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Ordinanza — n. 30860/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appealability and procedural cure for notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30860/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was final and unappealable under Article 617 of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the enforcement notice was null due to improper service by a non-relative and lacked prior asset inquiry, but the court found these issues cured by the timely filing of the opposition. Consequently, the court rejected the appeal on procedural grounds rather than the merits of the debt or service validity.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 1660 c.c.: Decisions on enforcement notices that are not subject to appeal are final; procedural defects in service are cured by the timely filing of an opposition, rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

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enforcement notice service of process procedural cure lack of appealability judicial preclusion solidary liability Civil Procedure Code difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
Art. 1660 c.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente,
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Ambrosi.in conclusione, il ricorso è inammissibile; le spese si liquidano come da dispositivo in conformità al principio di soccombenza; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 479 c.p
art. 38 c.p
e 112 e 480 c.p.c”nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che ai sensi dell’art. 38 c.p.c.
artt. 38 cod. civ
Ambrosi.e/o falsa applicazione degli artt. 38 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9264/2022R.G. proposto da Lorenzo CASTE’, rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico 7, giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.- Succursale di Milano (già DE LAGE LANDEN LEASING S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ A vv. Paola Polacchini e dall’Avv. Roberta Corsi , come da procura in calce al controricorso ed elettivamente domicil i ata nello studio della seconda, inRoma, Via Tibullo n. 10; -resistente – Oggetto: opposizione a precetto CC 26.09.2023 Ric. n. 9264/2022 Pres F.

De Stefano Est. I. Ambrosi.avverso la sentenza n. 74/2022 della Corte d’Appello di Genova pubblicata 25 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 9 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi . Rilevato che nell’ottobre 2015 DE LAGE LANDEN LEASING S.P.A.notificava a Lorenzo CASTE’ atto di precetto con il quale gli intimava, in ipotesi di negativa escussione della O nlus La Città dei diritti e dei doveri – sezione di La Spezia – dell ’ Associazione nazionale verdi ambiente Onlus, il pagamento di Euro 57.857,97, oltre ulteriori interessi e spese;

Lorenzo Castè proponeva opposizione deducendo : - che l’instauranda procedura esecutiva nei suoi confronti (preannunciata dall’atto di precetto) non era stata preceduta dalla preventiva escussione del patrimonio della predettasocietà onlus, come invece indicato nel medesimo atto di precetto,- di non essere obbligato in via solidale al pagamento delle obbligazioni dell’associazione, considerato che egli non avevamai ricoperto la carica di Presidente e rappresentante legale, - che la notifica dell’atto di precetto è nulla per violazione dell’art. 479 c.p.c. in quanto effettuata a mani di Stefania Basso, qualificata nella relata di notifica come convivente di CASTE’, la quale tuttavia, in realtà , non è né convivente né familiare dell’intimato ; tanto dedotto, chiedeva accertarsi che egli non fosse tenuto al pagamento della somma indicata nel precetto notificatogli; si costituiva in giudizio DE LAGE LANDEN LEASING S.P.A., che contestava quanto ex adverso sostenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree; con sentenza definitiva n. 835/2018 il Tribunale di La Spezia accertava il diritto di DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., Succursale di Milano, di procedere ad esecuzione forzata nei CC 26.09.2023 Ric. n. 9264/2022 Pres F.

De Stefano Est. I. Ambrosi.confronti di LORENZO CASTE’ per tutte le somme indicate nell’atto di precetto notificato il 10.10.2015, con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite; avverso la decisione del Tribunale proponeva appello Lorenzo CASTE’dinanzi la Corte d’appello di Genova; si costituiva DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. e chiedeva ilrigetto dell’appello; la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello, con condanna dell’appellantealle spese di lite; avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione Lorenzo Castè articolato in quattro motivi; ha resistito con controricorso DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - Succursale di Milano (già DE LAGE LANDEN LEASING S.P.A.); la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; le partihanno depositato distinte memori e ; il Collegio ha riservato il deposito della decisione in sessanta giorni;

Considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza “in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione degli artt.38 cod. civ. e 112 e 480 c.p.c”nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che ai sensi dell’art. 38 c.p.c. la possibilità di agire esecutivamente nei confronti di Castè - il quale aveva sottoscritto il contratto da cui si origina il credito azionato esecutivamente- non era subordinata alla negativa escussione del patrimonio dell’associazione, trattandosi di responsabilità di carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione; con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata “in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione CC 26.09.2023 Ric. n. 9264/2022 Pres F.

De Stefano Est. I. Ambrosi.e/o falsa applicazione degli artt. 38 cod. civ. e 480 c.p.c. sotto ulteriore e diverso profilo” ed in particolare, nella parte in cui la Corte d’appello ha equiparato l’irreperibilità dell’associazione debitrice all’incapienza patrimoniale della stessa; con il terzomotivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata “in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 480 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame.” nella parte in cui non ha ritenuto rilevante ai fini della decisione l’insussistenza in capo al Castè dei poteri di rappresentanza dell’associazione; con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata ) “ in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, comma 3 e 479 c.p.c. per mancata declaratoria di nullità della notifica dell’atto di precetto da parte creditrice”; in particolare, per avere la Corte d’appello statuito che, indipende nte mente da ogni esame sulla fondatezza del merito della censura circa la nullità della notifica del precetto, si sono verificate le condizioni richieste per la sanatoria medesima; il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante il vincolo di evidente connessione che li avvince, sono inammissibili; con essi il ricorrente continua a dolersi, evocando la violazione di diverse norme, per un verso, della mancata prioritaria escussione dell’associazione debitrice e , per l’altro, della circostanza che l’irreperibilità della stessa associazione sia stata ritenutamanifestazione di incapienza; il ricorrente si limita a contestare quanto correttamente accertatodai giudizi di merito in proposito, senza considerare che, come rilevato dalla stessa Corte d’appello, il decreto ingiuntivo n. 20804/2013 del Tribunale di Milano posto a fondamento del CC 26.09.2023 Ric. n. 9264/2022 Pres F.

De Stefano Est. I. Ambrosi.precetto in esame, è stato confermato sia in primo che in secondo grado ed è passato in giudicato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e che lo stesso titolo esecutivo non prevedeva la preventiva escussione del patrimonio sociale, né che la responsabilità dell’odierno ricorrente al riguardo, avendo questi «sottoscritto il contratto da cui si origina il credito azionato esecutivamente, fosse subordinata alla negativa escussione del patrimonio dell’associazione» e che , come condivisibilmente affermato dalla Corte d’appello, «l’irreperibilità dell’associazione costituisce una chiara manifestazione dell’incapienza del patrimonio dell’associazione perché, a causa della irreperibilità dell’associazione, si presume che non siano individuabili beni sui quali agire esecutivamente» (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); tanto esime dal rilievo dell’ ulteriore ragione di infondatezza della censura desumibile dal rilievo del normale accollo, a chi eccepisce il beneficio di preventiva escussione, dell’onere di provare la capienza del debitore primario (come si ricava da Cass., Sez.

U., 16/12/2020, n. 28709, punti 19 e ss. e giurisprudenza ivi richiamata); è parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso; la censura dell’odierno ricorrente reitera la doglianza secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe ritenuto rilevante ai fini della decisione l’insussistenza in capo all’odierno ricorrente dei poteri di rappresentanza dell’associazione, ma non tiene conto di quanto motivato in proposito dalla Corte d’appello la quale ha espressamente rilevato che «il precetto è stato notificato al soggetto che nel titolo esecutivo era stato identificato quale condebitore solidale unitamente all’associazione» , avendo sottoscritto il contratto di locazione, con la conseguenza che non sussiste alcuna omessa pronuncia (pag. 5 della sentenza CC 26.09.2023 Ric. n. 9264/2022 Pres F.

De Stefano Est. I. Ambrosi.impugnata);d’altra parte, la questione era coperta dal giudicato del decreto ingiuntivo reso oggetto di opposizione poi dichiarata inammissibile, le cui eventuali irregolarità formali e sostanziali andavano semmai fatte valere non già con opposizione ad esecuzione, ma solo nei giudizi di opposizione (ordinaria o tardiva) al monitorio stesso; inammissibile,infine, anche il quarto motivo di ricorso; il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Giudice d’appello statuito che, indipendentemente da ogni esame sulla fondatezza del merito della censura circa la nullità della notifica del precetto, si sono verificate le condizioni richieste per la sanatoria medesima; ebbene, come già correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello, il precetto risulta essere stato notificato al Sig.

Castè in data 10.10.2015 e l’opposizione a precetto è stata proposta dal medesimo con atto di citazione notificato in data 19.10.2015: ciò a dimostrazione che, indipendentemente da ogni esame in merito alla fondatezza della dedotta nullità della notifica del precetto, si sono verificate le condizioni richieste per la sanatoria della nullità medesima, potendo la stessa essere sanata dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto(pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ; del resto, la Corte d’appello ha ritenuto inoltre che l’atto di precetto risulta notificato mediante consegna di copia a mani della signora Stefania Basso, “convivente incaricata al ritiro degli atti che ne cura la consegna”; e tanto a prescindere dalla considerazione che l’inammissibilità del mezzo dipende pure dalla circostanza che non è impugnata la prima e dirimente ratio di inammissibilità del relativo motivo di appello, siccome relativo a capo di sentenza di primo grado da qualificarsi ex 617 cod. proc. civ. e così inappellabile;

CC 26.09.2023 Ric. n. 9264/2022 Pres F. De Stefano Est. I. Ambrosi.in conclusione, il ricorso è inammissibile; le spese si liquidano come da dispositivo in conformità al principio di soccombenza; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente che si liquidano in complessivi Euro 7.700,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente,