Cassation Court dismisses appeal due to failure to deposit judgment copy within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anna Gerundo's appeal inadmissible because she failed to submit the certified copy of the lower court judgment within the required timeframe. Gerundo argued that the underlying debt was invalid due to the non-existence of the professional firm she claimed administered the condominium, but the Court focused on procedural defects. The decision ruled that since the appeal was notified after the short appeal period expired and no valid proof of the judgment's notification existed, the appeal was procedurally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, 327, 369 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the certified copy of the contested judgment within the short appeal period or fails to prove its notification within the long period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 9993/2022R.G. proposto da: GERUNDO ANNA, domiciliata in Roma , Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. Giuseppe Carlucci , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro IMPRESA EDILE DI PALMISANO FRANCESCO FIGLI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’avv. Carlo Cipriani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Risoli e Michele Svezia , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro LOMARTIRE MARIA FRANCESCA e STANTE FRANCESCA, domiciliat e in Roma, Piazza Cavour, presso l a cancelleria della Corte di cassazione, N. 9993/22R.G. rappresentatee difese dall’avv.
Everardo J. Zilio , come da procura allegata al controricorso -controricorrenti – avverso la sentenza n. 30 /20 2 2 del la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,depositata in data 28.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.9.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Anna Gerundopropose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto notificatole dall’Impresa Palmisano Francesco Figli s.r.l. in data 27.7.2016, con cui le si chiedeva il pagamento della somma di € 11.529,17, quale parte riferibile ad essa opponente di un maggior credito ingiunto al Condominio di Via Gobetti 8, Taranto, di cui la stessa Gerundo faceva parte.
Con detto atto, con cui era stata evocata in giudizio lo Studio L.S. Partners, Società tra professionisti in a.s. di Lomartire Maria Francesca, si negava il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata, stante – tra l’altro - l’inesistenza del credito e dello stesso decreto ingiuntivo su cui esso era fondato: ciò in quanto la predetta società tra professionisti, cui era stato conferito l’incarico di amministratore del Condominio, era da considerare inesistente, sicché la stessa Lomartire non aveva mai ricoperto detta carica.
Il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione con sentenza n. 462/2019. Proposto gravame dalla Gerundo, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto -nel contraddittorio con l’intimante e con Maria Francesca Lomartire e con Francesca Stante, intervenute queste ultime quali successori della Studio L.S. Partners – lo rigettò con sentenza del 28.1.2022. Osservò il giudice N. 9993/22R.G. d’appello – per quanto ancora qui interessa - che non era configurabile l’inesistenza della notifica del d.i. posto a base del precetto, a cagione della pretesa inesistenza della Studio L.S. Partners, anzitutto perché le sentenze invocate dalla Gerundo non costituivano giudicato opponibile all’intimante; escluse poi che la mancata iscrizione della stessa società nel R.I. ne determinasse l’inesistenza, ma al più la nullità parziale dell’atto costitutivo nella sola parte relativa all’esercizio della professione di avvocato; né era comunque configurabile l’inesistenza della notifica, e neanche la nullità, trattandosi di notifica del tutto valida.
Avverso tale sentenza Anna Gerundo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resist ono con autonomi controricorsi l’Impresa Edile Palmisano Francesco Figli s.r.l. , nonché Maria Francesca Lomartire e Francesca Stante; queste ultime hanno anche depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver anzitutto la Corte ignorato il motivo d’appello concernente l’inesistenza della società tra professionisti, non considerando le plurime sentenze, passate in giudicato, che tanto affermavano.
Inoltre, si denuncia la stessa assenza o apparenza della motivazione della sentenza, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. N. 9993/22R.G. 2.1 –Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 28.1.2022, che la ricorrente afferma esser le stata notificata il 31.1.2022 . La difesa della ricorrent e ha infatti deposit ato soltanto una copia della sentenza impugnata, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti, e recante soltanto l’attestazione di conformità.
Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. N. 9993/22R.G. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”.
Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un.,n. 21349/2022). Nella specie,il ricorso di Anna Gerundorisulta essere stato notificato il 30.3.2022 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del la Corte territoriale, avvenuta in data 28.1.2022, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza individuata fin da Cass. n. 17066/2013;né una copia notificata ritualmente formata risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. N. 9993/22R.G. la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi in favore di Impresa Palmisano Francesco Figli s.r.l., nonché in € 3.200,00 per compensied € 200,00 per esborsi in favore di Maria Francesca Lomartire e di Francesca Stante, oltre (per tutti i controricorrenti), rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso artico