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Ordinanza — n. 31081/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper remand requiring appeal under Art. 616 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31081/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court's decision resulted from an improper remand following a prior cassation ruling. The appellant argued the new judgment should be subject to cassation, but the Court found the original opposition was procedurally flawed and required a full trial on the merits. Consequently, the new judgment was legally appealable, not cassable, rendering the chosen remedy incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.c.; In cases of improper remand (rinvio restitutorio), the judgment rendered after the remand is subject to appeal, not cassation, as the original procedural defect necessitated a fresh examination of the merits.

Parole chiave

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improper remand cassation inadmissibility procedural defect appeal vs cassation art 616 cpc azione di rivendicazione nel pignoramento compensazione nel fallimento assunzione privativa di debito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.c.
21293/2011, accolse il primo motivo e dichiarò assorbiti i restanti, cassando con rinvio la prima decisione (al tempo, inappellabile, stante il disposto dell’art. 616 c.p.c., vigente ratione temporis).
Art. 49, comma 2, della legge n. 69/2009
615 c.p.c.),ad opera dell’art. 49, comma 2, della legge n. 69/2009, come reputata applicabile alla fattispecie dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art.
art. 616 c.p
21293/2011, accolse il primo motivo e dichiarò assorbiti i restanti, cassando con rinvio la prima decisione (al tempo, inappellabile, stante il disposto dell’art. 616 c.p.c., vigente ratione temporis).
art. 615 c.p
l’inappellabilità della sentenza ex art. 615 c.p.c.),ad opera dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 167/2019
da ultimo, Cass. n. 167/2019; in precedenza, Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 11844/2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22449/2022R.G. proposto da: VIAVATTENE PINA, d omiciliat a in Roma , Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresenta t a e dife s a da ll ’ avv. Ermanno Trebastoni, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro UNICREDIT s.p.a. -intimata - avverso la sentenza d el Tribunale d i Enna n. 191 /202 2 depositata il 15.3.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26.9.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 22449/22R.G.

FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Enna, con sentenza del 17.8.2008, dichiarò inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta da Pina Viavattene in relazione all’espropriazione immobiliare promossa dal Condominio Tomaselli di Aidone nei confronti del marito separato Silvio Di Grazia, su un bene in comproprietà tra i predetti; in detta procedura, era intervenuto il Banco di Sicilia s.p.a. per crediti derivanti sia da un contratto di fideiussione, sia da un contratto di apertura di credito, sia da una cambiale agraria; era intervenuta anche essa Viavattene, per crediti derivanti dalla sentenza di separazione.

Con detta opposizione, in particolare, la Viavattene aveva fatto valere, in via surrogatoria, un controcredito spettante al Di Grazia per l’importo di € 15.493,70, oltre interessi all’11% dal 25.9.1993, come da certificato di deposito emesso dal Banco. La sentenza venne impugnata per cassazione dalla Viavattene; questa Corte, con sentenza n. 21293/2011, accolse il primo motivo e dichiarò assorbiti i restanti, cassando con rinvio la prima decisione (al tempo, inappellabile, stante il disposto dell’art. 616 c.p.c., vigente ratione temporis).

Rilevò, infatti, che, trattandosi di titoli stragiudiziali, nulla ostava alla proponibilità della contestazione: in tal caso, infatti, “il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell’opposizione può rilevare d’ufficio non solo l’inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione”.

Riassunta la N. 22449/22R.G. causa dinanzi al Tribunale di Enna, nel contraddittorio con Unicredit s.p.a. (che frattanto aveva incorporato il Banco) e con l’intervento adesivo di Silvio Di Grazia, l’opposizione venne parzialmente accolta con sentenza del 15.3.2022. In particolare, il giudice del merito accolse l’eccezione di compensazione, limitatamente all’importo di € 18.050,16 (comprensivi di interessi al tasso legale alla data del 25.9.1993), rigettando nel resto; dichiarò anche inammissibili le domande proposte dal Di Grazia. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione Pina Viavattene, affidandosi ad un unico motivo.

Unicredit non ha resistito. Ai sensi dell ’ art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l ’ unico motivo si denuncia la violazione dell ’ art. 1224, comma 1, ult. periodo, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale ritenuto di applicare gli interessi moratori nella misura dell’11% annuo, pattuito con riguardo al certificato di deposito sottoscritto, riferendosi invece al tasso legale, e per di più soltanto fino al 25.9.2993, anziché fino al soddisfo. 2.1 –Il ricorso è inammissibile.

Invero,con la prima sentenza di merito (Trib. Enna del 17.8.2008) era stata dichiarata l ’ inammissibilità dell ’ opposizione per reputata tardività, erroneamente assumendosi che le censure così avanzate dalla Viavattene non fossero più proponibili: non venne dunque adottata nessuna statuizione sul merito della controversia. N. 22449/22R.G. Pertanto, allorché questa Corte, con la citata sentenza n. 21293/2011, cassò la prima decisione, rinviando dinanzi al Tribunale di Enna, essa contestualmente dispose che il giudice del rinvio delibasse il merito dell’opposizione all ’ esecuzione originariamente spiegata dalla Viavattene , proprio perché – al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale siciliano –l’opposizione stessa era ammissibilee andava esaminata nel merito, per essere non corretta la sua definizione in rito.

Si è trattato, dunque, di un rinvio c.d. restitutorio o improprio, in quanto la sentenza cassata s’era erroneamente pronunciata in rito, pretermettendo (altrettanto erroneamente) il merito: il quale non era mai stato trattato. In conseguenza di tale qualificazione, però, il ricorso in esame, proposto direttamente avverso la nuova decisione resa dal Tribunale di Enna (qui impugnata) è inammissibile, perché -trattandosi appunto di rinvio restitutorio o improprio -trova applicazione, all’esito del giudizio di rinvio, l’art. 616 c.p.c., nel testovigente al tempo della pubblicazione della relativa sentenza ( v. da ultimo, Cass. n. 167/2019; in precedenza, Cass., Sez.

U n . , n. 11844/ 20 16 ) : in tal caso, infatti, le sopravvenienze normative, comprese quelle relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze rese in esito al grado al quale le parti sono state appunto restituite, incidono sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza della cassazione della prima decisione. Ne deriva che la sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 15.3.2022 avrebbe dovuto impugnarsi con l’appello, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., stante la soppressione dell’ultimo periodo dell’unico suo comma (che appunto sanciva N. 22449/22R.G. l’inappellabilità della sentenza ex art. 615 c.p.c.),ad opera dell’art. 49, comma 2, della legge n. 69/2009, come reputata applicabile alla fattispecie dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. 3.1 –In definitiva, il rico rso è inammissibile , non essendo corretto il mezzo di impugnazione individuato dalla parte.

Nulla va disposto sulle spese di lite , Unicredit s.p.a. essendo rimastaintimata. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiarail ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.