suo operato fosse stato ratificato da Assicuratrice Milanese s.p.a.

– ha rigettato la domanda proposta nei confronti di quest’ultima, condannando Frappà s.r.l. e Groupama Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, a rimborsare all’appellante le spese dei due gradi di giudizio. 3.Avverso la sentenza della Corte catanese, propone ricorso per cassazione Orazio Palmieri, già liquidatore della società Frappà s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n. 15, sulla base di due motivi. Risponde con controricors o Groupama Assicurazioni s.p.a. , che propone anche ricorso incidentale,sorretto da un unico motivo.

Risponde con distinti controricorsi sia al ricorso principale che al ricorso incidentale Assicuratrice Milanese s.p.a., la quale, oltre a C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. resistere nel merito ai ricorsi proposti, solleva preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del ricorrente principale, Orazio Palmieri, anorma dell’art.43 della legge fallimentare. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente incidentale ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I due motivi del ricorso principale – con i quali viene denunciat a , da un lato, la violazione dell’art. 16 - bi s , comma 9, del decreto - legge n.179 del 2012, convertito nella legge n.221 del 2012 (nullità della sentenza pe r violazione , da parte di Assicu ratrice Milanese s.p.a. , dell’obbligo di depositare l’atto di costituzione in giudizio e i documenti allegati,nonché il fascicolo di primo grado , con modalità telematiche) e,dall’altro lato, la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. ( per i n de bita reiezione, da parte della Corte di appello , dell’eccezione di inammissibilità del gravame proposto dalla stessa Assicuratrice Milanese s.p.a., per difettodi specificità) –non possono essere delibat i , dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per mancanza delle necessarie condizioni dell’impugnazione, difettando la legittimazione del ricorrentead impugnare la sentenza d’appello. 1.a.Orazio Palmieri, infatti, ha dichiarato di proporre il ricorso per cassazione ai sensi dell’art.43 , secondo comma, della legge fallimentare, nella sua veste di (già) liquidatore della società Frappà s.r.l., dichiarata fallita, dopo la pubblicazione della decisione impugnata,con sentenza del Tribunale di Catania 28 gennaio 2020, n. 15, sul presupposto che dalla gravata sentenza , ove diventi definitivamente esecutiva, potrebbe dipendere un’azione giudiziaria C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres.

Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. della curatela fallimentare nei suoi confronti per il risarcimento del danno pari all’importo (Euro 132.500,00) della quota di indennizzo non corrispostagli in esecuzione del contratto di coassicurazione , oppure una imputazione per reati fallimentari. 1.b. Va, però, osservato che l’invocata disposizione della legge fallimentare, dopo aver disposto che nellecontroversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito , compresi nel fallimento, sta i n giudizio il curatore, prevede una residua legittimazione per il soggetto fallito, circoscrivendola, sul piano processuale,alla sola facoltà di intervenire e, sul piano sostanziale, alle questioni dalle quali può dipendereun’imputazione di bancarotta a suo carico o ai casi in cui l’intervento è previsto dallalegge.

Avuto riguardo a tale disciplina,la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia. Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell’intervento circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un’imputazione di bancarotta e nei limiti dell’intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all’impugnazione dell’atto impositivo (Cass., Sez.

Un., 28/04/2023, n. 11287) –, il soggetto fallito non ha, ex art.43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame; in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essereeccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio (Cass. 2 1 /05 / 2004, n.9710;

C ass. 14/05/2012, n.7448). 1.c.Nel caso di specie , anche se si volesse riconoscere ad Orazio Palmieri, nella sua veste di (ex ) liquidatore della Frappà s.r.l., una posizioneassimilabile a quella del fallito , non risult erebbe comunque integrataalcuna delle condizioni che fondano la speciale legittimazione del fallito, ai sensi dell’art.43, secondo comma, legge fall.: non sussisterebbero, infatti, né i presupposti sostanziali (atteso che il ricorrente, pur adducendo che dalla sentenza impugnata, ove diventasse definitivamente esecutiva, potrebbe derivare una imputazione a suo carico per i reati di cui agli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, non ha spiegato quali s arebbero le “questioni” da cui potrebbe dipend ere un’im p utazione di bancarotta, né enunci a to le ragioni che renderebbero concretamente possibile tale temuta possibilità); né, soprattutto, i presupposti processuali, non essendosi il ricorrente limitato svolgere attività processuale entro i confini della sua (circoscritta) legittimazione ad intervenire, ma essendosi spinto ad esercitare in autonomia il potere di impugnazione della sentenza, in difetto della relativa legittimazione.

Il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile per difetto delle necessarie condizioni dell’impugnazione. 2.Quanto al ricorso incidentale della Groupama Assicurazioni s.p.a. (con il cui unico motivo si deduce la violazione degli artt. 1911, 1362, 163 cod. civ., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto escluso il potere di rappresentanza sostanziale di Assicuratrice C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Milaneses.p.a. da parte di Groupama Assicurazioni s.p.a. e per avere erroneamente condannato quest’ultima alle spese dei due gradi di giudizio quale parte so c com bente , in solido con la Frappà s.r.l. ) , va rilevato che il controricorso, con cui esso ricorso incidentale è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 19 ottobre 2020, oltre il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie in mancanza di notifica della sentenza),il quale era scaduto in data 7 settembre 2020.

Pertanto, il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., con conseguente applicabilità del principio – reiteratamente affermato da questa Corte e recentemente ribadito – secondo cui, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325, secondo comma (ove applicabile), o 327, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, indicato dall’art. 371, comma secondo, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419;

Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass. 22/06/2021, n. 17707; Cass.03/01/2023, n. 36, non mass.). Il ricorso incidentale proposto da Groupama s.p.a. va dunque dichiarato inefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.). 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vannoposte a carico del ricorrente Orazio P almieri , che deve essere condannato a rimborsaresia la controricorrente Assicuratrice Milanese C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. s.p.a. sia la controricorrente Groupama Assicurazioni s.p.a., avuto riguardoall’attività difensiva svolta per ciascuna di esse.

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, infatti, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell'impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074;

Cass. 12/06/2018, n. 15220). 4.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna ilricorrente, al pagamento, in favore di ciascuna società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per Groupama s.p.a., in Euro 6.000,00 per compensi e, per Assicuratrice Milanese s.p.a., in Euro 4.400,00 per compensi, oltre , per ciascuna, alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; C.C. 11.10.2023 N. R.G. 24273/2020 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior