Cassation court dismisses appeal due to confused and lacunous pleading violating procedural admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's pleading was confused and incomplete, failing to clearly state the specific grievances. The court noted that the applicant could not add new arguments to the initial opposition after the first-instance judgment and that the second-instance reasoning was insufficiently detailed. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the exposure of the procedural fact is confused and lacunous, rendering the motives incomprehensible and inconclusive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2249/2022R.G. proposto da ROMOLO MACRIPÒ, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Imperio, elet- tivamente domiciliato all’indirizzo di p.e.c. simonetti.alessandro@oravtale- galmail.it -ricorrente - contro LEONCINI S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso Salvini 55, presso lo studio dell’avv. Carlo D’Errico, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Flavio Ambrosini; -controricorrente - e contro EQUITALIA PRAGMA S.P.A. FISCAMBI LEASING S.P.A. - intimate - avverso la sentenza n. 14/2021 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI;R ILEVATO CHE : −con ricorso del 7 / 7 /200 6 Romolo Macripò proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. all’esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla Leoncini S.n.c. con atto di pignoramento dell’8/7/1994; nella procedura intervenivano la Leoncini S.r.l. (affermando l’avvenuta trasformazione dell’originaria procedente in società di capitali), nonché la Fiscambi Leasing S.p.A. e l’agente della riscossione Equitalia Pragma S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate -Riscossione); −secondo quanto risulta dal (confuso) ricorso, l’ opponente contestava il diritto di agire in executivis della Leoncini, sia per inesistenza del credito vantato e apocrifia delle sottoscrizioni delle cambiali azionate, sia per inattitudine di dette cambiali a fungere da titolo esecutivo in ragione della falsità dei bolli apposti, sia per carenza di prova della trasformazione societaria della procedente;
−respinta l ’ istanza di sospensione della procedura, il giudice dell’esecuzione disponeva l’introduzione del giudizio di merito, alla quale provvedeva il Macripò con citazione del gennaio 2007; −il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 7 del 4 / 1 /201 6 , respingeva l’opposizione; −Romolo Macripò impugnava la decisione; la Corte d’ appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 14 del 14 / 1 /20 21 , rigettava l’appello; −avverso tale decisione il Macripò proponeva ricorso per cassazione, basato su nove motivi; resisteva con controricorso la Leoncini S.r.l., mentre non spiegavano difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate - Riscossione e Fiscambi Leasing (si osserva, in proposito, che il ricorso risulta notificato a Intesa Sanpaolo S.p.A., agli indirizzi p.e.c. di questa società e degli avvocati Enrico Schiavone e Maria Antonietta Zingrillo);
−all’esito della camera di consiglio del 13/09/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. ;C ONSIDERATO CHE : −il ricorso è inammissibile per violazione dell’ art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. , perché l’esposizione del fatto processuale è confusa e lacunosa e rende impossibile la stessa comprensione dei motivi, che risultano aspecifici e inconcludenti, dato che non è chiarito, tra l’altro,quali siano state le iniziali doglianze avanzate col ricorso introduttivo (a cui, secondo la giurisprudenza, non possono aggiungersi ulteriori motivi nella fase di merito dell’opposizione), quali le motivazioni del rigetto dell’opposizione in primo grado, quale attinenza dei motivi di appello a tali motivazioni (non potendo essere ampliato il thema decidendum con l’impugnazione), quali le ragioni della decisione di secondo grado (riportata solo per brevi passaggi, per giunta estrapolati da più ampi contesti);
−la predetta conclusione esime dalla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Fiscambi Leasing, alla quale sarebbe subentrata la Intesa Sanpaolo (destinataria della notificazione), ma il ricorrente omette di fornire qualsivoglia prova di tale asserzione; peraltro, non vale ad instaurare il contraddittorio processuale la notifica compiuta ai difensori della società, nulla per il disposto dell’art. 330, ult. comma, cod. proc. civ.; −parimenti, la radicale inammissibilità del ricorso esime dal la verifica della formazione del giudicato sulle contestazioni svolte dal Macripò al diritto di procedere in executivis; in proposito la controricorrente rilevava che le medesime doglianze erano state avanzate dall’odierno ricorrente con un’altra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancora pendente al momento dell’introduzione del presente giudizio, ma oggi definita da questa Corte con l’ordinanza n. 9741 del 12/04/2023 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso, pressoché identico– anche nelle modalità espositive del fatto processuale e delle censure– a quello qui esaminato);
−in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, in favore della controricorrente; −infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor- renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ver- sato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora d