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Ordinanza — n. 31389/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to identify necessary co-litigants in third-party seizure proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31389/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify necessary co-litigants in the third-party seizure proceedings. The case involved a creditor seeking enforcement against a company that had filed an objection to the seizure, with the objection being upheld in both instances. The Court ruled that the appeal was procedurally defective as it omitted the specific identity of the third party seized, a requirement essential for ensuring a complete adversarial process.

Regesto Legislator

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Art. 366, first paragraph, number 3, of the Code of Civil Procedure; Art. 331 of the Code of Civil Procedure: In third-party seizure proceedings involving incidental enforcement objections, a cassation appeal is inadmissible if it fails to expressly identify necessary co-litigants, as the outcome is not indifferent to the seized third party and the Court cannot ascertain their identity from the case file.

Parole chiave

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third-party seizure necessary co-litigants enforcement objection inadmissible appeal adversarial principle opposizione al precetto esecutivo credito in esecuzione azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 366, first paragraph, number 3, of the Code of Civil Procedure
Considerato in diritto è superflua l’illustrazione dei motivi di gravame, palesandosi la inammissibilità del ricorso per omessa indicazione degli elementi indispensabili ai fini del decidere, requisito di contenuto – forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num.
Art. 331 of the Code of Civil Procedure
civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verificadell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod.
Art. 102 of the Code of Civil Procedure
Art. 615, second paragraph, of the Code of Civil Procedure
espropriazione forzata presso terzi; la società esecutata dispiegò opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod.
Art. 13, first paragraph, number 4, of D.P.R. n. 115/2002
Raffaele Rossi del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 331 cod. proc. civ
civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verificadell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.
art. 102 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/05/2021, n. 13533
Cass. 27/09/2021, n. 26114
13533, e poi confermato in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass.
Cass. 02/12/2021, n. 37929
26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass.
Cass. 14/12/2021, n. 39973
37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
Cass. 26/07/2022, n. 23348
7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348); tanto ulteriormente ribadito, va d’altro canto rammentato che in materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art.
Cass. 12/06/2020, n. 11268
Cass. 14/09/2023, n. 26562
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte r.g.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 800/2022R.G. proposto da PONTICIELLO CARLO, difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso altresì dall’Avv. Fulvio Russo –ricorrente – contro SOGET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Danilo Monaco –controricorrente – Avverso la sentenza n. 965 /202 1 del TRIBUNALE DI PESCARA , depositata il giorno 29 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 800/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che per la soddisfazione di un credito avente titolo in una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Carlo Ponticiello, previa intimazione di precetto al pagamento di somme di denaro, promosse in danno della Soget S.p.A. espropriazione forzata presso terzi; la società esecutata dispiegò opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., contestando sotto vari profili il diritto del Ponticiello a procedere ad esecuzione forzata, anche in relazione a specifiche poste creditorie oggetto di autoliquidazione; l’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito; avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata in grado di appello, ricorre per cassazione Carlo Ponticiello, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Soget S.p.A.; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato in diritto è superflua l’illustrazione dei motivi di gravame, palesandosi la inammissibilità del ricorso per omessa indicazione degli elementi indispensabili ai fini del decidere, requisito di contenuto – forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; il giudizio definito dalla sentenza impugnata si è svolto unicamente nel contraddittorio tra debitore esecutato e creditore procedente: versandosi tuttavia in tema di opposizione esecutiva incidentale ad una espropriazione presso terzi, sussisteva litisconsorzio necessario anche con il terzo pignorato, nemmeno destinatario del ricorso in esame; come chiarito da questa Corte con dichiarato intento nomofilattico, infatti, l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nella r.g. n. 800/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi espropriazione presso terzi (il principio è stato enunciato da Cass.18/05/2021, n. 13533, e poi confermato in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348); tanto ulteriormente ribadito, va d’altro canto rammentato che in materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verificadell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. (Cass. 12/06/2020, n. 11268); nella specie, di contro, nulla è specificato nel ricorso introduttivoin ordine alla compagine soggettiva dell’espropriazione presso terzi: risulta totalmente omessa l’individuazione del soggetto (o, in ipotesi, dei soggetti) in quella sede evocato (o evocati) quale terz o pignorat o , né di tale elemento (del pari non evincibile dalla sentenza impugnata) è possibile acquisire contezza attraverso l’esame diretto degli atti di causa, attività inibita, per natura e funzione, a questa Corte; pertanto, benché la sentenza impugnata possa presentare astratti profili di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. , non può disporsi la rimessione della causa al giudice di primo grado,al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti del terzo pignorato (o d e i terzi pignorati), per essere del tutto incerta l’identità di tali litisconsorti necessari,sicché si impone declaratoria di inammissibilità del ricorso (per una fattispecie in tutto analoga, Cass. 14/09/2023, n. 26562); il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte r.g. n. 800/2022 Cons. est. Raffaele Rossi del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Carlo Ponticiello alla refusione in favore d el la Soget S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-