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Ordinanza — n. 31148/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on execution of tax debt, upholding lower court's fee compensation due to collection agent negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31148/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Romina Carta's opposition to the execution of a tax debt order issued by Roma Capitale. The lower courts ruled that the collection agent's negligence in failing to interrupt the statute of limitations justified compensating the creditor with the debtor's litigation costs. The Supreme Court affirmed this decision, citing the Constitutional Court's interpretation of the Civil Procedure Code regarding fee allocation in cases of exceptional reasons beyond mere reciprocal loss.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.; Art. 360 n. 3, c.p.c.: The court may compensate litigation expenses between parties based on exceptional reasons, such as the collection agent's negligence, even without reciprocal loss of the opposing party.

Parole chiave

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opposizione all'esecuzione compensazione spese negligenza agente riscossione prescrizione credito art. 92 c.p.c. rimborso delle spese ripetibili compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
3 di 4 sarebbe stato violato l’art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto non ricorrerebbero gravi ed eccezionali ragioni, idonee a sostenerla, come previsto da detta norma.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
con riferimento alla compensazione delle spese nel rapporto processuale tra Romina Carta da una parte e Roma Capitale dall’altra in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132
77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settem- bre 2014, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settem- bre 2014, n.
ART. 615 C.P
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018 , Rv.
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 14502 del 09/07/2020
Corte Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Lina RUBINO Consiglier a dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 25 / 10/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 18206 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18206del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da CARTA Romina (C.F.: CRT RMN 72T45 H501Y) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato Gianluca Fontanella (C.F.:

FNT GLC 76T06 H501U) -ricorrente- nei confronti di ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Angela Raimondo (C.F.: RMN NGL 56S53 D969R) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2914/2021, pubblicatain data 18 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Romina Cartaha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento Ric. n. 18206/2021 –Sez. 3 – A d. 25/10/2023 – Ordinanza – Pag . 2 di 4 notificatale dall’agente della riscossione avente ad oggetto cre- diti iscritti a ruolo da Roma Capitale, per sanzioni amministra- tive derivanti da infrazioni al codice della strada. L’opposizione è stata accoltadal Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto prescritti i crediti iscritti a ruolo e ha condannato il solo agente della riscossione al pagamento delle spese di causa, compensandole, invece, nei rapporti con Roma Capitale.

IlTribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado , rigettando l’appello proposto dall’opponente vittoriosa,in rela- zione alla compensazione delle spese nei rapporti con Roma Capitale. Ricorre la Carta, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso Roma Capitale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Può prescindersi dall’esame di ogni altra questione (pure se relativaalla regolarità della procura difensiva della ricorrente), in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. Con l’unico motivo, si denunzia «violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92-97 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese nel rapporto processuale tra Romina Carta da una parte e Roma Capitale dall’altra in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

La ricorrente contesta la statuizione di compensazione delle spese nei rapporti con Roma Capitale, ente creditore totalmente soccombente nel merito dell’opposizione, sostenendo che Ric. n. 18206/2021 –Sez. 3 – A d. 25/10/2023 – Ordinanza – Pag . 3 di 4 sarebbe stato violato l’art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto non ricorrerebbero gravi ed eccezionali ragioni, idonee a sostenerla, come previsto da detta norma. Il ricorso è manifestamente infondato. La compensazione delle spese di lite, nonostante la totale soc- combenza dell’ente creditore sul merito dell’opposizione, risulta adeguatamente motivata dal tribunale, quale giudice di se- condo grado, sul rilievo che la prescrizione del credito iscritto a ruolo era stata determinata dalla negligenza dell’agente della riscossione, che non aveva provveduto tempestivamente ad agire in via esecutiva e non aveva neanche posto in essere ido- nei atti interruttivi, mentre l’ente creditore aveva regolarmente provveduto a notificare i verbali di accertamento delle infrazioni e ad iscrivere tempestivamente a ruolo i relativi crediti.

Deve certamente ritenersi che tali considerazioni integrino le gravi ed eccezionali ragioni sufficienti a giustificare la compen- sazione delle spese processuali, correttamente dispostadal tri- bunale nella decisione impugnata, sulla base della formulazione dell’art. 92, comma 2,c.p.c., come risultante dall’intervento in- tegrativo della Corte Costituzionale di cui alla Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settem- bre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccom- benza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti(sulla possibilità di valutare in modo diversificato la condotta dell’ente creditore e quella dell’agente della riscos- sione, in caso di accoglimento dell’opposizione avverso Ric. n. 18206/2021 –Sez. 3 – A d. 25/10/2023 – Ordinanza – Pag . 4 di 4 l’esecuzione a mezzo ruolo, ai fini della pronuncia sulle spese processuali, cfr., del resto, ex multis:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018 , Rv. 649058 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 14502del 09/07/2020, Rv. 658510 – 01) . Neppure gli argomenti sviluppati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. offrono elementi idonei a supe- rare taliconclusioni. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e ne