Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to integrate the necessary co-litigator's participation as ordered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the required integration of the necessary co-litigator, the Curatela del fallimento, was not performed despite a prior order. The appellant, representing the bankruptcy estate, failed to deposit the necessary act of participation within the mandatory timeframe. Consequently, the Court ruled that the lack of compliance with the integration order rendered the appeal inadmissible rather than merely improcedente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 l.fall.; Art. 371-bis c.p.c.: The opening of bankruptcy proceedings does not interrupt the litigation of the cassation degree, and failure to comply with an order to integrate the necessary co-litigator renders the appeal inadmissible.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32158/2019R.G. proposto da CURATELA DEL FALLIMENTO MONTAGGI STRADALI S.R.L., GIA’ BIANCHINI INFISSI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Pecorari –ricorrente – contro PROVINCIA DI PRATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’Avv.
Nicola D’Ippolito, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lovo –controricorrente – Avverso la sentenza n. 634/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 19 marzo 2019. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 32158/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 3 settembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Nell’anno 2009 la società Bianchini Infissi s.r.l. intraprese innanzi il Tribunale di Prato espropriazione forzata presso terzi in danno della società Edilpav s.r.l. (debitore esecutato) e nei confronti della Provincia di Prato (terzo pignorato).
Resa dichiarazione di quantità negativa dal terzo, il creditore procedente promosse, nelle forme della cognizione piena (ovvero secondo le modalità stabilite dall’art. 548 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella apportata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, al quale oppose resistenza la Provincia di Prato eccependo l’impignorabilità del credito staggito (ex art. 351, all. f, della legge 20 marzo 1865, n. 2248) dacché costituente prezzo di appalto di opere pubbliche in corso di esecuzione.
Definendo la controversia in prime cure, il Tribunale di Prato, in accoglimento della domanda attorea, acce rtò che la Edilpav s.r.l. era creditrice della Provincia di Prato dell’importo di euro 112.903,27.
2. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello dell’ente provinciale e dichiarato «inammissibile» la domanda attorea «per difetto di interesse concreto ed attuale, non essendo pignorabile il credito relativo al prezzo dell’appalto durante l’esecuzione delle opere».
3. Avverso detta sentenza la Bianchini Infissi s.r.l. h a spiegato ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso illustrato da memoria, la Provincia di Prato.
4. All’esito della udienza del 15 novembre 2022, questa Corte, con ordinanza n. 2856/2023, pubblicata il 31 gennaio 2023 ed in pari data comunicata, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento della Edilpavs.r.l. (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis), parte contumace nel giudizio di appello r.g. n. 32158/2019 Cons. est. Raffaele Rossi concluso con la sentenza impugnata per cassazione e litisconsorte necessario, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
5. Con comparsa depositata il 10 marzo 2023 si è costituita la Curatela del fallimento della Montaggi Stradali s.r.l. (già Bianchini infissi s.r.l.): ha dedotto l’intervenuto fallimento della società comparente in pendenza del giudizio per cassazione e ha chiesto dichiarare l’interruzione del processo.
6. All’esito della udienza del 5 aprile 2023 , questa Corte, con ordinanza n. 11410/2023, pubblicata il 2 maggio 2023, rilevato il mancato spirare del termine ex art. 371 - bis cod. proc. civ. per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, ha rinviato la trattazione della causa a nuovo ruolo.
7. È stata quindi fissata la adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa e al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disattesa l’istanza di interruzione del processo formulata con la comparsa di costituzione in lite della Curatela del fallimento della s.r.l. Montaggi stradali. Per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l’art. 43 l.fall. («l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo»), non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge ( ex plurimis, Cass. 23/12/2022 , n. 37719; Cass.08/06/2021, n. 15928; Cass. 15/11/2017, n. 27143).
2. Nonostante la rituale comunicazione del relativo provvedimento, l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela r.g. n. 32158/2019 Cons. est. Raffaele Rossi del fallimento della Edilpav s.r.l. (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis) -parte contumace nel giudizio di appello concluso con la sentenza impugnata per cassazione e litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, siccome debitore esecutato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. U, 13/10/2008, n. 25037; Cass. 10/05/2000, n. 5955;
Cass. 09/01/2007, n. 217; Cass.07/05/2009, n. 10550)- non è stato ottemperato: non risulta invero depositato alcun atto di integrazione del contraddittorio. Non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma la più radicale fattispecie dell’inottemperanza all’ordine impartito dallaCorte, va dichiarata l’inammissibilità (e non già l’improcedibilità ex art. 371 - bis cod. proc. civ.) del ricorso (Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930;
Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass.15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398).
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4.Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.
13. p. q. m. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente Curatela del fallimento della s.r.l. Montaggi Stradali al pagamento in favore della parte controricorrent e Provincia di Prato delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in r.g. n. 32158/2019 Cons. est. Raffaele Rossi euro 2.500 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.