Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Residori Franco, had not requested a decision on the proposal despite the deadline passing, while the respondent, Unipol Assicurazioni, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5480/2023 R.G. proposto da : RESIDORI FRANCO, elettivamente domiciliato in MODENA VIA RAINUSSO, 176/A, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA PASQUALINO (MRGPQL81C22C002S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro DALLE VEDOVE STEFANO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2131/2022depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali a favore della parte resistente , che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22/11/2023. Il President