Cassation appeal dismissed as case extinguished by settlement agreement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement, terminating the dispute. Although the appellant had filed a second-instance appeal against a lower court ruling denying insurance coverage for a car theft, the defense counsel formally renounced the appeal on July 5, 2023. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist, exempting the appellant from further costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; When parties reach a settlement agreement extinguishing the dispute, the cassation appeal is declared extinguished rather than inadmissible, relieving the appellant of additional unified contribution costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8092/2021 R.G. proposto da: DANIELE ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato CARDONE MARINA (CRDMRN69L55H501Y), rappresentato e difeso dall'avvocato LENZA ROBERTO (LNZRRT62T04H703Z) -ricorrente- contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIET À COOPERATIVA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 1084/2020depositata il 09/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che Enrico Daniele convenne in giudizio la Fata Assicurazioni s.p.a., davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo che R.G. 8092/2021 Cron. Rep. C.C. 3/10/2023 C.C. 14/4/2022 ESTINZIONE PER RINUNCIA. fosse condannata al pagamento dell’indennizzo di polizza, a causa del furto della sua auto; che si costituì in giudizio la società di assicurazione proponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse l’eccezione di arbitrato dando atto della clausola compromissoria sottoscritta dal contraente e rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 9 ottobre 2020, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso Enrico Daniele con atto affidato a due motivi; che la Cattolica assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che, con atto del 5 luglio 2023, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, per cui è cessata la materia del contendere; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiaraestinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio