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Decreto — n. 31302/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31302/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31302/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrenti di entrambi i ricorsi abbiano chiesto la decisione de i rispettivi ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.su entrambi; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31302/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazionesu entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti principali solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Condanna i ricorrenti successivi solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 09/11/2023.

Parole chiave

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spese di esecuzione obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni spese di difesa valore litigioso anticipi delle spese accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrentirispetto ad entrambi i ricorsi- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5806/2022depositata il 22/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.su entrambi; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6708/2023 R.G. proposto da : TERRANOVA SERGIO, FRONZONI MAURIZIO, CONDORELLI BENEDETTO, RIZZO MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso proposto da: MAESTRIPIERI PAOLO, CATTANI PAOLA, CUBEDDU GRAZIANO GIUSEPPE, BRUNORI MARCO, CUCCI MAURO, FRANCHI GIANFRANCO, BONDI LUCIANO, NORI GIAN LUIGI, LAVARONI ANTONINO, DI TULLIO ALESSANDRA, CURSI ROSINA, BATTISTINI LUCA, CERZA GIULIANA, CONTINI ANTONELLO, ROSSI GIULIA ANNA, TERZIANI SERGIO, PILLONI ANDREA, SIMIO ANTONINO, VENTURA NICOLA, RASTELLI EMILIO, PILIA ANNA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti successivi- contro MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrentirispetto ad entrambi i ricorsi- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5806/2022depositata il 22/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrenti di entrambi i ricorsi abbiano chiesto la decisione de i rispettivi ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.su entrambi; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazionesu entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti principali solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Condanna i ricorrenti successivi solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 09/11/2023.