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Decreto — n. 31197/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31197/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31197/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31197/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di esecuzione pagamento dell'ammenda tardivo pagamento delle spese procedura di ricupero d'imposta risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4996/2022depositata il 19/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4896/2023 R.G. proposto da : DORE TOMAS, FERRARA DOMENICO, GALZERANO SONIA, FIGINI GIANCARLO, FURLAN FRANCESCA, FILONZI ANDREA, FERRARINI ANNA MARIA, GALLI PAOLA, GANGI MARIA LUCIA ROSA, FACCIUTO ENZO, FONTANA FABRIZIO, FALCONE MARCELLA, FOGU MARIVA, FANELLI ALESSANDRO, EVASI GIULIA, FERRARIS CARLA MARIA, FRISSO GIULIA, GIUNTI FRANCESCA, GIGLIO ROSA, GNERRE PAOLA, GENTILE GAETANO, GIORDANO FRANCESCO, GAVARINI ALESSANDRA, GARAU FRANCESCA, GIORGETTI GABRIELE, GARAU VALENTINO, GIUSTO MARCELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4996/2022depositata il 19/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 08/11/2023. Il Pres