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Decreto — n. 32602/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32602/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4712/2023 R.G. proposto da : GRECO GAETANO GEO, domiciliatosiin ROMA VIA CALAMATTA 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO LUIGI (GRCLGU63B05Z133T) rappresentato e difeso dall'avvocato ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE(SPSGMR67M03L331S) -ricorrente- contro HDI ITALIA S.P.A. (GIÀ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO (MGNFNC69B15H501Z) che lo rappresenta e difende -resistente e ricorrente incidentale - e contro VLASE VASILICA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1746/2022depositata il 21/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con riferimento sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, che è statacomunicata alle parti costituite ;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32602/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GRECO GAETANO GEO, domiciliatosiin ROMA VIA CALAMATTA 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO LUIGI (GRCLGU63B05Z133T) rappresentato e difeso dall'avvocato ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE(SPSGMR67M03L331S) -ricorrente- contro HDI ITALIA S.P.A. (GIÀ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO (MGNFNC69B15H501Z) che lo rappresenta e difende -resistente e ricorrente incidentale - e contro VLASE VASILICA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1746/2022depositata il 21/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con riferimento sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, che è statacomunicata alle parti costituite ;

Parole chiave

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restituzione e risarcimento controversie patrimoniali fine del processo uguaglianza delle parti compensazione nel fallimento ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4712/2023 R.G. proposto da : GRECO GAETANO GEO, domiciliatosiin ROMA VIA CALAMATTA 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO LUIGI (GRCLGU63B05Z133T) rappresentato e difeso dall'avvocato ESPOSITO GIACOMO RAFFAELE(SPSGMR67M03L331S) -ricorrente- contro HDI ITALIA S.P.A. (GIÀ AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO (MGNFNC69B15H501Z) che lo rappresenta e difende -resistente e ricorrente incidentale - e contro VLASE VASILICA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1746/2022depositata il 21/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con riferimento sia al ricorso principale che al ricorso incidentale, che è statacomunicata alle parti costituite ;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale né la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, ma esse possono compensarsi fra le parti costituite atteso l’esito negativo dei due ricorsi contrapposti, mentre non è luogo a provvedere nel rapporto con la parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione su entrambi i ricorsi . Compensa le spese fra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Così deciso in Roma,il 22/11/2023. Il Presidente d