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Decreto — n. 31298/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31298/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31298/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31298/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive obbligo di restituzione condanna al pagamento pecuniario compensazione nel fallimento mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5345/2022depositata il 12/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5660/2023 R.G. proposto da : BOCCIA MAURIZIO, BOVE FRANCESCO, CALABRETTA SALVATORE, BARDELLI MORENO, BIELSKA JADWIGA, MESSA PIERGIORGIO, MADONNA TERRACINA GIANGIUSEPPE, CORSETTI MARIA TERESA, D'ERRICO BENIAMINO, FABIETTI PAOLO, GAVIANO ELEONORA MARIA RITA, MAZZI GUSTAVO, MAURO MARINA, GIANNUNZIO DIANA, GIACOMELLI ELIO, CASTI ALDO, GIORNI MASSIMO, FABBRI MARCELLA, GUARANY GIANDOMENICO, FAIS STEFANO, SCEUSA ANDREA, NICOLETTI GIOVANNI, VOLPE PAOLO, PUGNALONI LINO, VIA GIUSEPPE, TOMBOLILLO ELIGIO, PLASTINO ANNARITA, TAGLIAFIERRO GIORGIO, TRAVERSI MAURO, MURINEDDU MARCO, RONCORONI ANNA MARIA, ROBUFFO GIORGIO, TANTUCCI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CHIELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL STRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5345/2022depositata il 12/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 09/11/2023 Il Pre