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Ordinanza — n. 31549/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where first instance judgment ruled on execution objection, absorbing execution defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31549/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ferdinando Pantano against the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible. Francesco Mungo had initially opposed the enforcement order based on its nullity, while Pantano argued the judgment should have addressed his separate execution defense. The court held that the lower court correctly applied the principle of appearance by ruling solely on the execution objection, thereby absorbing the execution defense and precluding a separate appeal on that ground.

Regesto Legislator

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Art. 480, 615, 617, 618 cod. proc. civ.; When a first-instance judgment rules on an execution objection and absorbs a concurrent execution defense, the decision is appealable only on the execution objection, not the execution defense.

Parole chiave

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execution objection execution defense absorption of claims inadmissibility of appeal principle of appearance titolo esecutivo per i crediti non contestati documenti mancanti condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 480 cod. proc. civ.
Art. 615 cod. proc. civ.
civ., parte ricorrente: deduce che il giudice di primo grado aveva «ritenuto assorbente la decisione in ordine alla nullità del precetto, tanto da non emettere nessuna decisione in ordine all’invocata opposizione ex art. 615 cod.
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 618 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 615 cod. proc. civ
civ., parte ricorrente: deduce che il giudice di primo grado aveva «ritenuto assorbente la decisione in ordine alla nullità del precetto, tanto da non emettere nessuna decisione in ordine all’invocata opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
artt. 618 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/10/2021, n. 29194
Cass. 18/03/2021, n. 7588
Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.
Cass. 21/06/2019, n. 16762
7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass.
Cass. 08/05/2018, n. 10945
16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass.
Cass. 21/09/2017, n. 21379
10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass.
Cass. 26/05/2017, n. 13381
21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass.17/06/2014, n.
Cass. 17/06/2014, n. 13578
Cass. 20/11/2012, n. 20297
13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n.
Cass. 29/07/2011, n. 16781
Cass. 21/09/2009, n. 26919
Cass. 29/09/2015, n. 19267
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2215/2022R.G. proposto da PANTANO FERDINANDO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Natale De Meco –ricorrente – contro MUNGO FRANCESCO –intimato – Avverso l a sentenza n. 1292 /202 1 del la CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il giorno 2ottobre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 2215/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi Avverso il precetto per il pagamento della somma di euro 45.790 notificatogli ad istanza di Ferdinando Pantano, Francesco Mungo propose opposizione per plurimi motivi; l’adito Tribunale di Crotone dichiarò la nullità dell’atto di precetto siccome mancante dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art.480 cod. proc. civ.(segnatamente, per omessa indicazione del titolo esecutivo azionato); l’appello interposto da Ferdinando Pantano è stato dichiarato inammissibile dalla decisione in epigrafe indicata, sul rilievo che la decisione di prime cure aveva statuito unicamente sui motivi nella stessa qualificati come opposizione agli atti esecutivi e che in sede di appello non erano riproposte le ragioni di opposizione all’esecuzione; ricorre per cassazione Ferdinando Pantano, articolando un motivo; non svolge difese in grado di legittimità Francesco Mungo; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che Con l’unico motivo, censurando la statuizione di inammissibilità per violazione e falsa applicazione degli artt. 480, 615 e 617 cod. proc. civ., parte ricorrente: deduce che il giudice di primo grado aveva «ritenuto assorbente la decisione in ordine alla nullità del precetto, tanto da non emettere nessuna decisione in ordine all’invocata opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. » e da ciò fa discendere la impugnabilità della sentenza mediante appello «in quanto si contestava il diritto di agire esecutivamente»; assume poi la validità del precetto, poiché intimato in rinnovazione di un altro precedente, recante la indicazione degli estremi del titolo esecutivo giudiziale azionato; il motivo è infondato; r.g. n. 2215/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi parte ricorrente non contesta (anzi ribadisce) che la pronuncia di primo grado ha decisounicamente sul motivo in essa qualificato come fattispecie di opposizione agli atti esecutivi, con assorbimento delle contestazioni riconducibili all’opposizione all’esecuzione; ciò posto, la Corte d’appello, nella pronuncia gravata , ha fatto puntuale applicazione del principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (in tema di opposizioni esecutive, Cass.20/10/2021, n. 29194;

Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass.17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919); né sull’ammissibilità dell’appello spiega incidenza la riproposizione in appello –peraltro soltanto asserita dal ricorrente, il quale omette di trascrivere il contenuto dell’atto di appello, in palmare inosservanza del requisito di autosufficienza che informa il ricorso per cassazione –delle questioni integranti opposizione all’esecuzione: come puntualizzatoda questa Corte, qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un’opposizione all'esecuzione e un’opposizione agli atti esecutivi, ove il giudice abbia ritenuto assorbente quest ’ ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost. (così Cass.29/09/2015, n. 19267); inconferenti da ultimo, in ragione della natura processuale della sentenza gravata, le censure sulla validità dell’atto di precetto; il ricorso è rigettato; r.g. n. 2215/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non avendo svolto difese in grado di legittimità la parte intimata; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m.

Rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.