Cassation appeal dismissed for procedural non-compliance due to failure to deposit notification report within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the notification report of the lower court's decision within the required twenty-day period. Although the appellant argued the contested judgment lacked substantive content and could not serve as res judicata, the Court emphasized strict adherence to procedural deadlines. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the nullity or application of law claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the notification report of the contested judgment is not deposited within twenty days of notification, and the principle of res judicata cannot cure this procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3104/2022R.G. proposto da DI FRANCESCO GIUSEPPE, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.Francesco Modica –ricorrente – contro RODI ELVIRA DI FRANCESCO ENRICO DI FRANCESCO MICHELE DI FRANCESCO GIOVANNA DI FRANCESCO GAETANO BENNICI CONCETTINA –intimati – Avverso l a sentenza n. 146 9 /202 1 del la CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 10 settembre2021. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 3104/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che In forza di sentenza di scioglimento di comunione di beni indivisi, Olindo Di Francesco intimò a Concettina Bennici precetto per il rilascio di alcuni lotti di terreno oggetto di assegnazione; la parte intimata reagì con opposizione all’esecuzione; nel giudizio spiegò intervento volontario Giuseppe Di Francesco, coniuge della intimata, chiedendo l’accertamento della usucapione dei lotti di terreno in suo favore; l’adito Tribunale di Agrigento rigettò l’opposizione e la domanda di usucapione dell’interveniente; la decisione in epigrafe ha disatteso l’appello interposto da Giuseppe Di Francesco, sul rilievo della improponibilità della domanda di usucapione siccome rigettata con precedente sentenza passata in cosa giudicata; ricorre per cassazione Giuseppe Di Francesco con un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità Concettina Bennici nonché Elvira Rodi, Enrico, Michele, Giovanna e Gaetano Di Francesco, questi ultimi quali eredi (già costituiti nel giudizio di appello) dell’originaria parte opposta Olindo Di Francesco; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che Con l’unico motivo,deducendo nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1143, 2728 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che la sentenza considerata giudicato ostativodalla Corte territoriale era stata « resa nell’ambito di una procedura esecutiva», aveva natura «esclusivamente di rito e priva r.g. n. 3104/2022 Cons. est. Raffaele Rossi di contenuto decisorio alcuno», sicché la statuizione di «rigetto» in essa adoperata era abnorme e la rendeva inidonea al giudicato; il ricorso è improcedibile; parte ricorrente, pur assumendo la avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, ha omesso il deposito, nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso (ma, invero, anche successivamente) della relazione di notificazione della gravata sentenza, adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ.; né, onde evitare la definizione per improcedibilità del ricorso, può invocarsi il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: nella specie, infatti, a fronte di una sentenza pubblicata il 10 settembre 2021, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 24 gennaio 2022, elasso ampiamente il menzionato arco temporale; il ricorso è dichiarato improcedibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese; attesa l’improcedibilitàdel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a r.g. n. 3104/2022 Cons. est. Raffaele Rossi titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13,