Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court decision on evidence distortion issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the interlocutory appeal admissible and ordered a remand to the lower court. The appellants argued that the appellate court distorted evidence and failed to properly address the contractual relationship between the parties. The court noted that the specific issue of evidence distortion had already been raised in multiple prior decisions by the Supreme Court's specialized sections. Consequently, the case was remitted to the lower court to await the resolution of the pending Supreme Court ruling on that specific legal question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: When a lower court distorts the objective content of evidence, the Supreme Court may remand the case if the same issue is already pending before the Supreme Court's specialized sections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31167/2021 R.G. proposto da: LUPPI LAMBERTO, LUPPI ENRICO, LUPPI FEDERICA, elettivamente domiciliati in CARPI (MO) VIA UGO DA CARPI N. 84, presso lo studio dell’avvocato LEONI TIZIANA (LNETZN61R53A475Q), che li rappresenta e difende - R icorrent i - Contro GREEN NETWORK SPA, in concordato preventivo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato BONA STEFANO (BNOSFN66T07H501K), che l a rappresenta e difende - Controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3221/2021depositata il 30/04/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Lavanderia Biancaneve propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 19/02/2013 dal Tribunale di Roma su istanza della Modula Srl, successivamente Green Network Luce e Gas Srl, per il pagamento della somma di euro 13.643,38, risultante dalle fatture emesse e non pagate relative alla fornitura di energia elettrica. L’opponente eccepì l’insussistenza del credito azionato, affermando di non aver stipulato alcun contratto con la Green Network s.p.a. e che l’energia elettrica, nel periodo coincidente a quello di emissione delle fatture, era stata somministrata dalla Energetic Source s.p.a.
Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nonché l’accertamento della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. della Green Network, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
2. A sostegno della fondatezza del proprio credito, Modula s.r.l. allegò i contratti stipulati con la Energetic Source, al fine di dimostrare l’acquisto, in quanto grossista, dell’energia che la Energetic Source, in quanto distributrice, avrebbe somministrato ai clienti finali. Sulla base di questo rapporto, ha prodotto le fatture emesse dalla Energetic Source nei confronti della Lavanderia Biancaneve, in qualità di titolo del credito addotto.
3. Con sentenza in data 20/07/2015, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, ritenendo che la Lavanderia Biancaneve non avesse fornito prova di aver stipulato con altro operatore un contratto di somministrazione, né di aver versato le somme relative alla fornitura di energia elettrica ad altro soggetto, tenuto conto dei contratti e delle fatture depositate dalla Green Network, ed ha quindi ha ritenuto sussistente il credito fatto valere da quest’ultima, respingendo le istanze dell’opponente e condannandola alle spese di giudizio.
4. Avverso tale sentenza la Lavanderia Biancaneve propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
5. L’appellata si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Con sentenza n. 3221/2021, depositata in data 30/4/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame, condannando Lavanderia Biancaneve al pagamento delle spese d i quel grado, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma, c.p.c.
7. Avverso la predetta sentenza Lamberto, Enrico e Federica Luppi, nella qualità di eredi legittimi di Adele Losi, titolare della ditta individuale Lavanderia Biancaneve, propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui Green Network resiste con controricorso.
8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
9. Parte ricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo una causa petendi nuova rispetto a quella annunciata della parte a sostegno della domanda, ovvero richiamando le fatture emesse dalla società che aveva ceduto il ramo di azienda all’attuale controricorrente.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n.4, c.p.c., “Nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. Travisamento della prova”,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto provato il contratto di somministrazione tra la somministrata e i somministrando, travisando i documenti prodotti in primo grado da Green Network, quando invece, più correttamente, avrebbe dovuto statuire la mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza e/o violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al motivo lettera B dell’atto di appello”, per avere il giudice del gravame recepito acriticamente le motivazioni del giudice di primo grado, senza argomentare in ordine all’attinenza dei documenti da esso richiamati, in tal modo producendo una motivazione apparente, contraddittoria, incomprensibile e del tutto inidonea alla funzione di esplicitare le ragioni delladecisione circa la sussistenza del rapporto contrattuale tra Modula Srl e Lavanderia Biancaneve.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al motivo lettera D dell’atto di appello”.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 ultimo comma c.p.c., in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale condannato lavanderia Biancaneve a pagare Green Network l’importo di euro 5.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, 1° comma, c.p.c. omettendo di qualificare il grado di responsabilità in base al quale risulterebbe fondato il diritto al risarcimento e mancandodi accertare l’elemento soggettivo.
6. Rilevato che, con il secondo motivo, i ricorrenti sollevano una questione di travisamento del contenuto oggettivo della prova (questione in ordine alla quale questa sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11111/2023,la Sezione tributaria, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2023, nonché la Sez ione lav oro , con l’ordinanza interlocutoria 29/03/2023, n. 8895,hanno rimesso la relativa questione alle Sezioni Unite), il Collegio ritiene opportuno rinviare il giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
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