Italian Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Eurosanità S.p.A., submitted a written renunciation meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, while the defendants did not appear. Consequently, the court extinguished the proceedings without addressing the merits of the dispute or ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial examination of the substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17807/2023 R.G. proposto da : EUROSANITÀ S .p.A. 06726891002, in persona del Direttore generale TULLIO CIARRAPICO, elettivamente domiciliata in ROMA, Via G. Da Carpi 6, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO SZEMERE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROCCO DANIELA RCCDNL61L47F839I, DE ROSA GIUSEPPE DRSGPP57D25F839U, GENERALI ITALIA S.P.A. 00409920584, CANTERA CRISTIANA CNTCST74B46H501V, AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018; -intimati – avverso la sentenza n. 897/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/03/2023; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Direttore generale l.r.p.t. della società ricorrente; rilevatoche gli intimati non risulta no costituit i nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 22/11