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Ordinanza Interlocutoria — n. 31457/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case due to failure to renew service of notice on absent parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31457/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling awarding damages for illegal enforcement. The agency had failed to properly serve the appeal on two intervenors, one residing in England, as required by civil procedure law. Consequently, the court ordered a new hearing to verify if the mandatory renewal of service of notice had been completed within the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 142 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: The court must verify the completion of the renewal of service of notice on absent parties before proceeding to the merits of the appeal.

Parole chiave

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service of notice renewal of notification illegal enforcement damages award procedural defect remand for verification civil procedure realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 142 cod. proc. civ.
Considerato che va ribadita la precedente ordinanza interlocutoria, non evincendosi l’esito della notificazione a Benedetto Rubino(residente in Inghilterra) dell’originario ricorso introduttivo, effettuata con spedizione con plico raccomandato ai sensi dell’art. 142 cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
art. 142 cod. proc. civ
Considerato che va ribadita la precedente ordinanza interlocutoria, non evincendosi l’esito della notificazione a Benedetto Rubino(residente in Inghilterra) dell’originario ricorso introduttivo, effettuata con spedizione con plico raccomandato ai sensi dell’art. 142 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23352/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro SENZIO SAVINO CARLO RUBINO BENEDETTO ALTOBELLO GIUSEPPE DATTOMO TOMMASO –intimati – Avverso la sentenza n. 277/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il 18 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. RISARCIMENTO DANNI DA ILLEGITTIMA AZIONE ESECUTIVA r.g. n. 23352/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che Savino Carlo Senzio promosse azione risarcitoria nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. (cui lite pendente è succeduta per legge Agenzia delle Entrate Riscossione) per il ristoro dei danni patiti in conseguenza di un’esecuzione forzata immobiliare promossa in suo danno nell’anno 2006, nelle forme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dalla S.eS.i.T.

Puglia S.p.A., illo tempore concessionario per la riscossione dei tributi; a suffragio della domanda, dedusse di aver subito l’espropriazione di un immobile in Trani (aggiudicato a Benedetto Rubino) all’esito di una procedura inficiata dalla nullità della notificazione dell’avviso di vendita (nonché, per propagazione, di tutti gli atti successivi, ivi incluso il decreto di trasferimento), vizio accertato in sede di opposizione agli etti esecutivi dallo stesso attore proposta, e rappresentò pregiudizi patrimoniali per il mancato godimento del cespite; nel giudizio così intentato spiegarono intervento Benedetto Rubino, aggiudicatario del bene, Giuseppe Altobello e Tommaso Dattomo, aventi causa del Rubino quali acquirenti dell’immobile aggiudicato, lamentando danni (e chiedendone il ristoro) derivanti dalla illegittima condotta dell’agente della riscossione; all’esito del primo grado di giudizio, l’adito Tribunale di Trani accolse le domande dell’attore e dell’interventore Rubino, condannando Equitalia Sud S.p.A. al risarcimento dei danni in loro favore, mentre rigettò le istanze degli altri due interventori; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da Agenzia delle Entrate Riscossione; avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossionesulla base di un motivo; non hanno svolto difese in grado di legittimità i soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; r.g. n. 23352/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi all’esito dell’adunanza camerale del 4 aprile 2023, questa Corte, con ordinanza n. 17699/2023, pubblicata il 20 giugno 2023 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso – siccome originariamente invalid a o non documentatanel suo perfezionamento – nei confronti di Savino Carlo Senzio e Benedetto Rubino, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento; la trattazione del ricorso è stata fissata per laadunanza camerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativaed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che va ribadita la precedente ordinanza interlocutoria, non evincendosi l’esito della notificazione a Benedetto Rubino(residente in Inghilterra) dell’originario ricorso introduttivo, effettuata con spedizione con plico raccomandato ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ.: nulla aggiunge l’attestazione rilasciata dal Consolato generale d’Italia a Londra; non risulta, allo stato, documentato l’esito della rinnovazione della notifica del ricorso sempre nei confronti di Benedetto Rubino, ancora una volta esperita con le modalità di cui all’art. 142 cod. proc. civ.:

è provato soltanto l’avvio del procedimento di rinotifica ma non già lo sviluppo dello stesso, benché la difesa erariale abbia sollecitato il Consolato generale d’Italia a Londraa rendere informazioni; alla data di trattazione dell’odierna adunanza camerale non è peraltro interamente decorso il termine assegnato al ricorrente per provvedere alla rinnovazione della notifica (sessanta giorni, maggiorati della sospensione feriale, dal 20 giugno 2023, data di comunicazione dell’ordinanza interlocutoria); r.g. n. 23352/2021 Cons. est. Raffaele Rossi occorre pertanto ulteriormente differire la trattazione della causa, onde verificare l’ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità; p. q. m.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo, onde verificare l’ottemperanza all’ordinanza di rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di Benedetto