Italian Supreme Court dismisses appeal as barred by res judicata regarding prior final judgment on credit amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Fazio and Di Francesco against the Court of Appeal's decision to allow partial enforcement of a bank debt. The appellants argued that the lower court violated the burden of proof rules and re-examined a credit amount previously fixed by a final judgment in 2015. The court ruled that the principle of res judicata prevents reopening issues already definitively settled in the prior litigation, barring any attempt to relitigate the same facts or quantify the debt anew.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 132 c.p.c.: The principle of res judicata bars the reopening of issues definitively settled in a prior final judgment, preventing the relitigation of the same facts or the re-quantification of a debt in subsequent enforcement proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21982/2022R.G. proposto da: FAZIO SALVATORE, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della CISM di Fazio Salvatore C. s.a.s., nonché DI FRANCESCO MARIA, domiciliati in Roma , Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife s i da ll’avv. Salvatore Maggiulli, come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro doVALUEs.p.a., in persona del procuratore speciale Agostino Piccolo, quale procuratrice speciale di FINO 2 SECURITISATION s.r.l., elettivamente domiciliatain Roma, Via Boncompagni n. 93 , presso l o studio dell’avv.
Filippo Coleine, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Lo Giudice, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1331/2022,depositata il 21.6.2022; N. 21982/22R.G. udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26.9.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Salvatore Fazio, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della CISM di Fazio Salvatore C. s.a.s., nonché Maria Di Francesco, si opposero all’esecuzione immobiliare intrapresa dal Banco di Sicilia s.p.a. dinanzi al Tribunale di Catania nel 2003, sull’immobile di proprietà di essa Di Maria – terza datrice d’ipoteca e già prestatrice di fideiussione, con il Fazio, della predetta società –e ciò per il recupero del credito di € 66.693,71, derivante da scopertura di c/c bancario alla data del 22.11.2001.
L’opposizione venne respinta dal Tribunale etneo con sentenza del 16.10.2019, per non aver gli opponenti assolto l’onere probatorio, con la produzione degli estratti conto, in modo da consentire il ricalcolo del dovuto, e ciò al lume delle nullità delle clausole contrattuali del medesimo rapporto di c/c dichiarate nell’ambito di altro giudizio, definito con sentenza della Corte d’appello di Catania n. 53 del 14.1.2015, passata in giudicato. Gli opponenti proposero quindi gravame, che venne parzialmente accolto dalla Corte d’appello etnea con sentenza n. 1331/2022 del 21.6.2022.
Osservò la Corte territoriale che la citata propria sentenza n. 53/2015 aveva comunque accertato che, alla data di chiusura del rapporto (30.4.2002), il credito della banca era pari ad € 59.083,05, oltre interessi legali dall’1.5.2002 al soddisfo, sicché dichiarò l’insussistenza del diritto della cessionaria Fino 2 Securitisation s.r.l. di procedere ad esecuzione forzata, ma solo per l’importo eccedente. Nel resto, la Corte etnea – confermando la prima decisione -ritenne che l’esecuzione era stata avviata in N. 21982/22R.G. forza di regolare titolo esecutivo, in quanto nella premessa dell’atto costitutivo dell’ipoteca la società correntista aveva riconosciuto il debito derivante dalla scopertura di c/c, nella consistenza ivi indicata.
Avverso detta sentenza Salvatore Fazio, in proprio e n ella detta q ualità , nonché Maria Di Francesco, propongono ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso doValue s.p.a., quale mandataria di Fino 2 Securitisation s.r.l.; entrambe le parti hanno depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto del fatto che, per effetto del giudicato formatosi nel parallelo giudizio(Corte d’appello di Catania, n. 53/2015), il saldo riportato nell’atto di concessione d’ipoteca, ossia l’oggetto della garanzia, non poteva essere vero o reale , per di più essendosi valorizza t o un passaggio della medesima sentenza n. 53/2015 (quello sulla ritenuta sussistenza di un credito della banca pari ad € 59.083,05 alla data del 30.4.2002 ) in realtà privo di valore. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte etnea erroneamente ritenuto che spettasse agli opponenti dimostrare l’entità delle somme da decurtare dall’importo precettato, anziché al creditore precettante.
N. 21982/22R.G. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte territoriale tenuto conto delle risultanze della CTU svolta nel giudizio parallelo. 1.4 –Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.474 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che l’azione esecutiva fosse stata avviata in forza di regolare titolo esecutivo, mentre invece tale qualità non può rinvenirsi nell’atto di costituzione d’ipoteca. 1.5 –Con il quinto motivo, infine, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte d’appello condannato l’appellata alle spese del doppio grado. 2.1 – A prescindere dalla valutazione dell’ammissibilità del ricorso ad opera del Fazio in proprio, occorre esaminare per primo il quarto motivo, perché potenzialmente assorbente.
Esso è infondato. Infatti, occorre rilevare che la decisione della Corte d’appello sulla natura di titolo esecutivo dell’atto di costituzione d’ipoteca, nell’egida dell’art. 474 c.p.c.,è corretta, perché in detto atto notarile la società si riconobbe debitrice, alla data del 12.5.1998, della somma di L. 189 .542.552 , oltre interessi dall’1.1.1998, pure obbligandosi alla restituzione rateale. Trova dunque applicazione il principio già affermato (a contrario) da Cass. n. 41791/2021, perché il credito riconosciuto era certo, liquido ed esigibile, sicché l’atto notarile, in quanto effettivamente consistente in un titolo esecutivo,era (ed è) idoneo a supportare l’azione esecutiva ex art. 602 c.p.c.
N. 21982/22R.G. Èpur vero, tuttavia, che il credito così azionato dal Banco di Sicilia, in quanto derivante da c/c regolato da clausole nulle, non avrebbe potuto resistere ad una idonea contestazione della società correntista; ma ciò avrebbe potuto e dovuto essere fatto valere dalla stessa correntista (ed anche della terza datrice d’ipoteca), o nell’ambito dell’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., o in altro separato giudizio. Il che è pure avvenuto, come s’è in parte anticipato, ma con un esito (l’accertamento della sussistenza di un credito della banca alla data del 30.4.2002, nonostante la concomitante nullità di talune clausole del c/c bancario) che è stato appunto suggellato con la citata sentenza della Corte d’appello di Catania n. 53/2015, passata in cosa giudicata .
Il che è quanto ha in definitiva accertato la stessa Corte etnea , con la sentenza qui impugnata. 3.1 - Ogni altra doglianza , avanzata con i motivi dal primo al terzo, è conseguentemente inammissibile,perché non si confronta con la motivazione di quest’ultima sentenza, in quanto:
a) non c’è violazione di nessun giudicato , ma semmai vi è stato (correttamente) dato seguito, perché la declaratoria di nullità di alcune clausole del c/c ha riverberato i suoi effetti, necessariamente, sul dictum finalmente adottato con la ripetuta sentenza n. 53/2015: in altre parole, detta declaratoria di nullità –incidendo sul medesimo rapporto de quo agitur – non può esplicare in questa sede un’efficacia maggiore o comunque diversa rispetto a quella esplicata nel primo giudizio;
b) la violazione della regola sull’onere della prova, a tutto concedere , può essere eventualmente avvenuta nel giudizio parallelo, non certo in questo , N. 21982/22R.G. giacché la Corte territoriale non avrebbe potuto riesaminarela questione della pretesa insussistenza del credito (e del correlato onus probandi ) , pena la violazione del principio del ne bis in idem: ogni questionesull’ane sul quantum debeatur, in relazione al detto rapporto di c/c, avrebbe dunque potuto essere rimessa in discussione solo per fatti (impeditivi, estintivi o modificativi) verificatisi in epoca successiva alla formazione del giudicato; c)considerazioni in tutto analog he possono svolgersi quanto alla valutazione degli elementi istruttori. 3.2- N ella sostanza, il vero è che i ricorrenti intendono “riaprire i giochi” in questo giudizio, tentando inammissibilmente di rinnovare la medesima controversia che è stata già definita dalla più volte citata sentenza n. 53/2015; detto ultimo giudizio ha avuto per essi ricorrenti un esito sfavorevole, essendo incorsi in decadenza(con conseguente rigetto della domanda di ripetizione d’indebito), sicché l’esame di ogni questione non ritualmente dedotta o sollevata in quella sede non può più essere proposta nella parentesi di cognizione che occupa, stantigli effetti sostanziali del giudicato, ex art. 2909 c.c.e l’istituzionale insensibilità di quest’ultimo alle contestazioni mosse, per fatti anteriori alla sua formazione, in sede di esecuzione e di opposizione a quest’ultima. 4.1 -Il quinto motivo, infine, è un “non-motivo” (Cass. n. 17330/2015;
Cass.n. 22478/2018; Cass. n. 34412/2022)ed è dunque anch’esso inammissibile, perché si invoca un diverso regolamento delle spese del grado d’appello in funzione della pretesa erroneità della decisione sullo stesso gravame, senza però considerare che,se i motivi prima esaminati fossero stati accolti, il capo N. 21982/22R.G. decisorio sulle spese sarebbe rimasto travolto per il c.d. effetto espansivo interno, ex art. 336, comma 1, c.p.c. 5.1 – In definitiva, i motivi diversi da l quarto sono inammissibil i , mentre questo è infondato: il ricorso è dunque rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza deiricorrenti. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrent i in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 7 . 5 00,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stes