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Decreto — n. 32010/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32010/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32010/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7538/2023 R.G. proposto da : VANINETTI ANNALISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA (DSNSNT50A42H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CITTERIO CHIARA ADELE (CTTCRD66E58E507J) -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6208/2022depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32010/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VANINETTI ANNALISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA (DSNSNT50A42H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CITTERIO CHIARA ADELE (CTTCRD66E58E507J) -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6208/2022depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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mancato versamento dell'anticipo spese controprestazione cessazione dei pagamenti dazione in pagamento opposizione tardiva termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6208/2022depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7538/2023 R.G. proposto da : VANINETTI ANNALISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA (DSNSNT50A42H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CITTERIO CHIARA ADELE (CTTCRD66E58E507J) -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6208/2022depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la ricorrent e abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrent e al pagamento, in favore dell e Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 16/11/2023. Il Presi