Cassation court dismisses dismissal of appeal due to administrative self-help not constituting acquiescence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the municipality's claim that the lower court erred in declaring the subject matter of the dispute ceased. The municipality argued that the credit authority's cancellation of preliminary violation reports constituted acquiescence to the first-instance judgment, yet the court found this was merely administrative compliance with a judicial order. Consequently, the court ruled that the municipality retained a concrete interest in the case's merits and ordered the lower court to retry the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Administrative self-help measures regarding debt solutio do not equate to acquiescence, preserving the creditor's interest in the substantive validity of the claim and preventing the premature termination of litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13175/2021R.G. proposto da COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’Avv. EmilioGrimaldi –ricorrente – contro PERILLO ANGELINA, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio D’Alessio –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimata – Avverso la sentenza n. 26 3 7 /202 0 del TRIBUNALE DI SALERNO , depositata il giorno 29 ottobre 2020.
OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 13175/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che Angelina Perillo propose opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da Equitalia Sud S.p.A. (cui, in corso di causa, è ope legis succedutaAgenzia delle Entrate Riscossione) per il soddisfo di un credito del Comune di Capaccio Paestum, causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; a suffragio dell’impugnativa, addusse l’omessa notificazione dei verbali di accertamento prodromici alla cartella di pagamento; l’adito Giudice di pace accolse l’opposizione; sull’interposto appello dall’ente comunale, la decisione in epigrafe indicata, rilevato lo sgravio dei verbali operato dall’ente creditore in pendenza della lite di secondo grado, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e regolato le spese di lite secondo soccombenza virtuale, con condanna del Comune alla rifusione di esse; ricorre per cassazione il Comune di Capaccio Paestum, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, Angelina Perillo; non svolge difese in grado di legittimità Agenzia delle Entrate Riscossione; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (artt. 100, 276, 277 e 329 cod. proc. civ.; art. 24Cost.) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la declaratoria di cessazione della materia del contendere: parte ricorrente assume che l’operato sgravio costituiva doverosa ottemperanza alla pronuncia di prime cure e non già acquiescenza alla stessa, sicché permaneva interesse alla decisione nel merito della lite; r.g. n. 13175/2021 Cons. est. Raffaele Rossi il secondo motivo, anch’esso riferito a violazione di plurime norme di diritto (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; artt. 2697 e 2700 cod. civ.) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deduce il corretto perfezionamento dei verbali diaccertamento delle infrazioni al C.d.S. e contesta, quindi, la valutazione di infondatezza dell’appello compiuta dalla sentenza gravata ai fini della soccombenza virtuale;
è fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo; la formula definitoria dei giudizi civili per cessazione della materia del contendere, come individuata e definita dall’elaborazione pretoria, postula il venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale circa l’oggetto del contendere, per sopravvenuta insussistenza di una contesa tra le parti sulla situazione giuridica sostanziale controversa e della necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto; ciò posto, lo sgravio dei verbali di accertamento presupposti alla cartella di pagamento, disposto dal Comune inossequio alla pronuncia di prime cure favorevole alla parte privata, pur realizzando l’interesse di quest’ultima a non essere destinataria della riscossione forzata minacciata con la cartella di pagamento, non realizza una condotta di acquiescenza al dictum di primo grado preclusiva dell’impugnazione, trattandosi invece di doverosa osservanza di un comando giudiziale; in particolare, siffatto sgravio, configurandosi come provvedimento in autotutela amministrativa con effetti sulla solutio e non già sulla obligatio, non elide l’ interesse dell’ente al riconoscimento de lla legittimità della pretesa creditoria, ancora concreto ed attuale (in tal senso, ex plurimis, Cass. 16/07/2019, n. 18976;
Cass. 01/04/2016, n. 6334; Cass. 23/10/2015, n. 21590; Cass. 28/12/2012, n. 24064); ha dunque errato il giudice territoriale nel dichiarare cessata la materia del contendere, dovendo invece vagliare nelmerito il gravame; a tanto provvederà il Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, al quale la causa va rinviata, previa cassazione della r.g. n. 13175/2021 Cons. est. Raffaele Rossi sentenza in relazione al motivo accolto, mentre l’altra doglianza resta assorbita, in quanto relativa al merito della controversia, in modo erroneo non preso in considerazione dal giudice dell’appello; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di