Sentenza — n. 31371/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22133/2020R.G. proposto da GRANDE ARCOBALENO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Biagio Riccio –ricorrente – contro MODICADUE COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2797 cod. civ, art. 2756 cod. civ, art. 522 cod. proc. civ, art. 81 cod. proc. civ; Sentenza — n. 31371/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., rileva difetto di legittimazione attiva della istante Modicadue Costruzioni s.r.l. per insussistenza ed indeterminatezza del credito, non assistito da alcun titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma apoditticamenteautodeterminato. 3.Il ricorso è inammissibile, per plurime, indipendenti, ragioni. 3.1. Esso, in primo luogo,non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22133/2020R.G. proposto da GRANDE ARCOBALENO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Biagio Riccio –ricorrente – contro MODICADUE COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.
Vincenzo Iozzia –controricorrente – VENDITA EX ART. 2797, COMMA SECONDO, COD. CIV. – PRIVILEGIO EX ART.2756 COD. CIV. r.g. n. 22133/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 948/2020della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata il giorno 5 giugno 2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 13 settembre2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv.FABRIZIO PUGGIANI, per delega dell’Avv.
Biagio Riccio, per il ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La società Modicadue Costruzioni s.r.l., proprietaria di un immobile sito in Modica adibito ad uso commerciale (e precisamente, ad attività di supermarket), in precedenza locato alla società Grande Arcobaleno s.r.l., concesse il cespite in locazione alla società GIAP s.r.l., alla quale, qualche mese prima, la Grande Arcobaleno s.r.l. aveva affittato l’azienda costituita dal supermercato (ed in particolare, le attrezzature e gli arredi adoperati per tale esercizio). Inadempiente la GIAP s.r.l. nel pagamento dei canoni, su istanza della Modicadue Costruzioni s.r.l. il Tribunale di Modica emise ordinanza di convalida di sfratto per morosità, la quale venneportata ad esecuzione nelle forme previste dagli artt. 605e ss. cod. proc. civ..
La procedura esecutiva per rilascio dell’immobile si concluse il 4 aprile 2013, con affidamento in custodia dei beni mobili rinvenut i all’interno di esso (ed ivi relitti) a Giovanni Cannata e Vincenzo Cannizzaro, legali rappresentanti della Modicadue Costruzioni s.r.l..
2. Nel giugno 2014 la Modicadue Costruzioni s.r.l. notificò alla Grande Arcobaleno s.r.l., ai sensi degli artt. 2756 e 2797 cod. civ., atto stragiudiziale di intimazione al ritiro dei mobili (arredi ed attrezzature) presenti all’interno dell’immobile, previo pagamento degli oneri di custodia di essi, quantificati dalla stessa intimante in euro 7.500 r.g. n. 22133/2020 Cons. est. Raffaele Rossi mensili a decorrere dall’aprile 2013, nonché delle spese legali; in seguito, rivolse al Tribunale di Ragusa istanza per la fissazione delle modalità di vendita dei beni, sempre ai sensi dell’art. 2797 cod. civ..
3. Avverso detta procedura la Grande Arcobaleno s.r.l. propo se opposizione all’esecuzione, accolta dal Tribunale ibleo. In specie, il giudice di prime cure: rilevòche il munus custodiale dei legali rappresentanti della Modicadue Costruzioni s.r.l. aveva ad oggetto esclusivamente i beni mobili di proprietà della debitrice esecutata GIAP s.r.l. e non anche quelli di proprietà del terzo Grande Arcobaleno s.r.l., stante l’inapplicabilitàdel disposto del novellato art.609 cod. proc. civ.; ritenne l’illegittimità della procedura intentata ai sensi dell’art. 2797 cod. civ., escludendo l’operatività del privilegio previsto dall’art. 2756 cod. civ. a tutela dei crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento per difetto del presupposto soggettivo della buona fede in capo all’istante.
4. In adesione all’appello interposto dalla Modicadue Costruzioni s.r.l., la decisione in epigrafe indicata ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato l’opposizione all’esecuzione. Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte d’appello ha considerato affidatiin custodia tutti i beni mobili rinvenuti nell’immobile rilasciato forzosamente, sul rilievo che le «cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio» includ essero anche le res oggetto di un semplice diritto di godimento in forza di un titolo giuridico; ha poi ritenuto che gli elementi acquisiti sull’andamento della vicenda non smentivano la condizione di buona fede dell’istante (in particolare, l’ignoranza della altruitàdei beni) all’atto dell’affidamento in custodia dei beni mobili.
5. Ricorre per cassazione la Grande Arcobaleno s.r.l., articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, la Modicadue Costruzioni.
6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso del rigetto del ricorso, richiamate all’udienza di discussione. r.g. n. 22133/2020 Cons. est. Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 2797, 2756 e 2751-bis cod. civ. nonché dell’art. 522 cod. proc. civ.» in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ.. Assume, in sintesi, la inapplicabilità al caso del procedimento di cui all’art. 2797 cod. civ., sia per difetto in capo all’istante della qualità di creditore pignoratizio, sia per la non configurabilità del privilegio riconosciuto dall’art. 2756 cod. civ. sulle cose conservate, mancando un provvedimento del giudice dell’esecuzione di liquidazione del compenso per l’incarico di custode (arbitrariamente quantificato dalla parte istante), incarico oltremodo da presumersi a titolo gratuito, a mente dell’art. 522 del codice di rito.
2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., rileva difetto di legittimazione attiva della istante Modicadue Costruzioni s.r.l. per insussistenza ed indeterminatezza del credito, non assistito da alcun titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma apoditticamenteautodeterminato. 3.Il ricorso è inammissibile, per plurime, indipendenti, ragioni. 3.1. Esso, in primo luogo,non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.
Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisatoche per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma , num. 3 , cod. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono r.g. n. 22133/2020 Cons. est. Raffaele Rossi risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.
Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantireal giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenzagravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432;
Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). 3.2. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto processuale, non soddisfa l’illustrato contenuto minimo. In premessa rispetto alla formulazionedei motiv i di censura , parte ricorrente, pur copiosamente illustrando gli accadimenti precedenti alla instaurazione della lite poi pervenuta al vaglio di questa Corte, non opera adeguata narrazione delle ragioni addotte a s ostegno della opposizione de qua, della domanda (o delle domande) ivi formulata (o formulate), delle conclusioni rassegnate (illustrazione che avrebbe dovuto far riferimento al contenuto dell’originario ricorso diretto al giudice dell’esecuzione, per essere nelle opposizioni esecutive preclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivo della fase r.g. n. 22133/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi sommaria: Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996): si limita, infatti, a riferire, solo in estrema sintesi, il contenuto e le argomentazioni della sentenza di primo grado e (in misura più estesa, con pedissequa trascrizione di parte della motivazione) della sentenza di secondo grado. 3.3. Nelricorso è poi richiamato, al fine di argomentare l’ error iuris imputato alla gravata pronuncia, il «verbale di rilascio dell’immobile del 04/04/2013»recante l’affidamento in custodia dei beni oggetto della istanza ex art. 2797 cod. civ. : ma di tale atto - il cui contenuto si palesa, secondo la tesi della stessa ricorrente,dirimente per il vaglio delle censure sollevate, occorrendo verificare l’esatta consistenzadelle res affidatee l’esistenza di disposizioni o istanze relative al compenso dei soggetti nominati -non è riportato o trascritto, nemmeno per stralci o nelle parti essenziali e d’interesse, il tenore testuale, né puntualizzata l’allocazione nel fascicolo processuale, sia delle fasi di merito che del giudizio di legittimità.
E questa omissione configura inosservanza dell’ulteriore requisito, sempre prescritto a pena di inammissibilità (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.), della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda: per radicato convincimento del giudice della nomofilachia, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede r.g. n. 22133/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi di giudizio di legittimità ( ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). 3.4. Quale precipitato di tale lacunosità espositiva, i motivi svolti risultano astratti dalla concreta vicenda controversa, risolvendosi in una (pur logicamente coerente ed argomentata) dissertazione in puro diritto, non puntualmente riferibile (e quindi da definirsi eccentrica) rispetto alla ratio decidendi giustificante la sentenza impugnata. La trama motivazionale di quest’ultima, infatti, si incentra sulla sottoponibilitàa custodia di beni mobili di proprietà di un terzo e sulla estensione del privilegio ex art. 2756 cod. civ. in pr egiudizi o dei terzi aventi diritti sulla cosa (in specie, sulla ricorrenza in concreto di una condizione di buona fede del creditore assistito da causa legittima di prelazione): questioni, in tutta evidenza, distinte e diverse da quelle agitate dal ricorrente (insussistenza e indeterminatezza del credito, necessità di una preventiva formazione di un titolo giudiziale o di una quantificazione giudiziale del credito, spettanza di un compenso per il munuscustodiale), delle quali non vi è traccia nella sentenza in vaglio.
Da quanto sopra deriva, quale aggiuntiva (ed autonoma) causa di inammissibilità del ricorso, non soltanto la non pertinenza rispetto al dictum del giudice territoriale dei proposti motivi di gravame, ma anche la apparente novità degli stessinegli esatti termini qui prospettati. Secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare r.g. n. 22133/2020 Cons. est. Raffaele Rossi l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr.Cass.17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313;
Cass. 06/06/2018, n. 14477). Onere, nella specie, non assolto dallaricorrente.
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile: ne resta precluso l’esame delle questioni di diritto agitate, lasciate pertanto impregiudicate.
5. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza.
6. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.
13. p. q. m. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente, Grande Arcobaleno s.r.l., alla refusione in favore della parte controricorrente, Modicadue Costruzioni s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 22133/2020 Cons. est. Raffaele Rossi unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso