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Decreto — n. 32496/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to withdrawal without acceptance, ordering costs against appellants.

Numero d'incarto Decreto — n. 32496/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellants' withdrawal, which was not accepted by the respondent. Although the withdrawal documents met procedural requirements, the respondent failed to formally accept them, preventing the automatic extinction of the proceedings. Consequently, the court ruled that the litigation must continue and ordered the appellants to bear the costs of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: Withdrawal of appeal without acceptance by the respondent does not extinguish the proceedings; the court must proceed to judgment and allocate costs accordingly.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance requirement extinction of proceedings costs allocation Cassazione decision revoca dell'opposizione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro dell'atto procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
della mandataria Special Gardant S.p.A.e dal difensore; rilevato che, dall’esame degli atti accessibili, le predette rinunce – sebbene ritualmente comunicate a cura della Cancelleria alle parti costituite ai sensi dell’art. 390 co.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27667/2022 R.G. proposto da : GORGONE MARINA GRGMRN53B59F377C, GORGONE VINCENZO GRGVCN61H20G273R, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO CHIGI 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MARIA MORMINO, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO SURDI, ROBERTO SURDI; -ricorrenti - contro BICA VITO BCIVTI59C25G273B, domiciliato ex lege in ROMA , PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISPINO IPPOLITO; -controricorrente – ISLAND REFINANCING S.r.l. 04078060268 e, per essa, la mandataria SPECIAL GARDANT S.p.A. 15759561002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA GERMANICO 10 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO PIAZZA, che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro AON SPA 10203070155, ANDREA D’ALEO C.

S.r.l. 00114820822, D'ALEO FRANCESCO DLAFNC63E27G273N, D'ALEO SIMONA DLASMN67T55G273R, CATALANO EMANUELE CTLMNL72E12G273A, REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA 00875360018; -intimati - nonché da CATALANO EMANUELE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato GIULIO DRAGO; -ricorrente – contro BICA VITO BCIVTI59C25G273B, domiciliato ex lege in ROMA , PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISPINO IPPOLITO; -controricorrente – ISLAND REFINANCING S.r.l. 04078060268 e, per essa, la mandataria SPECIAL GARDANT S.p.A. 15759561002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA GERMANICO 10 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO PIAZZA, che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro AON SPA 10203070155, ANDREA D’ALEO C.

S.r.l. 00114820822, D'ALEO FRANCESCO DLAFNC63E27G273N, D'ALEO SIMONA DLASMN67T55G273R, GORGONE MARINA GRGMRN53B59F377C, GORGONE VINCENZO GRGVCN61H20G273R, REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA 00875360018; -intimati - avverso la sentenza n. 884/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/05/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti Vincenzo Gorgone, Marina Gorgone e dai difensori; letto l’atto di rinuncia al ricorso successivo , sottoscritto dal ricorrente Emanuele Catalano e dal difensore; rilevato che la controricorrente Island Refinancing S.r.l. ha depositato in atti la dichiarazione di adesione alle predette rinunce, sottoscritta dal l.r.p.t. della mandataria Special Gardant S.p.A.e dal difensore; rilevato che, dall’esame degli atti accessibili, le predette rinunce – sebbene ritualmente comunicate a cura della Cancelleria alle parti costituite ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c.

–non risultano viceversa accettate dal controricorrente Vito Bica; rilevato che l e rinunc e e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, nei rapporti tra i ricorrenti e la controricorrente Island Refinancing S.r.l., stante l’adesione; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve invece provvedersi sulle spese processuali nei rapporti tra i ricorrenti e il controricorrente Bica Vito, che vann o liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Nulla per le spese nei rapporti tra i ricorrenti e la controricorrente Island Refinancing S.r.l. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente Bica Vito , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’aduna