Cassation appeal dismissed as inadmissible due to cessation of the subject matter following a prior revocation judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the subject matter of the dispute had ceased to exist. This outcome resulted from a prior judgment by the Court of Appeal revoking the appealed decision, which extinguished the legal interest necessary to challenge the original ruling. The Court held that since the revocation judgment became final, the appellant lost the standing to pursue the cassation remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal becomes inadmissible when the subject matter of the dispute ceases to exist due to a final judgment revoking the appealed decision, as the interest to act is evaluated at the time of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20621/2020 proposto da: DOMUS SRL, in persona del l egale r appresentante , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo De Filippis , pec defilippis.massimo@oravta.legalmail.it; -ricorrente - contro TOZZI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Russo Stefano, pec russo.stefano@oravta.legalmail.it; -controricorrente - nonchè contro AMATI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato Serra Maria Letizia, pec serra.marialetizia@oravta.legalmail.it; -controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ.DIST.
DI TARANTO, depositata in data11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/07/2023 dalPresidente ANTONIETTA SCRIMA . FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2009/2016 il Tribunale di Taranto condannò la convenuta Domus S.r.l.(ai sensi dell’art. 2051 c.c.) e il terzo chiamato in causa An t onio Tozzi ( quale autore della costruzion e e della piantagione), in solido, al pagamento della somma di euro 5.029,02 in favore di Francesco Amati,a titolo di risarcimento dei danni subiti dal villino di proprietà di quest’ultimo a seguito di infiltrazioni d’acqua verificatesi sulla pavimentazioni e sulle pareti ad est, al confine con il fondo della Domus S.r.l., edeterminate dalla costruzione di un muro e da una piantagione; condannò la Domus S.r.l. anche all’esecuzione di opere funzionali all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Avverso la sentenzadi primo grado Antonio Tozzi propose appello, sostenendo che: non erano state rispettate le regole del contraddittorio, in quanto in contraddittorio il C.T.U. aveva svolto solo un supplemento di consulenza, senza rinnovare le operazioni; inoltre, non avendo l’ausiliare del giudice inviato la bozza, il Tribunale avrebbe dovuto revocare l’incarico o comunque condividere la relazionedi parte del Tozzi; infine, la precedente relazione non avrebbe potuto avere efficacia probatoria nei suoi confronti. La sentenza delT ribunale fu impugnata anche dalla Domus S.r.l che, con l’appello incidentale, lamentòche: erroneamente tra le voci di spesa erano stati indicate anche quelle afferenti ad opere che dovevano ricadere sull’Amati; il Giudice di primo grado n on avrebbe tenuto debitamente conto della gravità delle cause delle infiltrazioni addebitabiliallo stesso Amati; i danni sarebbero stati “riconducibili” ad opere realizzate dal Tozzi; il Tribunale non avrebbe pronunziato sull’istanza di rivalsa interna; sarebbe stata ingiusta la condannadella Domus S.r.l. all’esecuzione di opere non concernenti l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni; con la sentenza n. 551/2016 la Corte di appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto, aveva affermato che il Tozziaveva acquistato per usucapione la proprietà del fondo.
L’appellato Amato si era costituito,contestando i motivi di gravame proposti. La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto , con sentenza n. 512/2019, pubblicata in data 11 novembre 2019, rigettò l’appello proposto dal Tozzi, accolse parzialmente il gravame avanzato dalla Domus S.r.l. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2009/2016 del Tribunale di Taranto, condannò Antonio Tozzi a rivalere la Domus S.r.l. nei termini e nella misura indicati nella motivazione della sentenza di secondo grado ; confermò nel resto la sentenza impugnata e condannò il Tozzie la Domus S.r.l. alle spese sostenute in secondo grado dall’Amati, con condanna del Tozzi a rivalere la Domus S.r.l. nella misura indicata in quella decisone.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello, la Domus S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria. Francesco Amati e d Antonio Tozzi hanno resistito con distinti controricorsi. Il P.M. non ha depositato sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Si osserva che la ricorrente ha depositato, con nota ex art. 372 c.p.c.,copia conforme della sentenza n. 234/2022, pubblicata in data 7 luglio 2022 dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con attestazione di passaggio in giudicato.
Tale sentenza ha deciso nei sensi di seguito precisati:ha revocato la decisione emessa dalla medesima Corte di appello ed impugnata con il ricorso in scrutinio; in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2009/2016, ha condannato Antonio Tozzi al pagamento, in favore di Francesco Amati, della somma di euro 5.029,02, oltre interessi e rivalutazione secondo gli indici ISTAT da marzo 2013,ed all’esecuzione dei lavori indicati a p. 12 e13, lett. B, della c.t.u., depositata nell’a.t.p. e firmata dall’ing. Graniglia; ha condannato il Tozzi a rifondere all’Amati le spesedi giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza sopra richiamata, nonché a rifondere quelle del secondo grado, tenuto conto anche dell’attività prestata nel giudizio di revocazione, e ha compensato le spese di primo e secondo grado tra il Tozzi e la Domus S.r.l.
2. Nella memoria depositata la Domus S.r.l. ha dedotto che essendo intervenuta la già indicata sentenza n. 234/2022 la materia del contendere deve ritenersi cessata e ha concluso per la condanna del Tozzi al pagamento in suo favore di tutte le spese processuali.
3. Rileva il Collegio che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sez. un., n. 10553 del 28/04/2017 e Cass., ord., n. 9201 del 2/04/2021), l a revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire e, quindi, anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto. Peraltro . va evidenziato che, nella specie, la sentenza di revocazione è passata in giudicato.
4. In conclusione, il ricorso all’esame va dichiarato inammissibile, per cessazione della materia del contendere,come chiesto dalla stessa parte ricorrente.
5. In considerazione dell’esito del giudizio , le spese del presente giudizio di cassazione ben possono essere compensateper intero tra le parti.
6. Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Cortedichiara inammissibile il ricorso; co mpensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimit