Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31391/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes lower court ruling for missing necessary co-litigant in third-party seizure opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31391/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court quashed the lower court's decision on an opposition to execution regarding a third-party seizure. The creditor argued against the seizure of assets belonging to Alitalia, but the court found the necessary third party, Intesa Sanpaolo, had not participated in the proceedings. The court ruled that omitting a necessary co-litigant violates procedural integrity, mandating the case be remanded for a full retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 543 et seq. cod. proc. civ.; Art. 383, third comma, cod. proc. civ.: In third-party seizure opposition proceedings, the seized third party is always a necessary co-litigant; their absence invalidates the entire trial, requiring annulment and remand for a complete adversarial hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
third-party seizure necessary co-litigant opposition to execution procedural nullity remand for retrial adversarial principle Civil Procedure Code opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 543 et seq. cod. proc. civ.
Art. 383, third comma, cod. proc. civ.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod.
Art. 354 cod. proc. civ.
art. 553 cod. proc. civ
Raffaele Rossi Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha rigettato la opposizione agli atti esecutivi proposta daCiro Boccarusso, creditore procedente, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/05/2021, n. 13533
il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
Cass. 27/09/2021, n. 26114
Raffaele Rossi a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass.
Cass. 14/12/2021, n. 39973
37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
Cass. 26/07/2022, n. 23348
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 26/07/2013, n. 18127
2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;
Cass. 17/10/2013, n. 23572
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
Cass. 23/10/2020, n. 23315
4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass.
Cass. 22/02/2021, n. 4665
23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15842/2022R.G. proposto da BOCCARUSSO CIRO, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Erich Grimaldi –ricorrente – contro COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 135, presso lo studio dell’Avv. Francesca Smiroldo, dalla quale è rappresentata e difesa –controricorrente – Avverso la sentenza n. 480/2022 del TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA , depositata il giorno 13 aprile 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 15842/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che la decisione in epigrafe indicata ha rigettato la opposizione agli atti esecutivi proposta daCiro Boccarusso, creditore procedente, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. emessa all’esito di una procedura espropriativa presso terzi dallo stesso promossa in danno della Compagnia Aerea Italiana S.p.A.; ricorre per cassazione Ciro Boccarusso, affidandosi a seimotivi, cui resiste, con controricorso, la Compagnia Aerea Italiana S.p.A.; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato in diritto è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);

«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; r.g. n. 15842/2022 Cons. est. Raffaele Rossi a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;

Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi afferente un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio partecipato il terzo pignorato (l ’istituto banca rio Intesa SanPaolo S.p.A. ), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario – la cui identità, nella specie, si evince dalla riproduzione, a pag. 5 del ricorso, di un atto del giudice dell’esecuzione –è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;

Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso r.g. n. 15842/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,