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Ordinanza — n. 32503/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for failing to clearly distinguish between summary and merits phases of opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32503/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by creditors against a summary opposition ruling in bankruptcy proceedings. The appellants argued that the merits phase citation improperly modified their original opposition grounds, violating procedural rules. The Court found the appeal inadmissible because the appellants failed to clearly articulate the specific differences between their initial and modified requests in the cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to clearly and concisely indicate what was requested in the summary phase versus what was requested in the merits phase of the opposition proceedings.

Parole chiave

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procedural admissibility bankruptcy opposition summary phase merits phase cassation appeal clear distinction procedural defect credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n.
Art. 385, comma 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 2, comma 2 d.m. 10.3.2014 n. 55
Art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell’art. 13,co.
art. 86 c.p
art. 647 c.p
La curatela del fallimento “C Moda s.r.l.” depositò delle osservazioni al progetto di distribuzione, sostenendo che il titolo posto a fondamento dell’interventodi Vito Ferrara e Maria Cecere, e cioè il decreto ingiuntivo:a) era privo della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c.;
art. 617 c.p
Rocco Suma, proposero opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 153 c.p
Salvi i casi di cui all’art. 153 c.p.c., non è consentito al giudice rimettere in termini la parte incorsa in una decadenza, se la legge non gli accordi tale potere.
art. 112 c.p
Col terzo motivo i ricorrenti principali prospettano sia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sia l’omesso esame d’un fatto decisivo.
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3711/22proposto da: -) Cecere Maria eFerrara Vito, elettivamente domiciliati presso l ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato Giuseppe Fischetti , in virtù di procura speciale apposta in calceal ricorso; -ricorrenti - e da -) Cecere Pietro, elettivamente domiciliatopresso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giovanni Neglia , in virtù di procura speciale apposta in calceal ricorso; -ricorrente successivo - contro -) Curatela del fallimento della “C-Moda s.r.l.”, in personadel curatore, elettivamente domiciliatopresso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoRoberto Fusco, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -controricorrente - nonché -) Avv.

Suma Rocco, difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; Lenoci Antonia, Caramia Lucrezia, Montanaro Jessica, Fanelli Maria, Zizzi Claudia, elettivamente domiciliatipresso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoRocco Suma in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrenti - Oggetto: opposizione agli atti esecutivi -provvedimenti di dilazione dei termini per il deposito di atti -necessità di immediata impugnazione - condizioni.nonché -) Agenzia delle Entrate-Riscossione, Cecere Francesco; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale diBrindisi 25 marzo 2022 n. 464 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014 il Fallimento della società “C Moda s.r.l.” chiese ed ottenne dal Tribunale di Brindisi il decreto ingiuntivo 24.6.2014 n. 776 nei confronti di Pietro Cecere, debitore della società fallita, per l’importo di euro 68.131,57, oltre accessori. Sulla base di quel decreto iniziò l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare in danno di Pietro Cecere.

2. Nell’esecuzione intervennero i coniugi Vito Ferrara (cognato dell’esecutato) e Maria Cecere (sorella dell’esecutato), dichiarandosi creditori di quest’ultimo. A fondamento dell’intervento allegarono un credito fondato su un decreto ingiuntivo da essi ottenuto dal Tribunale di Brindisi nel 2010 nei confronti di Pietro Cecere per l’importo di euro 302.000, fondato su una ricognizione di debitoe non opposto.

3. Nella procedura intervennero anche il figlio dell ’ esecutato, Francesco Cecere, allegando di avere estinto un debito del padre e dichiarando di volersi surrogare al creditore soddisfatto; nonché alcuni dipendenti dell’imprenditore fallito e l’avvocato di questi ultimi, vantando crediti scaturiti rispettivamente dal rapporto di lavoro e dal mandatoprofessionale.

4. La procedura seguì il suo corso ed a maggio del 2020 il professionista delegato comunicò alle parti il progetto di distribuzione, nel quale vennero contemplati anche i creditori intervenuti. La curatela del fallimento “C Moda s.r.l.” depositò delle osservazioni al progetto di distribuzione, sostenendo che il titolo posto a fondamento dell’interventodi Vito Ferrara e Maria Cecere, e cioè il decreto ingiuntivo:a) era privo della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c.;

b) non era stato depositato in copia autentica;

c) non risultava notificato a Pietro Cecere;

d) in ogni caso il credito posto da Vito Ferrara e Maria Cecere a fondamento del decreto ingiuntivo in danno di Pietro Cecere doveva ritenersi simulato.

5. A fronte di queste allegazioni il Giudice dell’esecuzione adottò i seguenti provvedimenti:

a) fissò udienza il 9 settembre 2021;

b) all’esito, con ordinanza riservata 11 settembre, fissò termine ai due creditori intervenuti sino all’11 ottobre 2021 per deposita re “ il titolo in originale”;

c) il successivo 15 novembre 2021 approvò il progetto di distribuzione.

6. Sia la curatela fallimentare, sia l’altro creditore intervenuto Avv. Rocco Suma, proposero opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ’ ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione. A fondamento dell’opposizione dedussero che il titolo esecutivo vantato dai creditori ipotecari intervenuti, e cioè Vito Ferrara e Maria Cecere , era stato tardivamente depositato e comunque era di dubbia autenticità.

7. Il Giudice dell’esecuzione, all ’ esito della fase sommaria , con ordinanza 9.12.2020 sospese l’efficacia del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione. Quindi, riunite le due opposizioni, con sentenza 25.3.2022 n. 464 il Tribunale di Brindisi le ha accolte, ordinando al giudice dell’esecuzione di far predisporre un nuovo progetto di distribuzione che escludesse Vito Ferrara e Maria Cecere. Il Tribunale in particolare– per quanto qui rileva – ha ritenuto che il decreto ingiuntivo posto da Vito Ferrara e Maria Cecere a fondamento dell’intervento:a) era stato tardivamente depositato ad ottobre 2020, là dove il professionistadelegato aveva fissato termine per il deposito dei documenti giustificativi del credito posto a fondamento dell’intervento sino al 25.1.2020;

b) in ogni caso vari indizi lasciavano presumere che il documento depositato non fosse autentico, ovvero che non fossero autentiche o comunque attendibili lerelazioni di notificazione dello stesso.

8. La sentenza del giudice dell’opposizione è stata impugnata per cassazione da Vito Ferrara e Maria Cecere, con ricorso unitario fondato su due motivi. Con successivoricorso (da qualificare perciò incidentale) la sentenza è stata impugnata anche da Pietro Cecere, sulla base di due motivi. Il Fallimento della C Moda s.r.l.ha resistito con controricorso. Hanno resistito con controricorso unitario Rocco Suma, Antonia Lenoci, Lucrezia Caramia, Jessica Montanaro, Maria Fanelli e Claudia Zizzi. Tutte le parti ad eccezione di Pietro Cecere hanno depositato memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ricorso principale (Vito Ferrara-Maria Cecere). Col primo motivo i ricorrenti principaliVito Ferrara e Maria Cecere prospettano la violazione degli artt. 517 e 617 c.p.c.. Sostengono una tesi così riassumibile:

a) il giudice dell’esecuzione col proprio provvedimento dell’11 settembre aveva loro fissato un termine per depositare l’originale del decreto ingiuntivo da essi posto a fondamento dell’intervento;

b) era contro questo provvedimento, dunque, che il Fallimento e gli altri creditori avrebbero dovuto proporre una tempestiva opposizione;

c) gli opponenti, invece, avevano rivolto le loro censure contro il successivo provvedimento del 15.11.2020, con cui fu approvato il progetto di distribuzione. 1.1. Il motivo è infondato. Esso si basasull’assunto dell’esistenza di un nesso di implicazione unilaterale tra l’ordinanza dell’11 settembre 2020 (con cui il Giudice dell’esecuzione fissò loro il termine per depositare l’originale del decreto ingiuntivo) e l’ordinanza del 15.11.2020,con cui fu approvato il progetto di distribuzione. Sicché– questo è l ’ assunto implicito su cui poggia l ’ impugnazione - , mancata l’opposizione alla prima, l’opposizione alla seconda nessun risultato utile avrebbe potuto portare agli opponenti, non potendosi più discutere della tempestività del deposito.

Questa allegazione è erronea. La decisione del Giudice dell’esecuzione di accordare agli intervenuti un termine per depositare l’originale del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’intervento non vincolava affatto il successivo giudizio sull ’ approvazione del progetto di distribuzione. La fissazione di quel termine, infatti, non fu una decisionesullo svolgimento dell’esecuzione, ma fu solo un provvedimento ordinatorio. Essanon poteva pregiudicare il giudizio di approvazione del progetto di distribuzione, e in teoria non impediva al giudice dell’esecuzione di non approvarlo, non avendo in alcun modo pregiudicato alcuna questione al riguardo.

Se dunque non esisteva un vincolo di conformazione obbligata del secondo provvedimento rispetto al primo, nemmeno potrebbe affermarsi che la mancata impugnazione del primo impediva l’impugnazione del secondo. 1.2. Col secondo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione degli artt. 591 bise 596 c.p.c.. Il motivo, formalmente unitario, contiene più censure così riassumibili:

a) se gli opponenti avessero voluto dolersi del mancato deposito del titolo esecutivo vantato dagli intervenuti, avrebbero dovuto proporre la loro opposizione “al momentodell’intervento”;

b) il titolo esecutivo era stato comunque da essi depositato entro il termine fissato dal giudice dell’esecuzione:e ciò di per sé doveva escludere qualsiasi tardività;

c) in ogni caso i termini fissati dal professionista delegato alle parti per depositare documenti sono ordinatori. 1.3. La prima censura è infondata.Per la peculiare natura dell’intervento nel processo esecutivo, infatti, il creditore procedente, a fronte d’un intervento illegittimodi altri creditori, può sempre fare affidamento sul fatto che i crediti di questi non vengano contemplati nel progetto di distribuzione, e non ha perciò l’onere di contestare tempestivamente l’insussistenza del titolo o del credito. È solo quando il credito degli intervenuti viene contemplato nel progetto di distribuzione che s ’avvera il fatto potenzialmente lesivo dell ’ interesse del creditore procedente: e dunque è solo in questo momento che sorge l’interesse dapprima a contestare il progettoe,poi, eventualmente a proporre opposizione avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che lo approvi. 1.4.

La seconda censura, per come formulata,è infondata. Salvi i casi di cui all’art. 153 c.p.c., non è consentito al giudice rimettere in termini la parte incorsa in una decadenza, se la legge non gli accordi tale potere. Pertanto, il provvedimento col quale il giudice (dell ’ esecuzione, ma anche della cognizione) fissi termine alla parte per compiere qualunque atto processuale non varrà mai, di per sé solo considerato, come legittimazione postuma a compiere attività ormai precluse ope legis. 1.5. La terza censura è infondata. I termini ordinatori non sono termini che possano essere impunemente violati, ma sono solo termini prorogabili, a condizione che la proroga sia chiesta prima della scadenzaper una sola volta e per giusta causa.

E nessuna di queste tre circostanze ricorre nel caso di specie. 1.6. Col terzo motivo i ricorrenti principali prospettano sia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sia l’omesso esame d’un fatto decisivo. Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non genuino il decreto ingiuntivo prodotto dagli intervenuti. Nell’illustrazione del motivo si sostieneche tale giudizio fu erroneo perché:

a) non sollecitato da alcuno;

b) formulatosenza avere acquisito copia cartacea del decreto ingiuntivo n. 125/10, della cui autenticitàsi discuteva.1.7. Il motivo resta assorbito dal rigetto del secondo motivo: infatti, una volta confermata la correttezza del giudizio di tardività del deposito, diviene irrilevante stabilire se il documento depositato fosse genuinood artefatto.

2. Ricorso incidentale (Pietro Cecere). Col primo motivo del ricorso Pietro Cecere prospetta il vizio di “omesso esame” d’un fatto decisivo, ex art. 360, n. 5, c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo, ad onta di tale intitolazione , si prospetta una censura identica a quella proposta dai ricorrenti principali: e cioè la tardività dell’opposizione, che ad avviso del ricorrente incidentale si sarebbe dovuta proporre avverso l’ordinanza dell’11 settembre 2020 con cui il giudice dell’esecuzione autorizzò gli intervenuti a depositare l’originale del decreto ingiuntivo. 2.1.

Il motivo va innanzitutto correttamente qualificato come denuncia di un error in procedendo. Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., infatti, può concernere unicamente i fatti sostanziali, cioè quelli dedotti a fondamento dell’esistenza del diritto proprio o dell’inesistenza del diritto altrui. Ma,se il giudice trascura di considerare una evenienza processuale (quale il compimento di un atto la violazione d’un termine),ci troviamo dinanzi ad una nullità processuale, da far valere ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., non certo dinanzi ad un vizio di “omesso esame”.

Chiarito ciò, va dichiarata l’infondatezza del motivo, per i medesimi motivi già esposti supra, al § 1.1. 2.2. Col secondo motivo Pietro Cecere prospetta il vizio di violazione degli artt. 512, 617 e 487 c.p.c.. Il motivo non fa altro che reiterare, questa volta prospettando il vizio di violazione di legge, le censure già proposte col primo motivo. Nell’illustrazione di esso, infatti , si sostiene che il giudice dell ’ esecuzione, allorché con l’ordinanza dell’11 settembre 2021 fissò agli intervenuti un termine per il deposito del decreto ingiuntivo in originale, già allora ebbe a risolvere una “controversia distributiva”, sicché era contro quel provvedimento che si sarebbe dovuta proporre una tempestiva opposizione. 2.3.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al § 1.1 che precede.

3. Col terzo motivo è censurata la sentenza del giudice dell’opposizione nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità “della citazione” introduttiva della fase di merito dei due giudizi di opposizione. Sostiene il ricorrente che i motivi di opposizione formulati col ricorso introduttivo della fase sommariaerano stati inammissibilmente modificati con la citazione introduttiva della fase di merito. 3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. Infatti, né nella parte dedicata allo svolgimento del processo (p. 5 - 6 del ricorso per cassazione), né nella parte dedicata all’illustrazione del motivo in esame (pp. 20-22) il ricorrente indica con chiarezza e sinteticità:

a) cosa chiesero gli opponenti con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione;

b) cosa di diversochiesero gli opponenti con l’atto introduttivo della fase di merito del giudizio di opposizione. 3.2. Ad abundantiam , osserva comunque questa Corte che nell ’ atto introduttivo della fase sommaria del giudizio di opposizione è denunciata la tardività del deposito del decreto ingiuntivo n. 125/10: e su questo punto l’opposizione fu accolta;dunque, qualunque ipotetica modifica delle restanti domandeda parte degli opponenti, ove esistente, sarebbe comunque priva di conseguenze pratiche.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. In particolare, in favore dei controricorrenti Suma, Lenoci, Caramia, Montanaro, Fanelli e Zizzi la liquidazione ha luogo unitariamente ed in solido, per l’evidente identità della posizione processuale. P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Maria Cecere e Vito Ferrara, in solido, alla rifusione in favore dellaCuratela del fallimento della “C-Moda s.r.l.”, delle spese del presente giudizio di legittimità , liquidate nella somma di euro 5.500 , di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 (-) condanna Maria Cecere e Vito Ferrara, in solido,alla rifusione in favore di Suma Rocco, Lenoci Antonia, Caramia Lucrezia, Montanaro Jessica, Fanelli Maria, Zizzi Claudia, in solido,delle spese del presente giudizio di legittimità , liquidatenella somma di euro 5.500 , di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Pietro Cecerealla rifusione in favore dellaCuratela del fallimento della “C-Moda s.r.l.”, delle spese del presente giudizio di legittimità , liquidate nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Pietro Cecere alla rifusione in favore di Suma Rocco, Lenoci Antonia, Caramia Lucrezia, Montanaro Jessica, Fanelli Maria, Zizzi Claudia, in solido,delle spese del presente giudizio di legittimità , liquidate nella somma di euro 5.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a no