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Decreto — n. 31195/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31195/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main and incidental appeals extinguished because neither party requested a decision on the proposal for case definition. The appellant, represented by Palmieri, and the incidental appellant, represented by Quagliarella, failed to act within the statutory forty-day period following the court's notification. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to rule that the appeals were deemed withdrawn and the proceedings terminated.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period results in the automatic extinction of the appeal.

Parole chiave

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extinction of proceedings proposal for definition statutory time limit deemed withdrawal Cassation appeal contenzioso dell'assicurazione invalidità esame di cassazione vertenza di assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né quella ricorrente in via incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.su entrambi i ricorsi; Considerato che sussiste il potere della Corte di condannare alle spese è dall’art. 391, secondo comma, c.p.c. previsto come eventuale e che nella specie, avuto riguardo alla natura della controversia, non si ritiene di esercitarlo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né quella ricorrente in via incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ sia il ricorso principale sia quello incidentale debbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.su entrambi i ricorsi; Considerato che sussiste il potere della Corte di condannare alle spese è dall’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4085/2023 R.G. proposto da : GERVASIO MARIA ROSSELLA, GERVASIO MICHELARCANGELO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMIERI SABINO (PLMSBN65R02A669I) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA DEI MONTI PARIOLI N. 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro DARAG ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OMBRONE 12 C, presso lo studio dell’avvocato LONGO BIFANO FRANCESCO (LNGFNC74L09H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIAIA NOYA GIUSEPPE (CHNGPP63E17A662X) -controricorrente- nonchénei confronti di GERVASIO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAMPIETRINI N. 131, presso lo studio dell’avvocato GERUNDO MARIO (GRNMRA69D29L049H) rappresentato e difeso dall'avvocato QUAGLIARELLA GIACOMO (QGLGCM74S04B619P) -ricorrente incidentale- contro DARAG ITALIA SPA, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n.1155/2022 depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né quella ricorrente in via incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ sia il ricorso principale sia quello incidentale debbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.su entrambi i ricorsi; Considerato che sussiste il potere della Corte di condannare alle spese è dall’art. 391, secondo comma, c.p.c. previsto come eventuale e che nella specie, avuto riguardo alla natura della controversia, non si ritiene di esercitarlo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia quanto al ricorso principale che quanto al ricorso incidentale. Così deciso in Roma,il 08/11