Cassation court dismisses creditor's revocation action as inadmissible due to lack of prejudice to their rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the creditors failed to prove the bank transfers prejudiced their specific claims. Although the transfers reduced the company's debt to banks, the court held this strengthened the company's assets and thus benefited all creditors equally. Consequently, the requirement for creditor prejudice was not met, rendering the revocation action legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1453 c.c.; Art. 2901 c.c.: A payment made by a debtor to extinguish a due debt is not revocable if it strengthens the debtor's patrimony to the benefit of all creditors, as it does not prejudice the specific creditor's rights.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2982/2020 R.G. proposto da : CENCIARINI ROMINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato SCHILLACI FRANCESCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CASSIANI MARCO (CSSMRC57E09G479U) -ricorrente- contro RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 130, presso lo studio dell’avvocato NERI ELISA (NRELSE72L65H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato BOLLICI GIANLUCA (BLLGLC67A14D488V) -controricorrente- nonchè contro DOVALUE SPA GIA' ITALFONDIARIO SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RAVAZZONI ALESSANDRA (RVZLSN64D55G337J), MARTINI COSIMO (MRTCSM67T06H901Y) -controricorrente- nonchè contro REV GESTIONE CREDITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato BONACCIO GIOVANNI (BNCGNN65H10L219E) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARABINI PAOLO (CHRPLA64P28G479V) -controricorrente- nonchè contro MCR SRL IN LIQUIDAZIONE, ITALFONDIARIO SPA, UNICREDIT SPA, UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 914/2019 depositata il04/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Roberto Manenti e Romina Cenciarini sono soci della società MCR srl, in liquidazione, ma, nello stesso tempo, fideiussori della medesima per i debiti derivanti dall’attività sociale. 1.1.-Manenti e Cenciarini sostengono di avere finanziato la società con prestiti fruttiferi e dunque di esserne creditori. Inoltre, essi assumono che, quali fideiussori della società, avevano il diritto di regresso nei confronti della stessa: diritto che hanno esercitato intraprendendo una apposita azione giudiziaria, poi interrotta dal concordato preventivo cui la società è stata assoggettata. 2.-Essi ritengono altresì che il loro complessivo credito, da fideiussione e da prestito effettuato alla società, è stato pregiudicato dalle rimesse in conto corrente fatte a favore della società, consentite dalle banche creditrici, che, però andando a favore di queste ultime, hanno reso meno agevole la soddisfazione del credito personale dei soci creditori e fideiussori. 3.-Su questi presupposti i due soci hanno agito nei confronti di una serie di banche, con cui la società intratteneva rapporti di conto corrente, proprio per far dichiarare l’inefficacia delle rimesse, effettuate, secondo i ricorrenti, in violazione del loro diritto di credito ed andate a beneficio di quelle banche.
Sia il Tribunale di Pesaro che la Corte di Appello di Ancona hanno rigettato la domanda: quest’ultimo giudice ha ritenuto che i due creditori erano altresì soci della MCR, e che inoltre le rimesse in conto corrente servivano proprio ad estinguere debiti della società e quindi non erano per ciò stesso revocabili. 4.-Questa decisione è qui impugnata da Romina Cenciarini e Roberto Manenti con due motivi di ricorso. Si sono costituiti, con controricorso, per chiedere il rigetto della impugnazione, sia Rivierbanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara sc., sia Dovalue spa, quale mandataria di Credit Agricole Italia spa, che infine REV –Gestione Crediti spa, mandataria di Purple SPV.
Considerato che 5.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2901, 185 e 1284 c.c. La decisione impugnata ha ritenuto che i due ricorrenti non sono creditori della società, ed essere creditore è presupposto soggettivo dell’azione revocatoria: non lo sono in quanto sono essi stessi soci e comunque in quanto, proprio in tale qualità, essi hanno consentito le rimesse a favore della società al fine di estinguere i debiti con le banche. A questa osservazione i ricorrenti replicano che la loro qualità di creditori deriva dal fatto di avere finanziato la società con prestiti fruttiferi, e ricordano che il prestito fruttifero è oneroso e dunque rende chi lo ha effettuato un creditore del beneficiario.
Il motivo è inammissibile. La ratio della decisione è che le rimesse o sono state effettuate dagli stessi ricorrenti, in quanto soci, o da costoro sono state consentite. Questo assunto non è stato quei contestato ed è dirimente: se l’atto da revocare è compiuto dallo stesso creditore, o costui lo autorizza, è evidente che non si tratta di un atto dispositivo del debitore e che comunque è un atto cui lo stesso creditore ha dato causa: il che incide sulla legittimazione. 6.-Con il secondo motivo si prospetta una violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
La Corte di Appello ha inoltre osservato che le rimesse di cui si chiede la revoca sono state effettuate da debitori della società, che dunque hanno in tal modo saldato il loro debito, e sono confluite sul conto della società, che presentava saldo negativo, al fine di estinguere i debiti che quest’ultima aveva verso le banche, e che, dunque, attesa questa finalità, ossia atteso che si trattava di versamenti rivolti ad estinguere debiti scaduti, non potevano dirsi revocabili. A questi argomenti i ricorrenti replicano che la natura solutoria delle rimesse, o meglio, la circostanza che esse siano rivolte ad estinguere debiti scaduti, non è stata adeguatamente accertata, nel senso che è mancata del tutto una qualche istruttoria volta a stabilire quella destinazione.
Il motivo è inammissibile. Se un pagamento è destinato ad estinguere un debito scaduto non è soggetto a revoca (art. 2901 , 3^ comma c.c.) La Corte ha, con accertamento in fatto qui non discutibile, ha ritenuto che le rimesse di cui si discute, di cui i ricorrenti hanno chiesto la revocatoria, erano destinate ad estinguere i debiti verso le banche, traendo questa conclusione dalla evidente passività del conto corrente. Ma soprattutto la Corte di Appello ha altresì escluso la revocabilità in ragione della assenza di un qualche pregiudizio per i creditori qui ricorrenti: ha ritenuto che le rimesse non sono pregiudizievoli per i creditori in quanto riducono l’esposizione passiva della società debitrice principale e dunque quella dei suoi fideiussori.
Questa ratio non è contestata e peraltro, anche se si ritenesse anche essa censurata da questo secondo motivo, con l’argomento che non sarebbe basata su una sufficiente istruttoria, sarebbe una ratiocomunque fondata: non v’è bisogno di istruttoria per ritenere che una rimessa fatta da un debitore della società rinforza il patrimonio di quest’ultima a beneficio dei suoi creditori e che proprio per questo non è pregiudizievole per costoro, salva la dimostrazione contraria, che però spettava ai ricorrenti fornire, essendo la natura pregiudizievole di un atto uno dei presupposti dell’azione revocatoria.
Né può dirsi che la rimessa è pregiudizievole nella misura in cui va a solo beneficio delle banche creditrici, ledendo cosi l’eguale (ma non è certo questo aspetto) diritto dei soci creditori, posto che in tal caso si determinerebbe una lesione della par condicio creditorumche ha i suoi rimedi altrove. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione , che liquida nella misura di 6000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generalied accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior