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Decreto — n. 32604/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32604/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32604/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5322/2023 R.G. proposto da : GRECO EVELIN MARIA e GRECO CARMELO, elettivamente domiciliati in GELA VIA SAN NICOLA, 35, presso lo studio dell’avvocato GRECO CRISTOFORO (GRCCST58A16D960J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GRECO ADRIANA e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIÀ MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GELA n.44/2022 depositata il 28/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., mentre non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste le controparti intimate;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32604/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GRECO EVELIN MARIA e GRECO CARMELO, elettivamente domiciliati in GELA VIA SAN NICOLA, 35, presso lo studio dell’avvocato GRECO CRISTOFORO (GRCCST58A16D960J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GRECO ADRIANA e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIÀ MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GELA n.44/2022 depositata il 28/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., mentre non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste le controparti intimate;

Parole chiave

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materia di assicurazione contro gli infortuni regresso dell'assicuratore riesame da parte dell'assicuratore assicurazione contro la grandine azione diretta contro l'assicuratore ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
-intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GELA n.44/2022 depositata il 28/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., mentre non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste le controparti intimate;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5322/2023 R.G. proposto da : GRECO EVELIN MARIA e GRECO CARMELO, elettivamente domiciliati in GELA VIA SAN NICOLA, 35, presso lo studio dell’avvocato GRECO CRISTOFORO (GRCCST58A16D960J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GRECO ADRIANA e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIÀ MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GELA n.44/2022 depositata il 28/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., mentre non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste le controparti intimate;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 22/11/2023 Il Presidente di Sezio