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Ordinanza — n. 31556/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to include contract content in the admissible interest section.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31556/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to include the specific content of the guarantee contract within the admissible interest section of their petition. The lower courts had ruled that a guarantee with a fixed sum of €6,000 was an autonomous contract rather than an accessory one, allowing the guarantors to raise defenses regarding the main lease relationship. The Supreme Court rejected this argument, holding that without the contract's text in the admissible interest section, the court could not verify the alleged violation of legal norms.

Regesto Legislator

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Art. 366, 1° co., c.p.c.; The appeal is inadmissible if the content of the contract is not reported in the admissible interest section, preventing the court from examining the alleged violation of contractual interpretation rules.

Parole chiave

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inadmissible appeal admissible interest section contract content omission autonomous guarantee accessory nature garanzia delle spese lettera di garanzia caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366, 1° co., c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Considerato che con il primo motivo –violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. ) in relazione all’art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
) in relazione all’art. 132 n.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
) in relazione all’art. 132 n.
art. 380bis c.p
Enrico e Andrea Mescola resistono con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10739/2021 proposto da: RINO GIORGIO COSTENIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO BAROLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, in Roma, via Giovanni Amendola n. 46 Pec: -ricorrente - contro Carrer Ado Ivano; -intimato - nonchè contro ANDREA MESCOLA, ENRICO MESCOLA, rappresentati e difesi dagli avvocati MAURIZIO BENINCASA e SIMONE VOLTAREL ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, viale di Villa Massimo 33 Pec: -controricorrenti- avverso la sentenza n. 66/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI;

Rilevato che I sigg. Enrico ed Andrea Mescola , essendo subentrati nel contratto di locazione sottoscritto dalla defunta madre Attilia Carpené con la società Nuova Bibliofila srl relativo ad immobile sito in Treviso, con ricorso per decreto ingiuntivo intimarono alla società conduttrice il pagamento di somme dovute a titolo di canoni scaduti ed essendo la società stata cancellata dal Registro delle Imprese, ottennero il decreto ingiuntivo escutendo la fideiussione a prima richiesta rilasciata dai fideiussori Ado Ivano Carrer e Rino Giorgio Costeniero per € 6.000,00; gli intimati proposero opposizione sollevando una serie di eccezioni ma il Tribunale di Treviso prima e la Corte d’Appello di Venezia poi rigettarono l’opposizione e le domande riconvenzionali degli opponenti ritenendo che la polizza fideiussoria escussa ai loro danni fosse non una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia, con la clausola a prima richiesta, con la conseguente inopponibilità da parte dei fideiussori delle eccezioni riferibili al rapporto principale, con particolare riguardo a quellededotte negli artt.1945, 1956 e 1957 c.c. avverso la sentenza Rino Giorgio Costenieropropone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

Enrico e Andrea Mescola resistono con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. Considerato che con il primo motivo –violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. ) in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. – il ricorrente lamenta che la sentenza è priva di motivazione per aver qualificato il contratto quale “contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta” ritenendo erroneamente che il massimale di € 6.000,00–definito con l’impegno di garanzia in via forfettaria– non abbia riferimento diretto ai canoni mensili di locazione il cui ammontare corrispondeva incontestatamente ad € 1.300,00; si duole dell’apparenza della motivazione là dove perché il contratto di fideiussione indica espressamente la somma di € 6.000,00 “pari a circa sei mensilità del canone di locazione”, asseritamente emergendo chiara la volontà delle parti di determinare l’accessorietà della fideiussione al rapporto principale, con conseguente necessità dello scrutinio di tutte le eccezioni sollevate in ordine al suddetto rapporto; con il secondo motivo – violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1362, 1363, 1936 e ss. c.c.- lamenta la violazione di norme di ermeneutica contrattuale con riguardo alla qualificazione del contratto quale “autonomo di garanzia”; il ricorso è inammissibile; i motivi presuppongono come noto il contenuto del contratto che non viene invero riportato nella parte d’interesse a suffragio delle mosse censure, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co., c.p.c.; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.800, di cui € 200 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deciso in Roma, nella C