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Decreto — n. 32008/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32008/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32008/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione su entrambi ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32008/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione su entrambi ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese recupero dei costi ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione su entrambi ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5204/2023 R.G. proposto da : PELUSO CAROLINA, PARRINI MANUELA, RUSSELLO MAURIZIO, RUGGIERI LUCIANO, SANTILLI EMANUELE, ZUCCARINI SILVIO, PLATEROTI ROCCO, SAMMARCO AGOSTINO, PELLIZZONI ROMANA, PONTORIERO DOMENICO, POLIZZI GAETANO, PENNO GIUSEPPE, PROTANO NANDO, SANVITALE ROCCO, STAGNO ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti - nonché sul ricorso iscritto successivamente proposto da:

PAVARIN MARIA CHIARA, PACINO GIUSEPPE, PAPANDREA ADRIANA, PATERNO' CRISTIANA, PAVIGNANI SILVANO, PANDOLFO GIAN FRANCESCO, PECORARO GIORGIO, PERINI EMMA, PADOLECCHIA RICCARDO, PAPI ENRICO, PACIONI ARISTIDE, PARISE PASQUALE, PAPAGNI LUIGI, PELLEGRINI GUIDO, PARODI FULVIO, PARENTE EMILIO, PELA' GIULIA, PAVONI MARILENA, PECORARO MARIA GIOVANNA, PALAZZINI GIORGIO, PAOLETTIMARIA LUISA, PALLINI ADRIANO, PADUOS ADRIANA, PELLEGRINO SERGIO MARCO, PANCIROLI EMERICO MAURIZIO, PENNACCHIO DOMENICO, RATTI DIEGO, RADICE IDA, POMPELLA ALFONSO MARIA, POMA ROSSANA, PETRUCCIANI PAOLO, QUATRARO ANTONIO, POLI RENZO, PIANESE FRANCO, PREZIUSO LORENZO, QUATTROCCHI ROCCO, POSSATI GIOVANNA LINDA, RIGOLIO GIORGIO, RATTI MARISA, REA EMANUELA, PERRI DANIELA, PIERACCINI FULVIO, PORZIO PAOLO, RIZZI MAURIZIO, PIAZZA PAOLO, PRETI PATRIZIA, PIOVAN FABIO, POLOTTI RENZO, POLI STEFANO, RACANO LORELLA, RICCIARDIELLO ORIETTA MARIA LUIGIA, PINNA GIORGIO, RAIMO ANGELA, ROBERTO MASSIMO, PRINCIPATO GIUSEPPE, RIDOLFI ROMEO, PIERANUNZI DANIELA, PERSANI LUCA, POLLI FRANCESCA, PILAT LUCA, SCROFANI MICHELE, ROMANO SERGIO, SCUPILLITI EROS MARIO, ROSATI ALBERTO, SIGNORINI STEFANO, ROSSELLO CARMELA, ROSSI ALESSANDRO, RUSSO NICOLA, SACCHET CLAUDIA, SCEVOLA COSTANZA, RUGGIERO FRANCO, ROERO DANIELA, SCALICI GIUSEPPE, SALA LUIGI, SCHIEPPATI ROBERTO, SANTI IVANA, SALIANI PATRIZIO, ROLLA PAOLO, ROSONE ANNA, SCHIAVON PATRIZIA, SCARLATTI ROSALBA, SANTOPRETE STEFANIA, SCHELLNER MICHAEL GERD, RUANI GABRIELLA, RONCHETTI VALTER, SANNA SILVANA GIUSEPPINA, SCHIANCHI LUCIO, ROSELLI GIUSEPPE, ROCCO DOMENICO, RODOLICO MARGHERITA STEFANIA, SCAFFIDI GUIDO, SERINO GIORGIO, GRINI GIOVANNA, SBRILLI ANNA MARIA, RUGGERI FURIO, TORNAMBE' MARIA, TASSARA' RODOLFO, TAMISO BENIAMINO, SINIGAGLIA EZIO, TAMBURO DE BELLA ANNA MARIA, TORCHIO LUIGI, TIRZI GIUSEPPE, STORER CARLO, TOZZI PAOLO, STEFANINI ALBERTO, SORRICCHIO DI VALFORTE FRANCESCO, SIMONI LUIGI, SIMONELLI MARZIO, SULIS MARIO, SPADATI GIUSEPPE, SIRI ROBERTO, TINZL GERDA MARIA, SQUADRELLI SARACENO MASSIMO, TINELLI EZIO, TRENTI NICOLETTA, TRADA MARCELLO, SIMEONE MASSIMO, SIMEONE FRANCESCO, SONNINO DAVIDE, TAGLIAFERRI BEATRICE, SIRONI LUISA, TOTTOLA MONICA, TOGNARELLI MONICA, TORTORELLA ALFONSO ANTONIO VINCENZO, TORTA MAURO, STILLO FRANCESCO, SOMENZI ANNAMARIA, SPINA MAURIZIO, TAPPAINER ERNESTO, ZADRA NICOLA, ZANNOLLI PAOLA, ZIVERI MARCELLO, TRUNCELLITO ANTONIETTA, VILLA GRAZIELLA MAFALDA ERNESTA, ZAMPA MARIANO, ZANINETTI PIERO, VARRINA FABRIZIO, VARUZZA LUIGI, OLIVIERI LILIA DOMENICA, TROTTA FRANCA, VERDIANI VALERIO, VISCONTI GIOVANNI, VIGLIERCIO GIAN PAOLO, ZANASI SILVIA, VISCONTI CHIARETTA, ZINGARETTI ORIANA, VALENTE MICHELE, VERIN GIULIO, VARAGONA ROBERTO GIOVANNI, VILLONE GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CHIELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti successivi - entrambi contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DEL LE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistenti con separati controricorsi - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5347/2022depositata il 12/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti di entrambi i ricorsi abbianochiesto la decisione sui rispettivi ricorsi;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione su entrambi ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione riguardo ad entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti difesi dall’Avvocato Amoruso al pagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; condanna i ricorrenti difesi dall’Avvocato Tortorella al pagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a