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Decreto — n. 32497/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32497/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32497/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20333/2020 R.G. proposto da : MARTELLI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRAZIELLA VITTORIA SIMONATI; -ricorrente - contro BRENNA GIANPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato MARCO CATELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISABELLA ALI BEVILACQUA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 649/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2020; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 32497/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARTELLI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRAZIELLA VITTORIA SIMONATI; -ricorrente - contro BRENNA GIANPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato MARCO CATELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISABELLA ALI BEVILACQUA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 649/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2020; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

Parole chiave

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mantenimento del contratto cooperazione all'adempimento revoca dell'opposizione difetto di sottoscrizione rinuncia all'eredità rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20333/2020 R.G. proposto da : MARTELLI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRAZIELLA VITTORIA SIMONATI; -ricorrente - contro BRENNA GIANPIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato MARCO CATELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISABELLA ALI BEVILACQUA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 649/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2020; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 22/11