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Ordinanza — n. 32152/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows opposition to lawyer's fee injunction filed under wrong procedure but within time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32152/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the procedural form of the opposition to a lawyer's fee injunction. While the lower court declared the opposition inadmissible due to a defective filing method and late notification, the Supreme Court ruled that the opposing judge was competent to hear the matter despite the initial jurisdictional issues. Consequently, the Court held that the opposition was timely and valid, ordering the case to be remanded to the Foggia Tribunal for a final decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 150/2011; Art. 29 l. n. 794/1942: The opposition to an injunction for professional fees must follow the specific recourse procedure, but a defect in the initial filing method does not render it untimely if the opposing judge was functionally competent to hear the case.

Parole chiave

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lawyer fee injunction opposition procedure judicial competence timeliness of opposition remand to tribunal professioni giudiziarie ricorso per inadempienza incompetenza per materia

Disposizioni normative citate

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Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
150 del 2011, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali andava proposta con ricorso e non con citazione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs.
Art. 29 della legge n. 794 del 1942
d.lgs. n. 149 del 2022
n.150 del 2011, non ostando la collegialità prevista per tali cause davanti al Tribunale dal secondo comma della suddetta norma, “ratione temporis” applicabile prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass., 12/07/2023, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12/07/2023, n. 19905
149 del 2022 (Cass., 12/07/2023, n. 19905, che in motivazione menziona Cass., 29/03/2023, n.
Cass., 29/03/2023, n. 8929
Cass., 22/09/2006, n. 20636
Cass., 21/07/2020, n. 15451
come ad esempio Cass., 21/07/2020, n. 15451); spese al giudice del rinvio;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12998/2022 R.G. proposto da : CIMINO MARIA VITTORIA, domiciliazione telematica , dell’avvocato CASO ALFREDO (CSALRD77C28D643V) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PIACQUADIO PIETRO, domiciliazione telematica , dell’avvocato PIACQUADIO PIETRO (PCQPTR48L02G604J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASTROMATTEO CARMELA (MSTCML70D55E716E) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 717/2022 depositata il10/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevatoche: Maria Vittoria Cimino ricorre, sulla base di sette motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 717 del 2022 del Tribunale di Foggia, esponendo che: -l’avvocato Piero Piacquadio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze professionali relative a due distinte cause patrocinate presso il Tribunale; -la deducente si era opposta e il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la propria incompetenza per materia rimettendo le parti davanti al Tribunale; -l’opposto aveva appellato la decisione e il Tribunale, pronunciando sul gravame, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione poiché proposta con ricorso ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, inapplicabile davanti al Giudice di Pace per difetto di collegialità, e con notifica successiva al termine perentorio stabilito, e dunque senza possibilità di sanatoria per equipollenza alla citazione; resiste con controricorso l’avvocato Piero Piacquadio;

Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali andava proposta con ricorso e non con citazione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione in parola avrebbe dovuto essere ritenuta comunque tempestiva stante la notifica del ricorso nel termine di legge; con il terzo motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’ingiunzione stante la competenza del Tribunale, e non del Giudice di Pace, a scrutinarne la correlata domanda; con il quarto motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver dichiarato la nullità dell’ingiunzione per difetto di parere del Consiglio Nazionale Forense; con il quinto motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver rilevato l’omesso espletamento del procedimento di mediazione da parte dell’opponente; con il sesto motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver rilevato, nel merito, la violazione del principio d’infrazionabilità del credito; con il settimo motivo si prospetta l’errore del Tribunale per non aver compensato le spese in ragione della vicenda processuale;

Consideratoche: il primo motivo è fondato con assorbimento logico dei residui; questa Corte ha sottolineato anche di recente che il Giudice di Pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione dei relativi onorari , previste dall'art.29 della l egge n.794 del 1942 e regolate dal rito di cui all'art.14 del d. l.gs. n.150 del 2011, non ostando la collegialità prevista per tali cause davanti al Tribunale dal secondo comma della suddetta norma, “ratione temporis” applicabile prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass., 12/07/2023, n. 19905, che in motivazione menziona Cass., 29/03/2023, n. 8929 citata in memoria da parte ricorrente); nel caso in questa sede in esame, si tratta di competenze professionali che si affermano essere maturate davanti al Tribunale, ma, una volta accolta l’ingiunzione da parte del Giudice di Pace, l’opposizione era stata legittimamente proposta davanti al giudice funzionalmente competente sulla stessa, con l’applicabile rito ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sicché non avrebbe potuto dichiararsene la tardività per mancata proposizione nei termini con notifica della citazione, e il Tribunale, cui il Giudice di Pace dell’opposizione aveva rimesso la causa, doveva comunque decidere nel merito (Cass., 22/09/2006, n. 20636, citata nella sentenza gravata per escludere una rimessione della causa in primo grado, e succ. conf. come ad esempio Cass., 21/07/2020, n. 15451); spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo , assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia perché