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Ordinanza — n. 31411/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for extracontractual damages due to five-year prescription period starting from eviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31411/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that awarded damages for unlawful eviction. The appellant argued that the lease assignment was validly communicated to the tenant, but the court held the claim was based on an extracontractual tort rather than a breach of contract. Consequently, the five-year prescription period began at the time of the eviction, barring the claim.

Regesto Legislator

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Art. 36 l. n. 392 del 1978; Art. 2947 cod. civ.: When a claim for damages is based on the unlawful eviction of a lessee rather than a breach of the lease contract, the action is extracontractual and subject to a five-year prescription period starting from the date of dispossession.

Parole chiave

Generato dall'IA
extracontractual liability five year prescription unlawful eviction lease assignment tort action possessory rights civil procedure conduttore di locali commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 36 l. n. 392 del 1978
un’azienda commerciale in Ostuni avente ad oggetto attività di ristorazione e con il medesimo atto era stato ceduto ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978 il contratto di locazione dell’immobile, stipulato dalla società con Maria Iaia in data 16 dicembre 1999.
Art. 37 l. n. 392 del 1978
La comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata conavviso di ricevimento, prevista dall’art. 37 della l.
Art. 2947 cod. civ.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 cod. civ., ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
12 prel., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
art. 703 cod. proc. civ
Quest’ultima aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., accolto dal Tribunale di Brindisi con sentenza, passata in cosa giudicato, che aveva confermato l’ordinanza di reintegrazione nel possesso.
art. 2909 cod. civ
Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 703 c.p
392 del 1978, il titolo in base al quale si era proceduto allo sfratto non aveva efficacia nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 703 c.p.c., essendo stata la procedura esecutiva promossa nei confronti della società “La Stanzillaru” s.r.l..
art. 2947 cod. civ
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 cod. civ., ai sensi dell’art.
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Testo completo

e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15273/2020 proposto da: Cisaria Maria in proprio e quale legale rappresentante di Ristorante pizzeria da Bruno di Cisaria Maria e C. S as, Marseglia Bruno, rappresentata e difesa dagli avvocati Pepe Nicola, Sansone Gaetano; -ricorrente - contro Iaia Maria; -intimata - avverso la sentenza n. 1050/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal consigliere ENRICOSCODITTI; Rilevato che: con atto di citazione del 30 aprile 2012 Maria Cisaria, in proprio e quale legale rappresentante di “Ristorante Pizzeria da Bruno di Cisaria Maria e C.” s.a.s., e Bruno Marseglia convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi Maria Iaia chiedendo la condanna al risarcimento del danno per avere la Iaia privato gli attori del legittimo possesso dell’immobile da costoro condotto in locazione.

La parte attrice espose quanto segue. Con scrittura privata del 10 ottobre 2001 Bruno Marseglia aveva acquistato dalla società “La Stanzillaru” s.r.l. un’azienda commerciale in Ostuni avente ad oggetto attività di ristorazione e con il medesimo atto era stato ceduto ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978 il contratto di locazione dell’immobile, stipulato dalla società con Maria Iaia in data 16 dicembre 1999. In data 4 aprile 2002 Maria Cisaria e Teresa Cisaria, rispettivamente cognata e moglie del Marseglia, avevano costituito la società “Ristorante Pizzeria da Bruno di Cisaria Maria e C.” s.a.s. ed in data 4 ottobre 2002 era seguito l’atto pubblico di cessione dell’azienda della società “La Stanzillaru” s.r.l. alla società “Ristorante Pizzeria da Bruno di Cisaria Maria e C.” s.a.s..

Maria Iaia aveva poi intimato sfratto per morosità alla società “La Stanzillaru” s.r.l. ed in data 16 giugno 2003 aveva eseguito lo sfratto, spogliando la Cisaria del possesso dell’immobile. Quest’ultima aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., accolto dal Tribunale di Brindisi con sentenza, passata in cosa giudicato, che aveva confermato l’ordinanza di reintegrazione nel possesso. La convenuta si costituì, proponendo domanda riconvenzionale. Il Tribunale adito rigettò la domanda per il decorso della prescrizione quinquennale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò Maria Cisaria al pagamento della somma di Euro 16.611,49 a titolo di canoni non corrisposti e costi di riattivazione degli allacci di acqua.

Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 1° ottobre 2019 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che doveva essere confermata la qualificazione in termini extracontrattuali dell’azione risarcitoria proposta, da cui il decorso del termine quinquennale di prescrizione a partire dallo spoglio, perché la Cisaria ed il Marseglia non erano legati da alcun vincolo contrattuale con la Iaia, la quale aveva infatti intimato lo sfratto al conduttore “La Stanzillaru” s.r.l., mentre la cessione dell’azienda agli appellanti era avvenuta in assenza di qualunque comunicazione alla locatrice ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978, tant’è che la Iaia, perdurando la morosità fin dal novembre 2002, aveva in data 3 febbraio 2003 notificato lo sfratto per morosità alla società “La Stanzillaru” s.r.l..

Hanno proposto ricorso per cassazione Maria Cisaria, in proprio e quale legale rappresentante di “Ristorante Pizzeria da Bruno di Cisaria Maria e C.” s.a.s., e Bruno Marseglia sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 12 prel., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Premette la parte ricorrente, provvedendo alla relativa trascrizione, che la sentenza del Tribunale di Brindisi, intervenuta fra Maria Cisaria, quale legale rappresentante di “Ristorante Pizzeria da Bruno di Cisaria Maria e C.” s.a.s., e Maria Iaia e passata in cosa giudicata, aveva il seguente contenuto. Nel caso di specie, ascrivibile alla c.d. cessione della locazione connessa ad una cessione di azienda ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978, il titolo in base al quale si era proceduto allo sfratto non aveva efficacia nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 703 c.p.c., essendo stata la procedura esecutiva promossa nei confronti della società “La Stanzillaru” s.r.l..

Lo spoglio, avvenuto mediante l’esecuzione dello sfratto, era stato perpetrato nonostante la consapevolezza di ledere l’altrui possesso, essendo emersa dall’istruttoria la consapevolezza da parte della convenuta dell’avvenuta cessione del contratto di locazione al cessionario dell’azienda, Maria Cisaria, per avere quest’ultima proposto in data 17 marzo 2003 ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato alla Iaia. La comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata conavviso di ricevimento, prevista dall’art. 37 della l. n. 392, non era prescritta a pena di nullità, condizionando soltanto l’opponibilità al locatore della cessione, e poteva avvenire con qualunque forma, purché idonea a consentire la modificazione soggettiva del rapporto (Cass. n. 741 del 2002).

Risultava acclarato che la convenuta aveva percepito gli importi del canone di locazione dalla Cisaria, mediante due assegni ciascuno recante l’importo mensile del canone, pari ad Euro 1.291,00. Ciò premesso, quanto al contenuto del giudicato esterno, osserva la parte ricorrente che costituisce giudicato fra le parti l’accertamento che il caso di specie ricade nella cessione della locazione connessa ad una cessione di azienda ai sensi dell’art. 36l. n. 392 del 1978 e che la Iaia fosse consapevole dell’avvenuta cessione della locazione. Conclude nel senso che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione del giudicato esterno.

Il motivo è infondato. La corte territoriale, confermando la statuizione sul punto del primo giudice, ha qualificato in termini extracontrattuali l’azione risarcitoria proposta. Avendo la parte ricorrente opposto il giudicato possessorio che avrebbe riconosciuto l’esistenza del rapporto contrattuale fra le parti, deve intendersi che abbia impugnato la qualificazione in discorso. Ai fini dello scrutinio del motivo il Collegio, ricorrendo la questione processuale della qualificazione della domanda, è abilitato ad accedere agli atti del giudizio di merito, risultando altresì assolto l’onere ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c..

Sulla base dell’esame dell’atto introduttivo del giudizio deve concludersi nel senso della natura extracontrattuale dell’azione proposta. La causa petendidella domanda è chiaramente l’avvenuto spoglio, poiché il fatto costitutivo della pretesa non è l’inadempimento dell’obbligazione del locatore di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata, ma la privazione della detenzione di cui parte attrice è stata spogliata. Il rilievo trova conferma nel richiamo alla mala fede della parte convenuta in funzione di elemento soggettivo dell’azione di spoglio, quale consapevolezza dell’autore dello spoglio di acquisire la cosa contro la volontà del possessore.

L’azione risarcitoria poggia quindi non su un’azione personale di restituzione nell’ambito del rapporto contrattuale, ma sull’azione di reintegrazione nel possesso. Acquisendo sostanza sul piano del fatto costitutivo nell’avvenuto spoglio, è come se la domanda fosse stata proposta nel giudizio ai sensi dell’art. 1168, nel quale il rapporto contrattuale fu dedotto al solo fine della legittimazione all’azione del detentore qualificato dalla locazione. Se la domanda, anziché nell’odierno giudizio, fosse stata proposta in quello a difesa del possesso, nessuno avrebbe dubitato della natura extracontrattuale dell’azione.

La parte attrice non agì, infatti, a tutela del rapporto contrattuale, denunciando l’inadempimento dell’obbligazione di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata. La domanda risarcitoria avrebbe avuto base contrattuale se si fosse agito in tale direzione, ma la domanda fu proposta contro lo spoglio, e quindi l’illecito denunciato non poteva, e non può oggi (in quanto basato su quella medesima domanda), non essere quello aquiliano. Una volta che resti ferma la ratio decidendi in termini di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, la questione del giudicato esterno avente ad oggetto l’esistenza del contratto, che in quella sede fu dedotto in funzione di legittimazione attiva del titolare della detenzione qualificata, resta assorbita.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 l. n. 392 del 1978, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ai fini dell’opponibilità della cessione della locazione al locatore è sufficiente che la notizia della modifica soggettiva del rapporto sia stata effettivamente portata a conoscenza di costui, non essendo prevista a pena di nullità la forma della lettera raccomandata. Aggiunge che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto decisiva l’assenza di qualunque comunicazione alla locatrice ai sensi dell’art. 36 l. n. 392 del 1978, dovendosi invece ritenere tale comunicazione ormai certa per essere emersa la consapevolezza da parte della Iaia dell’avvenuta cessione del contratto di locazione al cessionario dell’azienda, come accertato dalla precedente sentenza del Tribunale di Brindisi.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, se avesse preso atto del preesistente rapporto fra le parti, avrebbe concluso per l’esistenza della prescrizione decennale. Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori due motivi. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a