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Ordinanza — n. 31463/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against insurance bond expiry, ruling terms are not decadent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31463/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' decision that the insurance bond remained valid despite the claimant's late demand. The insurer argued the four-year policy term had expired, but the courts distinguished between the bond's validity period and the deadline for exercising the right of recourse. The court rejected the insurer's attempt to substitute its own interpretation of the contract, affirming that the lower courts correctly applied the principle that a term coinciding with an obligation's maturity is not decadent.

Regesto Legislator

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Art. 1362 e seguenti c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court's review of contractual interpretation is limited to verifying compliance with legal canons, and a term coinciding with an obligation's maturity cannot be considered decadent.

Parole chiave

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contractual interpretation insurance bond decadent term right of recourse Cassazione appeal lower court facts contractual maturity assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 e seguenti c.c.
Art. 2965 cod. civ.
Art. 360 c.p.c.
Considerato che con unico motivo di ricorso –violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art.
art. 2965 c.c
art. 380bis c.p
2965 c.c.” avverso la sentenza della corte di merito la Amissima Assicurazioni SpA propone ora ricorso per cassazione sulla base di unico motivo; resiste con controricorsoe memoria Fon.ter; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 2965 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 1, n. 27136 del 15/11/2017
Cass., 3, n. 4661 del 28/2/2007
Cass., 3, n. 30185 del 14/10/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16874/2020 proposto da: AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da gli avvocat i DANIELE CALLONI e ANTONIO RIZZO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Toscana n. 10 -ricorrente - contro FON.TER – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua del Terziario, in persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FORMICHELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Vittoria Colonna n. 40 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 6491/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI;

Rilevato che Fon.ter –Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione continua del Terziario-, ente preposto al finanziamento di servizi di pubblica utilità in favore di aziende ed enti, decise di finanziare un progetto formativo presentato da Ce.scot Campania –Centro Sviluppo Commercio e Turismo della Campania - e stipulò con l’ente una convenzione, le cui obbligazioni furono garantite da una polizza fideiussoria; secondo le previsioni di polizza stipulata tra l’ente Ce.scot e la Amissima Assicurazioni SpA, quest’ultima si costituiva garante fino alla concorrenza dell’importo di € 37.640 a garanzia della corretta realizzazione e rendicontazione del progetto formativo; a seguito di inadempimento del soggetto garantito, Fon.

Ter intimò con decreto ingiuntivo ad Amissima il pagamento della somma di € 37.640,00 ma la compagnia propose opposizione eccependo la tardività della escussione della polizza perché la stessa, emessain data 5 maggio 2008, aveva, ai sensi dell’art. 3 delle condizioni generali di contratto, una durata massima di quattro anni con scadenza alla data del 5 maggio 2012, sicché, essendo l’escussione avvenuta con raccomandata Ar del 7 maggio 2012, spedita in data 11 maggio e ricevuta dalla compagnia il 14 maggio, la stessa era tardiva, perché pervenuta oltre il termine di efficacia della polizza; il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente alle spese, atteso che la polizza, qualificata quale garanzia autonoma, non stabiliva termini per l’escussione e non comminava decadenze ma si limitava a predeterminare il periodo di tempo entro cui doveva essere ricompreso l’evento assicurato, ossia il mancato adempimento, da parte del contraente, dell’obbligazione garantita.

Aggiunse altresì che, ad aderire alla tesi della compagnia secondo cui, invece, i termini erano rilevanti ai fini dell’escussione, ove l’evento si fosse verificato a ridosso della scadenza ciò avrebbe reso estremamente gravoso se non impossibile l’escussione tempestiva; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24/10/2019, ha rigettato l’appello confermando, per quanto qui di interesse, integralmente la motivazione del giudice di prime cure e dunque l’interpretazione dei termini di cui alla polizza nel senso della necessità che, entro le suddette scadenze, avvenisse il fatto generatore della garanzia stessa ma non anche che la polizza dovesse essere escussa; a sostegno della tesi la corte del gravame ha fatto riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 4661 del 2007 secondo cui “Nell’ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest’ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell’obbligazione, potendosi anzi in questo caso configurare la sua nullità ai sensi dell’art. 2965 c.c.” avverso la sentenza della corte di merito la Amissima Assicurazioni SpA propone ora ricorso per cassazione sulla base di unico motivo; resiste con controricorsoe memoria Fon.ter; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.

Considerato che con unico motivo di ricorso –violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.– la ricorrente si duole dell’erronea interpretazione della clausola di cui all’art. 3 del contratto de quo; deduce che l’espressione “a tutti gli effetti” deve intendersi nel senso che, trascorsi 48 mesi dalla sua emissione, la compagnia é definitivamente liberata dalla propria obbligazione anche perché, per affermare la natura decadenziale di un termine non è necessario che la decadenza sia espressamente prevista, essendo sufficiente che in modo chiaro e univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti anche implicitamente che alla mancata osservanza del medesimo debba conseguire la perdita del diritto; il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.

Con esso la ricorrente mira sostanzialmente a sostituire la propria interpretazione delle condizioni di polizza a quella resa da i giudici di merito, in contrasto con il consolidato principio in tema di ermeneutica contrattuale di questa Corte secondo cui l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (v., in particolare, Cass., 1, n. 27136 del 15/11/2017); va ulteriormente posto in rilievo che nella sentenza impugnatala corte di merito ha distinto il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione, affermando che quest’ultimo non deve rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante,a tale stregua facendo invero piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale non può considerarsi decadenziale il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, ipotesi quest’ultima integrante invero la relativa nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ. (Cass., 3, n. 4661 del 28/2/2007); principio cui il Collegio intendedare continuità, anche nella specie dovendo ribadirsi che nell'ambito di uncontratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell'obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia, che ricorre nel caso in cui sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del contratto (v.

Cass, 3, n. 30185 del 14/10/2022); a tale stregua il motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art.360 bisc.p.c. le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrent e al paga mento del le spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre a spese generali e accessori come per legge,in favore d ella controricorrente. ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se