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Decreto — n. 31300/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence, invoking renunciation rules under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 31300/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant remained silent for 40 days after the court proposed a settlement. The appellant, represented by a lawyer, failed to respond to the proposal within the statutory period, while the opposing parties requested the judgment be declared withdrawn. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the court's proposal for a settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation settlement proposal Code of Civil Procedure procedural dismissal correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5341/2022depositata il 11/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5341/2022depositata il 11/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5684/2023 R.G. proposto da : LOMBARDI FRANCO, MAJOLI LAURA, MARCHESE ISABELLA, MAGGIORE ANNA CATERINA, MAGGIORE CLAUDIA, LOMBARDI GIANFRANCO, MARANI FRANCESCA, MAGHETTI SILVIA, LUGLIO ILEANA, LOMBARDO MARCELLA, MALOSIO ELENA, MARINI PIETRO, MAGGI GIACOMO FILIPPO, MASELLI MARIA PAOLA, MAMBELLI MARNA, LUPO MARIO, LUCIANI ROBERTO, MANDOLA ANTONIO, MERRINO TOMMASO, MEUCCI FIORENZA, MICHELAGNOLI STEFANO, MEDDIS SALVATORE, MOCHI GIANFRANCO, MONCINI DANIELA, MOLARO MARIO, MICALI GIUSEPPA, MAZZOLENI MAURIZIO, MAZZEO ABBONDANZA MICHELA, MINGHETTI LUCA, MOBILIA GIUSEPPE, MONTALE FABIO, MORI PAOLO, MEI MASSIMO, MEUCCI MARIA CHIARA, MAZZELLA GIADA MARIA, MASSA CARLO, MORRONE FRANCESCO CARMINE, MORMILE FRANCESCO, MORINI ROSSANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CHIELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5341/2022depositata il 11/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 09/11/2023. Il Pr