Court orders joining two separate cassation appeals regarding tax collection court costs judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the joining of two separate cassation appeals filed by Equitalia and the Ministry of Justice against a Milan appellate court judgment. Equitalia challenged the partial acceptance of Pini's opposition to a tax collection notice for court costs, while the Ministry and Revenue Agency filed a distinct appeal. The court ruled that these appeals must be joined pursuant to Article 335 of the Code of Civil Procedure to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; The court may join separate cassation appeals arising from the same underlying facts or legal issues, even if filed by different parties, to consolidate the proceedings and avoid contradictory rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20587/2021 R.G. proposto da EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. Stefania Di Stefani, dalla quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro PINI GIANPIERO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Giannotta ed Alessandro Massa –controricorrente – nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimati – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 20587/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 1028 /20 21 del la CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 31marzo 20 21 . Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 13 settembre2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; udito l’Avv.ANDREA ALBERTI per il contro ricorrente Gianpiero Pini ; considerato che Equitalia giustizia S.p.A. ricorre per cassazione, articolando due motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata che, in sede di appello, ha (parzialmente) accolto l’opposizione dispiegata da Gianpiero Pini avverso una cartella esattoriale per la riscossione di crediti per spese di giustizia, all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Giustizia; avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto dal Ministero della Giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione altro ricorso per cassazione, separatamente iscritto al numero 20225 del R.G. dell’anno 2021, e trattato contestualmente alla odierna udienza;
è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q. m. Dispone la riunione del ricorso a quello iscritto al R.G. 20225/2021. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Terza Sezio