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Ordinanza — n. 32344/2023 — snciv Generato dall'IA

Private hospital loses interest claim against public health authority due to missing written contract under special healthcare laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32344/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the private hospital's appeal against a lower court ruling that rejected its claim for late payment interest. The hospital argued that its accreditation with the public health authority constituted a valid contract, but the court held that a specific written agreement is legally required for such transactions. Consequently, the court affirmed that without this written contract, the hospital had no right to claim interest under the relevant legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1194 c.c.; D.Lgs. n. 231/2002: A private healthcare provider must execute a specific written contract with the public health authority to claim late payment interest; mere accreditation does not substitute for this contractual requirement.

Parole chiave

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private healthcare provider public health authority written contract requirement late payment interest accreditation vs contract D.Lgs 231/2002 commercial transaction title fornitore di prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1194 c.c.
Quantificava il credito nella somma di € 234.476,54, a titolo sorte capitale, ed euro 167.699,87, a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento, imputando i pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c. nonché agli interessi moratori sulla residua sorte capitale a decorrere dal 01/01/2014.
D.Lgs. n. 231/2002
1, 2, 4, 5, 7 e 11 del D.Lgs. n. 231/2002, 1224 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.
Art. 1, 2, 4, 5, 7 e 11 del D.Lgs. n. 231/2002
Quantificava il credito nella somma di € 234.476,54, a titolo sorte capitale, ed euro 167.699,87, a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento, imputando i pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c.
Art. 6 comma 6 L. n. 724/1994
Art. 14 D.A. Sanità n. 890/2002
724/1994 e dell’art. 14 D.A.
D.A. Sanità 17/06/2002
890/2002, per effetto dell’accettazione del sistema di remunerazione a prestazione mediante le tariffe contenute nel D.A. Sanità 17/06/2002.
d.lgs. n. 502/1992
Art. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 n. 2440
Quanto poi al rilievo della Casa di cura circa la natura di ente pubblico economico dell’Azienda, con conseguente inapplicabilità degli art. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 n. 2440, nonché al riferimento alla questione relativa all’imputazione dei pagamenti ex art.
art. 1194 c.c
Quantificava il credito nella somma di € 234.476,54, a titolo sorte capitale, ed euro 167.699,87, a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento, imputando i pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c.
art. 348-bis c.p
Resisteva al gravame l’Azienda chiedendo, preliminarmente, di dichiararne l’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. N. 26496/2020
in particolare, Sez. Un. N. 26496/2020; nonché Cass.
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Testo completo

ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8771/2022 proposto da: Casa di Cura Prof eFalcidia Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Mingiardi Giuseppe; -ricorrente - contro Asp - Azienda Sanitaria Provinciale d i Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giaconia Alberto; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1809/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;FATTI DI CAUSA 1.Nel 2014 la Casa di cura Prof. E. Falcidia s.r.l. conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (di seguito, rispettivamente, per brevità, la Casa di cura e l’Azienda)per ottenere il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dovuti per il ritardo del pagamento delle prestazioni, da essa erogate negli anni 2004, 2005 e 2006 in regime di accreditamento con il S.S.R.

Quantificava il credito nella somma di € 234.476,54, a titolo sorte capitale, ed euro 167.699,87, a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento, imputando i pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c. nonché agli interessi moratori sulla residua sorte capitale a decorrere dal 01/01/2014. Si costituiva in giudizio l’ASP di Catania, eccependo la prescrizione del diritto al pagamento degli interessi e l’infondatezza della domanda. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Catania con sentenza n. 419/2018 rigettava la domanda e condannava parte attorea alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la Casa di cura proponeva appello articolando un unico motivo con il quale denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui (il giudice di primo grado, ndr) ha omesso di valutare le prove acquisite in giudizio – Difetto di nesso di causalità - Violazione degli artt. 1, 2, 4, 5, 7 e 11 del D.Lgs. n. 231/2002, 1224 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. . In sintesi, la Casa di cura –dopo aver rilevato che l’Azienda non aveva contestato la sussistenza del rapporto di accreditamento e neppure le prestazioni, da essa rese in regime di accreditamento, ma si era limitata a negare la ricorrenza dei presupposti previsti per il pagamento degli interessi moratori – sosteneva che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto non provata l’esistenza della fonte negoziale del rapporto, dovendosi questo, invece, ritenersi sorto, ai sensi dell’art. 6 comma 6 L. n. 724/1994 e dell’art. 14 D.A.

Sanità n. 890/2002, per effetto dell’accettazione del sistema di remunerazione a prestazione mediante le tariffe contenute nel D.A. Sanità 17/06/2002. Resisteva al gravame l’Azienda chiedendo, preliminarmente, di dichiararne l’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 2210/2021 rigettava l’impugnazione confermando la sentenza del giudice di primo grado e condannando la casa di cura appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso la Casa di cura. Ha resistito con controricorso l’Azienda. Per l’odierna adunanza il Difensore di parte resistente ha depositato memoria a sostegno della declaratoria di inammissibilità e comunque del rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Casa di cura articola in ricorso due motivi. 1.1.Con il primo motivo (p. 4 ss) la Casa di cura ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. gli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 n. 2440, in relazione agli artt. 1327 e 1350 c.c. e agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, dei principi giuridici e degli orientamenti della Suprema Corte in tema di forma scritta dei contratti della Pubblica Amministrazione e di libertà della forma di manifestazione della volontà negoziale degli Enti Pubblici Economici, nella parte in cui la corte territoriale ha negato il suo diritto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 in difetto di contratto stipulato in forma scritta, prevista ad substantiam per i contratti delle Pubbliche Amministrazioni dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923.

Sostiene che l’Azienda Sanitaria Provinciale non è una pubblica Amministrazione, bensì un Ente Pubblico Economico, con la conseguenza che non trova applicazione la richiamata disciplina, bensìtrova applicazione il principio generale della libertà delle forme, con avvenuta conclusione del contratto attraverso l’accettazione con atto in data 06/06/2003 del sistema di remunerazione a prestazione mediante le tariffe contenute nel D.A. Sanità 17/06/2002, nonché, in ogni caso, mediante l’esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art.1327 c.c. Sottolinea che nel caso di specie è indubbia la sussistenza del rapporto di accreditamento tra essa ricorrente e l’ASP (sorto nel 2003 in applicazione del D.A. n. 890/2002), come pure sono indubbie le prestazioni, che sono state da essa rese in regime di accreditamento e che sono state pagate con ritardo dall’Azienda sanitaria.

D’altra parte, il rapporto contrattuale sarebbe sorto per effetto dell’accettazione con atto in data 06/06/2003 del sistema di remunerazione a prestazione mediante le tariffe contenute nel D.A. Sanità 17/06/2002, e comunque per effetto dell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 1327 c.c., la cui applicazione è ammessa nei rapporti negoziali degli enti pubblici economici.In definitiva, secondo la casa di cura ricorrente, dovrebbe nella specie applicarsi il d.lgs. n. 231/2002, con conseguente diritto della casa di cura agli interessi moratori per il ritardo dei pagamenti. 1.2.

Con il secondomotivo (p. 12 ss.) la C asa di cura ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il vizio della violazione dell’art. 91 c.p.c. con riguardo alla regolamentazione delle spese dei giudizi di primo e secondo grado.

2. Il ricorsonon è fondato 2.1. Non fondato è il primo motivo. Sul solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare, Sez. Un. N. 26496/2020; nonché Cass. n. 33674/2019, n. 20391/2016 e n. 12393/2014), occorre qui preliminarmente ribadire che l’accreditamento non costituisce condizione sufficiente per l’erogazione delle correlative prestazioni sanitarie in nome e per conto del SSN: invero, la condizione di “soggetto accreditato” comporta solo la possibilità – e non il diritto – di erogare prestazioni per conto del sistema pubblico.

Invero, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n.502 del 1992, l’operatività del soggetto accreditato consegue alla stipulazione, fra tale soggetto e l’autorità competente, di un “contratto di servizio” cui spetta la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni «che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza». D’altronde dall’accreditamento non discende alcuno specifico obbligo della PA di concludere il contratto con l’accreditato.

Ciò in quanto la concreta possibilità di stipulare il contratto dipende dalle previsioni finanziarie contenute nel piano previsionale annuale, che rappresenta il più saliente momento attuativo ed esecutivo delle scelte discrezionali unilaterali della Regione, alla quale spetta – ai sensi dell’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – l’individuazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni. In altri termini, non è possibile pervenire al contratto se non vi sia stato accreditamento, ma dall’accreditamento non scaturisce automaticamente il contratto.

Tale “soluzione” ha trovato definitiva conferma nella novella introdotta dall’art.79 della l.6.8.2008 n.133, che (modificando l’art.8 sexies, comma 5, del d.lgs. n.502 del 1992), ha formalmente introdotto il principio secondo cui «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati, è sospeso». In definitiva, in forza della disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 502/1992, affinché una struttura privata possa ricevere il pagamento delle prestazioni sanitarie, occorre che sia stato sottoscritto un accordo contrattuale (in forma scritta, a pena di nullità, secondo i principi generali) nel quale vengono determinati gli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale ed il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico si obbliga a pagargli.

Orbene, di tali principi ha fatto corretta applicazione la corte territoriale, nella parte in cui – dopo aver ricostruito in fatto che la Casa di cura Falcidia era accreditata presso il SSN, ma a detto accreditamento non aveva fatto seguito alcun contratto – ha ritenuto che a) l’accreditamento in alcun modo può tenere le veci del contratto;

b) il contratto (dalla cui esecuzione deriva la transazione commerciale) è il titolo al quale è subordinato il diritto di domandare gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs 231/02; pervenendo alla ineccepibile conclusione che, mancando il contratto, la Casa di cura Falcidia non aveva diritto agli interessi moratori domandati. Dunque, la corte territoriale ha rigettato i motivi di appello non perché ha ritenuto non provata la forma scritta del contratto, ma perché ha ritenuto non provato lo stesso contratto, non potendosi attribuire natura contrattuale all’intervenuto accreditamento.

Quanto poi al rilievo della Casa di cura circa la natura di ente pubblico economico dell’Azienda, con conseguente inapplicabilità degli art. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 n. 2440, nonché al riferimento alla questione relativa all’imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. (contestata a p. 11 del ricorso , per la prima volta ), occorre rilevare l’inammissibilità di entrambe le censure: la prima, in quanto è stata introdotta dalla Casa di cura soltanto in sede di comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello, ragion per cui è stata correttamente non esaminata dalla corte territoriale nella sentenza impugnata; la seconda, in quanto, nel non dialogare con nessun capo della sentenza impugnata, configura una mera riproposizione di argomentazioni già affrontate nel corso dei precedenti gradi di giudizio e ritenute assorbite da entrambi i giudici di merito. 2.2.

Manifestamente infondato è il motivo secondo. Essendo l’odierno ricorrente risultato soccombente in entrambi i giudizi di merito, correttamente entrambi i giudici di merito, applicando il principio generale per cui le spese seguono la soccombenza, hanno condannato la Casa di cura alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Azienda.

P.Q.M.

La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquidain euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, d