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Ordinanza — n. 31729/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and failure to cite specific case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31729/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Emmanuello's appeal inadmissible for failing to meet formal requirements and citing incorrect legal grounds. Emmanuello argued the lower court erred in medical assessments and failed to address specific procedural violations regarding the expert witness. The court rejected these claims, noting the appeal lacked necessary factual comparisons and misidentified the legal basis for the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.c.: An appeal is inadmissible if the complaint fails to specify the exact facts omitted by the appellate court or if the lower court's decision is substantively correct despite differing from the expert's report.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect expert witness report omitted pronouncement Cassazione ordinanza materia di assicurazione contro gli infortuni incidente motociclistico contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso –violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 112 c.c.
in relazione all’art. 112 c.c.
Art. 63 c.p.c.
Art. 196 c.p.c.
(ricusazione del consulente), la violazione dell’art. 196 c.p.c.
Art. 192 c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, co.
art. 380 bis c.p
art. 112 c.c
in relazione all’art. 112 c.c.
art. 63 c.p
art. 196 c.p
(ricusazione del consulente), la violazione dell’art. 196 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 1, n. 11482 del 3/6/2016
Cass., 2, n. 19427 del 3/8/2017
11482 del 3/6/2016; Cass., 2, n. 19427 del 3/8/2017); per altro verso, la censura di violazione dell’art.
Cass., n. 14638/2004
Cass., n. 17514/2016
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Testo completo

e rel rel. ORDINANZA sul ricorso 9319/2020 proposto da: SANTINA EMANUELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO LANA ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale pec: -ricorrente - contro Generali Italia Spa, Mezzasalma Daniela; -intimati - avverso la sentenza n. 372/2019 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI; Rilevato che: Santina Emmanuello convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gela Daniela Mezzasalma e la Alleanza Toro Assicurazioni SpA (poi Generali Italia SpA) per sentir dichiarare la responsabilità delle convenute per la causazione di un incidente stradale di cui rimase vittima quando, investita dall’autovettura condotta dalla Mezzasalma mentre transitava alla guida di un motociclo, cadde a terra unitamente al ciclomotore sbattendo il viso contro un dissuasore di sosta e riportando lesioni fisiche, per le quali aveva diritto ad un risarcimento pari ad € 18.625,54; atteso di aver rice vuto dalla compagnia , nella forma dell’indennizzo diretto, la somma di € 7500, agì per ottenere il pagamento del residuo; si costituì la Toro Assicurazioni, contestando la dinamica del sinistro ed il quantum richiesto, e propo se domanda riconvenzionale per ché , riconosciuta la responsabilità esclusiva dell’attricenella produzione del sinistro, la stessa fosse condannata alla restituzione della somma pagata dalla compagnia a titolo di provvisionale; il Giudice, disposta CTU e acquisite prove testimoniali , accolse parzialmente la domanda principale , ritenendo l’esclusiva responsabilità di Daniela Mezzasalma nella produzione del sinistro,ma liquidò somme inferiori a quanto richiesto e a quanto versatolea titolo di provvisionale, così accogliendo anche la domanda riconvenzionale della compagnia e condannando l’attrice a restituire alla stessa Toro Assicurazioni la somma di € 574,12, oltre interessi legali; la Emmanuello propose appello lamentando l’erroneità della decisione di primo grado per essersi il Giudice di Pace discostato solo formalmente dalla CTU medica e per averne fatto proprie tutte le sue risultanze, ritenute errate, e per non avere accolto integralmente la domanda di risarcimento del danno morale; insistette sulla domanda di condanna dei convenuti in solido a pagare la somma originariamente richiesta di € 11.152,54 previa declaratoria di nullità della CTU per difetto di imparzialità del consulente, per errata quantificazione delle spese mediche e per carenza di qualificazione specialistica del tecnico incaricato in materia di chirurgia plastica ed estetica, e di ammissione di nuova CTU medico-legale affidata ad un medico specialista in chirurgia plastica ed estetica; il Tribunale di Gela, con sentenza del 23/7/2019, ha rigettato l’appello, ritenendo per quanto è ancora qui di interesse: corretta la statuizione del giudice di prime cure che, pur discostandosi da alcune valutazioni del CTU a seguito di ispezione personale della danneggiata, ne ha sostanzialmente fattoproprie tutte le conclusioni; corretta la valutazione del CTU e non tenuto il giudice di primo gradoa dar conto in modo specifico delle ragioni che lo avevanoindotto a far propri gli argomenti dell’ausiliare, essendo l’obbligo della motivazione assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso; corretta e congrua la quantificazione del danno morale, quale svolta dal giudice di prime cure; avverso la sentenza d’appello , che ha altresì condannato la Emmanuello alle spese del grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la compagnia intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che: con l’unico motivo di ricorso –violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.c. –la ri c orrente svolge una articolata censura con la quale, in sostanza,chiede a questa Corte di ripercorrere le tappe, in punto di fatto, dell’intero giudizio d’appello, lamentando un vizio di omessa pronuncia non per evidenziare uno specifico fatto processuale sottoposto all’esame del giudice di appello che sarebbe stato pretermesso, ma per riproporre tutt i i motivi di appello e cioè la violazione dell’art. 63 c.p.c. (ricusazione del consulente), la violazione dell’art. 196 c.p.c. (facoltà del giudice di disporre la rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente tecnico per gravi motivi), l’essersi il giudice discostato dalla perizia d’ufficio sul danno estetico ma l’ aver poi aderito alle conclusioni del CTU, l’erronea valutazione delle spese mediche;

Osserva il collegio come il motivorisulti, in primis , insanabilmente carente sotto il profilo del rispetto dei requisiti di contenuto-forma del ricorso,perché non riporta i passaggi della CTU al fine di verificare se e come il giudice se ne sia discostato pur giungendo alle medesime conclusionidell’ausiliare, in ciò non ottemperando ai consolidati principi dettati, in parte qua,dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante conformi, Cass., 1, n. 11482 del 3/6/2016; Cass., 2, n. 19427 del 3/8/2017); per altro verso, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. appare, nella sostanza, manifestamente infondata: non essendovi stata alcuna istanza di ricusazionedel CTU che avrebbe dovuto essere svolta nelle forme e nei termini di cui all’art. 192 c.p.c., il giudice non era obbligato a pronunciarsi su di essa; la sentenza ha esaminato tutti i motivi di appello,come riferito nella parte espositiva in fatto, sicché nessun vizio di omessa pronuncia è dato ravvisare; la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice di merito può limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente senza essere tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell’ausiliare, essendo in tal caso l’obbligo della motivazione assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso (Cass., n. 14638/2004); non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationemle conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito (Cass., n. 17514/2016);alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso; non occorre provvedere sulle spese perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede processuale; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; cos