Cassation appeal dismissed for tardiness and confused presentation of facts and legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alessandra Moroni's appeal inadmissible due to untimely filing and a confused presentation of facts and arguments. Although the appellant alleged procedural nullities and errors regarding the lower court's handling of a term extension request, the court found the submission disorganized and failed to clearly identify the contested issues. Consequently, the appeal was rejected as time-barred and procedurally defective, resulting in a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation are confused to the point of preventing the identification of the contested issue, and if the delay in filing is excusable only by the trial judge or constitutes a matter of public order reviewable ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13145/22 proposto da: -) Avv. Moroni Alessandra, difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) Messina Salvatore e Messina Stefano Giovanni; -intimati - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze 17.11.2021 n. 2226; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 16.11.2021 n. 2226 , dichiarò inammissibile per tardività l’appello proposto da Alessandra Moroni avverso una sentenza del Tribunale della medesima città. Nella stessa sentenza ha ritenuto inescusabile il ritardo, e rigettato l’istanzadi remissione in termini formulata dall’appellante.
2. Tale sentenza è impugnata per cassazione da Alessandra Moroni con ricorso fondato su plurime censure frammiste. Le contropartisono rimaste intimate. Oggetto: inammissibilità del ricorso.3. Con provvedimento del 26.5.2023 è stata proposta la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , sul presupposto della sua inammissibilità per la confusa esposizione tanto dei fatti di causa, quanto dei motivi di impugnazione. La ricorrente ha chiesto ugualmente la decisione con istanza del 5 luglio 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Il ricorso è manifestamente inammissibileper due ragioni. La prima ragione è la insuperabile farraginosità dell’esposizione tanto dei fatti di causa, quanto dei motivi di impugnazione. Tale confusione impedisce di comprendere persino quale sia la contesa all’origine del presente giudizioe, a maggior ragione, quali siano le doglianze. 1.1. La seconda ragione è che, a tutto concedere, dalla suddetta farraginosa esposizione (fermo restando che non è dato comprendere quale sia stata la domanda originaria e le sue ragioni) comunque sarebbe possibile evincere solo tre censure:
a) la sentenza sarebbe nulla per mancanza di sottoscrizione del giudice;
b) la sentenza sarebbe nulla perché pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., senza che risulti allegata al verbale d’udienza;
c) la decadenza dall’impugnazione non poteva essere rilevata d’ufficio;
d) la Corte d ’ appello ha erroneamente rigettato l ’ istanza di rimessione in termini. 1.2. Ma anche queste censure, se potessero esaminarsi, sarebbero inammissibiliin quanto:-) la ricorrente non ha affatto dimostrato di essere avvocato cassazionista, nonostante quanto in contrario risulti dai documenti di pubblico dominio e da specifico precedente di legittimità a lei relativo; -) il giudizio sulla scusabilità del ritardo è un apprezzamento di fatto riservatoal giudice di merito; -) la tardività dell’impugnazione è rilevabile d’ufficio per pacifico principio(ex multis, Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022) , con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360 bisc.p.c..
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Poiché la presente decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente va condannata al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, comma quarto, c.p.c., liquidata come nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Alessandra Moroni ex art. 96, quarto comma, c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende la somma di euro 5.000; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione