Cassation appeal dismissed for non-opposition; judgment declared extinct under Art. 380-bis and 391 c.p.c. with costs awarded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct due to the appellant's failure to oppose a proposed accelerated settlement within the statutory period. The appellant, Nardi, did not respond to the proposal sent on August 9, 2023, despite the forty-day deadline expiring without objection. Consequently, the court ruled that non-opposition constitutes a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c., comma 2; Art. 391 c.p.c.: The failure to oppose a proposed accelerated settlement within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11446/2019 R.G. proposto da : NARDI IN VITTORI VALERIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA,35, presso lo studio dell’avvocato CARUSO VITTORIA (CRSVTR71A63H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato GUARINI WALTER (GRNWTR64E05D643T) -ricorrente- contro PASSERI COLOMBO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato STRAMMIELLO MICHELE (STRMHL58S09L049O) -controricorrente- nonchè contro VENTURI RICCARDO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 546/2018 depositata il 21/02/2018.
Considerato che la proposta di definizione accelerata formulata in data 9 agosto 2023è stata regolarmente comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto pertanto che la non opposizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2, equivale a rinuncia e si provvede ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d. l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16 e che le spese, stante la costituzione del controricorrente vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Passeri Colombo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci