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Ordinanza — n. 30824/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible appeal act lacking specific grounds under Art. 342 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30824/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Starley Maty Ltd against a Second Instance judgment declaring an appeal inadmissible. The appellant argued the appeal act was specific enough to warrant a merits review, but the court found it contained only generic arguments regarding fraud and damage. The court ruled that since the lower court correctly applied Article 342 of the Civil Procedure Code, the appeal failed to demonstrate the necessary specificity to overcome the preliminary inadmissibility decision.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; An appeal act is inadmissible if it fails to specify the grounds for challenging the first-instance judgment, as mere assertions of fraud or lack of proof are insufficient to bypass the preliminary ruling on admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal act Art. 342 Civil Procedure Code specific grounds requirement generic arguments rejection merits review limitation revoca del trasferimento patrimoniale trasferimento privo d'oggetto impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
27199 delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di corretta interpretazione dell’art. 342 cod.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
A tale esito segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in favore della controricorrente.
art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
art. 2901 cod. civ
convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Antonio Del Grosso, Simona Danaro, Maria Teresa Fusco, Ferdinando Pecchia e la Starley Maty LTD, chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.
art. 342 cod. proc. civ
27199 delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di corretta interpretazione dell’art. 342 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite
A sostegno della propria decisione la Corte – richiamata la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di corretta interpretazione dell’art.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9621/2022 R.G. proposto da: STARLEY MATY LTD, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE LORETTA (SLVLTT70T51F839F) -ricorrente- Contro FINO 2 SECURITISATION S.R.L., rappresentat a e difes a dall’avvocato MEROLA ANTONELLA (MRLNNL62T57F278Q) -controricorrente- nonchécontro DANARO SIMONA, PECCHIA FERDINANDO, DEL GROSSO ANTONIO, UNICREDIT S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 385/2022depositata il 1° febbraio 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

R.G. 9621/2022 Cron. Rep. C.C. 22/9/2023 C.C. 14/4/2022 AZIONE REVOCATORIA. FATTI DI CAUSA 1. La Unicredit s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Antonio Del Grosso, Simona Danaro, Maria Teresa Fusco, Ferdinando Pecchia e la Starley Maty LTD, chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., gli atti notarili rispettivamente del 10 novembre 2006 e del 27 novembre 2009 coi quali Antonio Del Grosso, Simona Danaro e Maria Teresa Fusco avevano trasferito alla Starley Maty LTD, società inglese con sede in Berkshire, e a Ferdinando Pecchia la piena o la nuda proprietà di una serie di immobili siti in Italia.

A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che i convenuti Del Grosso, Danaro e Fusco si erano costituiti fideiussori, per somme crescenti nel tempo, in favore della Bijoux Riviera s.r.l. e che con lettera raccomandata del 17 luglio 2009 la Banca attrice aveva comunicato alla società debitrice e ai fideiussori la revoca degli affidamenti concessi, con richiesta di estinzione immediata di tutte le posizioni debitorie. Con l’atto impugnato i debitori si erano spogliati in toto del loro patrimonio, in tal modo rendendo assai difficile per la Banca creditrice il soddisfacimento del suo diritto di credito.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda nei confronti del Pecchia (relativamente all’atto del 10 novembre 2006), mentre l’accolse nei confronti degli altri convenuti, dichiarando l’inefficacia relativa dell’atto notarile del 27 novembre 2009.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla Starley Maty LTD e nel giudizio si sono costituiti, in luogo della Unicredit s.p.a., la Unicredit Management Bank, la Dobank e in ultimo la Fino 2 Securitisation s.r.l., in virtù di atto di cessione dei crediti in blocco. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 1° febbraio 2022, ha dichiarato l’appello inammissibile e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. A sostegno della propria decisione la Corte – richiamata la sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di corretta interpretazione dell’art. 342 cod. proc. civ.

– ha affermato che non è sufficiente che nell’atto di appello sia manifestata la volontà di impugnare la sentenza di primo grado, poiché è invece necessario che l’impugnazione contenga un’espressa e motivata censura volta ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata. Ciò premesso, la Corte partenopea ha osservato che l’atto di appello non soddisfaceva, nel caso di specie, i requisiti richiesti dalla legge a pena d’inammissibilità. Richiamate le argomentazioni della sentenza di primo grado con le quali il Tribunale aveva supportato la decisione di accoglimento della domanda, la Corte territoriale ha rilevato che la società appellante si era sforzata di «sminuire la rilevanza degli elementi di prova presuntiva valorizzati dal primo giudice, che, nel caso in esame, emergono per tabulas, dal mero esame della documentazione prodotta dalla Banca, affermando genericamente che non sarebbero stati dimostrati né l’elemento oggettivo dell’eventus damni, né il consilium fraudis, o laddove sufficiente, la scientia damni ».

Tali generiche argomentazioni non si confrontavano con le puntuali considerazioni svolte dal Tribunale, delle quali la società appellante non aveva in alcun modo dimostrato l’erroneità. In particolare, l’appello non aveva contrastato la fondamentale argomentazione del Tribunale secondo cui, se il debitore dispone del suo patrimonio con la vendita contestuale di una pluralità di beni – come si era appunto verificato nel caso di specie – la sussistenza della scientia damni in capo alla parte acquirente è da ritenere sussistente in re ipsa.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la società Starley Maty LTD con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Fino 2 Securitisation s.r.l. con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., sostenendo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.

La società ricorrente rileva che i principi enunciati dalla Corte napoletana circa i requisiti di ammissibilità dell’atto di appello sono tutti corretti, ma non confacenti rispetto alla concreta vicenda processuale. A questo scopo, il ricorso provvede a trascrivere il contenuto dell’appello nella parte in cui esso contestava la sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria. Ribadisce la ricorrente che la Banca attrice non avrebbe dimostrato né l’eventus damni né il consilium fraudis , limitandosi ad indicare i singoli atti di compravendita.

La mera sussistenza di un rapporto di parentela tra la Fusco, amministratrice della società ricorrente, e la Denaro non poteva essere sufficiente per l’accoglimento della domanda, per cui la ricorrente insiste nell’affermare che l’atto di appello non era generico e avrebbe dovuto, perciò, essere esaminato nel merito. 1.1. Il ricorso non è fondato. Osserva il Collegio che, avendo la Corte napoletana richiamato la sentenza n. 27199 del 2017 delle Sezioni Unite di questa Corte sull’interpretazione dell’art. 342 cod. proc. civ. ed avendo stabilito che l’atto di appello era inammissibile, il ricorso si sarebbe dovuto soffermare soltanto su questo profilo, dimostrando, eventualmente, l’erroneità della decisione impugnata.

Tuttavia, il contenuto dell’atto di appello –che è stato in parte riportato dalla società ricorrente nel corpo dell’odierno ricorso e che è comunque esaminabile dalla Corte in considerazione del vizio fatto valere – dimostra viceversa in modo palese come la sentenza impugnata sia del tutto corretta. La Corte d’Appello, richiamando la decisione del Tribunale, ha evidenziato che sussisteva il debito e che la pluralità delle contestuali vendite era prova sicura dell’intento di frodare i creditori, anche in virtù dei rapporti di parentela esistenti tra le parti (la Fusco era legale rappresentante della società inglese oggi ricorrente).

A fronte di tale ricostruzione, l’odierna parte ricorrente non fa che ribadire una serie di considerazioni, del tutto generiche, con le quali aveva contestato la decisione del Tribunale, insistendo sul fatto che non vi sarebbe la prova né del consilium fraudis né dell’eventus damni; ma tali argomentazioni dimostrano di non cogliere il fondamento giuridico della motivata decisione qui impugnata. Per cui il ricorso non riesce a dimostrare che l’atto di appello fosse formulato in modo idoneo a superare la preliminare decisione di inammissibilità pronunciata dalla Corte di merito, come palesemente risulta dalle osservazioni contenute alle pp. 17-18 del ricorso, prive di ogni consistenza.

2. Il ricorso, pertanto, varigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in favore della controricorrente. Nn è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.400, di cui euro 200 per spese, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titol